Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14373 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24427-2018 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA

16, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIRO RENINO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso

lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3542/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/05/2018 R.G.N. 348/2018.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3542/2018, confermava il rigetto dell’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato a Z.G. dalla società datrice di lavoro Poste Italiane s.p.a..

2. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte di appello osservava che era pienamente condivisibile la sentenza di primo grado, che aveva posto a suo fondamento la documentazione prodotta da Poste Italiane (e precisamente il dossier allegato alla produzione di primo grado), attesa la completezza del materiale acquisito, ed aveva escluso la necessità di disporre l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori, sollecitata da parte reclamante.

2.1. Al ricorrente era stato addebitato, analiticamente, di avere commesso gravi irregolarità nel corso dell’attività lavorativa presso l’Ufficio Postale “(OMISSIS)”, riscontrate dai giornali di fondo e dalle dichiarazioni di due clienti. La datrice di lavoro aveva sottolineato la violazione del codice etico, in quanto il ricorrente aveva generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali, pregiudicando la regolarità del servizio e l’immagine società, commettendo infrazioni di particolare gravità.

2.2. Nessuna rilevanza poteva assumere la giustificazione addotta dal lavoratore, tendente a ricondurre gran parte delle operazioni alle richieste del direttore dell’ufficio postale dell’epoca, a sua volta licenziato dall’azienda, rilievo che non avrebbe comunque potuto avere efficacia scriminante, essendo il dipendente tenuto all’osservanza delle procedure aziendali e del codice etico.

2.3. Il lavoratore aveva svolto una difesa generica sulle modalità operative, laddove viceversa la puntualità delle contestazioni avrebbe richiesto una difesa specifica relativa a ciascun addebito. Le risultanze documentali avevano evidenziato palesi anomalie, accertate attraverso opportune verifiche, svolte mediante sistemi elettronici in uso agli sportelli, idonei a comprovare lo svolgimento delle operazioni in assenza dell’intestatario del libretto o addirittura a sua insaputa.

2.4. La vicenda, come ricostruita da uno dei clienti interessati dalla vicenda, si collocava nel giro delle truffe poste in essere da intermediari nelle pratiche relative a sinistri automobilistici i quali, ricevuti gli assegni per il risarcimento dei danni, essendo già in possesso della fotocopia del documento di identità del danneggiato, si recavano presso l’ufficio postale aprendo un libretto di risparmio per versarvi l’assegno e successivamente prelevare l’importo all’insaputa della vittima, alla quale veniva poi corrisposta solo una parte dell’importo liquidato dalla compagnia assicurativa. Alle due vicende ricostruite in giudizio (clienti D.F. e M.) si aggiungevano numerose altre analoghe, tutte puntualmente descritte nella lettera di contestazione disciplinare.

2.5. In conclusione, il ricorrente, sebbene tenuto all’osservanza di rigorose norme procedurali, nell’arco di pochi mesi aveva consentito dalla sua postazione l’apertura anomala di libretti postali e lo svolgimento di operazioni altrettanto irregolari di versamento e riscossione di assegni, fattispecie riconducibile nell’alveo dell’art. 54, comma 6, lett. C) e K) del CCNL di settore, che prevedono la sanzione del licenziamento senza preavviso per violazioni dolose di leggi, regolamenti o dei doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio la società o a terzi (lett. C) o in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.

2.6. Il termine “doloso”, utilizzato nell’art. 54 CCNL, va inteso come sinonimo di volontario, non essendo richiesto un dolo specifico motivato dall’intento di conseguire un risultato ulteriore rispetto all’evento, ma un dolo generico che può evincersi anche dalla reiterazione dei comportamenti censurati e che consiste nella rappresentazione dell’evento e nella sua cosciente e volontaria realizzazione.

3. Per la cassazione di tale sentenza Z.G. ha proposto ricorso affidato a due motivi cui ha resistito Poste Italiane con controricorso, seguito da memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per mancata ammissione della prova testimoniale e dell’interrogatorio formale della controparte, richieste dal ricorrente.

Il ricorrente trascrive compiutamente la richiesta formulata nel giudizio di merito e sostiene che le prove testimoniali articolate possedevano attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere. Sostiene che la prova testimoniale avrebbe consentito di accertare circostanze per una diversa ricostruzione dei fatti. Il complesso delle accuse mosse al lavoratore sarebbe stato smontato con l’ammissione e l’esperimento di detta prova testimoniale.

2. Con il secondo motivo ci si duole che la Corte d’appello abbia riconosciuto valore probatorio addirittura decisivo ed esclusivo a relazioni e a dichiarazione di parte, prive di valore probatorio, così violando l’art. 2697 c.c., concernente la ripartizione dell’onere probatorio.

3. Il ricorso è infondato.

4. Le disposizioni recate dall’art. 421 c.p.c., – che consente al giudice di primo grado di disporre d’ufficio qualsiasi mezzo istruttorio fuori dei limiti stabiliti dal c.c. (ad eccezione del giuramento decisorio) e di superare i limiti stabiliti dallo stesso codice in via generale per la prova testimoniale – e dall’art. 437 c.p.c., – che disciplina il potere del giudice di appello di disporre, sempre d’ufficio, i mezzi di prova che ritenga indispensabili – si riferiscono soltanto all’esercizio, meramente discrezionale, della facoltà di scelta del mezzo probatorio più adatto alla verifica delle tesi di parte, cosicchè il mancato esercizio di tali poteri non è assoggettato al sindacato in sede di legittimità, anche quando manchi un’espressa motivazione sul punto, dovendosi ritenere che il giudice stesso abbia reputato, in maniera implicita, la sufficienza degli elementi probatori già acquisiti. (Cass. 7011 del 2005).

Occorre ribadire anche in questa sede che, nel rito del lavoro, l’acquisizione di nuovi documenti o l’ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un’espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (v. in tal senso, Cass. nn. 26117 e 22630 del 2016).

5. In realtà, con i motivi in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7394 del 2010, n. 26110 del 2015).

5.1. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, le censure sollevate dall’odierno ricorrente sono piuttosto da individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova documentali acquisiti agli atti. Le censure di violazione di legge, seppure prospettate come vizi giuridici, in realtà contengono una inammissibile rivalutazione in fatto dell’intera vicenda.

6. La Corte territoriale, alla stregua della condivisa ricostruzione e valutazione dei fatti compiuta dal Giudice del lavoro, ha ritenuto che una compiuta ricostruzione dei fatti fosse evincibile dal dossier prodotto in giudizio da Poste Italiane, elaborato alla stregua di complessi accertamenti che avevano consentito di “inquadrare la complessiva condotta del ricorrente nei suoi esatti termini, di individuare la connessione tra i singoli episodi di collocarli anche in un più vasto fenomeno che aveva interessato (ed inquinato) attività di diversi sportelli sul territorio”, a fronte dei quali non vi erano ragioni per disporre l’integrazione istruttoria sollecitata dal ricorrente.

7. Rispetto al complesso argomentativo posto a base del decisum, il mezzo di gravame è privo di sufficienti caratteri di specificità e completezza, nonchè di concreta riferibilità alla decisione impugnata, in quanto non è dato comprendere sulla base di quale errata interpretazione giuridica sia censurata la decisione. Sub specie violazione di legge l’odierno ricorrente sostanzialmente censura l’esito cui è pervenuta la Corte territoriale nell’esame delle risultanze di causa.

7.1. E’ principio costantemente affermato da questa Corte che è inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa. (Cass. n. 7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016).

8. Quanto ai presunti vizi motivazionali concernenti l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, va osservato che la sentenza gravata è stata pubblicata dopo 11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134. L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053 del 2014), comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto.

8.1. Nel caso in esame, la sentenza ha dato conto delle ragioni poste a base del decisum. La motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori. La censura di omesso esame di fatti decisivi si risolve, come già detto, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della causa.

9. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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