Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14372 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7984/2016 proposto da:

A.G.E.A. – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Sebino, 32, presso lo studio dell’Avvocato

Mario Limone, che la rappresenta e difende per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda Agricola B.E. e A.G. S.S., elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare, 51/A, presso lo studio

dell’Avvocato Daniele Proietti, che la rappresenta e difende per

procura speciale allegata al controricorso;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19431/2015, depositata

il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/03/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza appellata emessa dal Giudice di Pace di Roma, ha condannato Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura al pagamento di Euro 1.015,29, per capitale oltre interessi, in favore dell’Azienda Agricola B.E., L. e A.G. s.s., quale somma ancora dovuta all’azienda a titolo di premi calcolati secondo il Regolamento CE 1782/2003, rigettata la domanda di risarcimento danni formulata per Euro 1.178,37.

2. L’Azienda aveva agito in primo grado per ottenere la somma ancora dovutale per premi calcolati sui titoli ad essa assegnati nella vigenza del precedente Regolamento CE 1782/2003, giusta domanda del 5 aprile 2006 di trasferimento alla riserva nazionale di n. 3 “titoli di ritiro” da essa detenuti (quelli che ex art. 53 del Regolamento CE n. 1291/2006, corrispondono alla media triennale degli ettari di superficie oggetto di ritiro dalla produzione a titolo obbligatorio), per un valore di Euro 1.015,29 e domanda unica di aiuto presentata in data 17 maggio 2006 per n. 39 “titoli ordinari”, per un valore di Euro 52.870,84.

Per la normativa dedotta come vigente – il Regolamento CE 1782/2003, il premio finale sarebbe ammontato a complessivi Euro 53.234,09 e non alla minore somma di Euro 50.673,65 che l’azienda si era vista invece riconosciuta in applicazione del nuovo Regolamento CE 1291/2006 e della circolare Agea n. 612 dell’8 settembre 2006, che aveva ricalcolato i premi in ragione della nuova norma di riferimento.

Della circolare l’appellante aveva chiesto la disapplicazione per avere essa introdotto un indebito e penalizzante criterio di calcolo nel rideterminare i premi, instando quindi per la condanna di Agea al pagamento della somma di Euro 3.535,12 a titolo di premi dovuti calcolati secondo il Regolamento CE 1782/2003 e della somma di Euro 1.178,37, a titolo di risarcimento del danno.

3. Il Tribunale ha deciso sulla domanda nel senso indicato, ritenendo determinante per il riconoscimento dei nuovi titoli l’esistenza di una domanda amministrativa di ritiro titoli, rinvenendo il contributo la propria fonte nel titolo di ritiro convertito fino alla concorrenza della somma richiesta per altro titolo.

4. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza Agea con unico motivo. Resiste con controricorso l’Azienda Agricola B. che articola, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’articolato motivo la ricorrente fa valere l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Per le deduzioni difensive non ha pregio l’affermazione che la circolare Agea n. 612/2006 non sarebbe stata portata a conoscenza degli interessati poichè la rideterminazione degli importi era avvenuta, esclusivamente, in conseguenza dell’emanazione del nuovo Regolamento CE 1291/2006 che trova diretta applicazione negli Stati membri.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA per brevità) previsti dal D.Lgs. n. 165 del 1999, art. 3-bis e successive modificazioni, avevano la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati e la facoltà di accesso alle banche dati del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).

A mezzo delle convenzioni concluse da Agea con i CAA, questi ultimi si impegnavano ad assicurare ai produttori agricoli, che avevano loro conferito mandato esclusivo ad operare nel proprio interesse, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività demandate con le modalità previste dalla L. n. 241 del 1990, con conseguente sottrazione di Agea, nei confronti degli imprenditori agricoli associati in CAA, dagli obblighi previsti dalla L. n. 241 del 1990.

La Delib. Agea n. 115 del 2003, art. 4, di adozione del regolamento di attuazione della L. n. 241 del 1990, quanto ai procedimenti amministrativi di competenza Agea, al comma 5 stabilisce che per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, ove questa risulti inoltrata tramite organismi mandatari, tutti gli atti relativi al procedimento ed al provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato “con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari”. L’azienda agricola resistente in quanto aveva conferito mandato al CAA poteva acquisire presso quest’ultimo ogni informazione necessaria per avere accesso all’aiuto richiesto e Agea, in siffatto sistema, aveva la funzione di organismo pagatore delle somme che trovano la loro fonte nel bilancio comunitario.

La procedura determinata nella circolare n. 612 del 2006 aveva la finalità di assicurare il rispetto della nuova normativa comunitaria in materia di divieto di cessione alla riserva dei titoli di ritiro e di limitare nel contempo le possibili conseguenze negative per il produttore derivanti dall’efficacia retroattiva della normativa che impediva le cessioni volontarie dei diritti di ritiro alla riserva nazionale intervenute tra il 1 gennaio 2006 e la pubblicazione del regolamento.

La circolare aveva fissato un meccanismo di calcolo dell’aiuto per l’anno 2006 nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa (carattere prioritario dei titoli di ritiro in proporzione alla superficie accertata) secondo modalità meno onerose per il produttore.

La sentenza impugnata aveva escluso l’addebitabilità ad Agea, quale organismo pagatore, della responsabilità patrimoniale del mancato pagamento dei crediti maturati a favore del produttore agricolo a titolo di aiuti per l’anno 2006, ma non aveva tenuto conto di quanto dedotto in giudizio circa la non responsabilità di Agea sul mancato pagamento di crediti maturati a titolo di contributi comunitari riconoscibili per i titoli di ritiro.

La circolare non aveva che applicato quanto previsto dalla norma comunitaria ed era stata portata a conoscenza degli interessati visto che la rideterminazione degli importi era avvenuta giusta emanazione del nuovo regolamento CE 1291/2006.

La sentenza impugnata era “inconciliabile” con il fatto storicamente addotto nel giudizio di appello ed omesso dal giudice.

2. La controricorrente, dedotta l’inammissibilità dell’avverso mezzo e comunque l’infondatezza, in via riconvenzionale articola, a sua volta, due motivi.

2.1. Con il primo fa valere la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’arto 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Agea aveva restituito i titoli di ritiro agli agricoltori di cui aveva tenuto conto nel calcolo della media del valore titoli, per poi indebitamente defalcare le superfici legate a tali titoli di ritiro dal calcolo dell’importo spettante senza autorizzare l’interessato a modificare la domanda, consentendogli di abbinare ai titoli di ritiro restituiti le superfici inutilizzate non richieste a premio, e tanto trattandosi di circostanze motivate debitamente ai sensi dell’art. 44, par. 4, Reg. CE 1782/2003 senza consentire all’agricoltore di aggiungere alla domanda singole particelle agricole non ancora dichiarate nella domanda unica da abbinare ai titoli di ritiro restituiti ai sensi dell’art. 15 Reg. CE 796/2005. L’applicazione delle norme indicate non avrebbe prodotto alcuna decurtazione del premio richiesto.

Il criterio individuato dal Tribunale con l’impugnata sentenza era violativo dell’indicata normativa regolamentare: i titoli di ritiro del produttore non devono ritenersi automaticamente trasferiti nella categoria dei titoli ordinari non trovando applicazione il principio della immodificabilità in aumento della domanda e tanto perchè l’art. 44, par. 4, Reg. CE 1782/2003, e ancora l’art. 68 del Reg. 796/2004, in ragione del quale le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l’agricoltore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa altrimenti dimostrare di essere esente da colpe, consente espressamente agli Stati membri, in circostanze debitamente motivate in cui sarebbe rientrata l’applicazione retroattiva del trattamento deteriore riservato dalla nuova normativa, di autorizzare l’agricoltore a modificare la sua dichiarazione.

Il Tribunale in violazione dell’indicata disciplina aveva invece statuito che il contributo rinviene fonte nel titolo convertito fino alla concorrenza della somma richiesta per altro titolo con conseguente inammissibilità della ulteriore pretesa creditoria in riferimento alla mancanza di domanda amministrativa. La ricostruzione del giudice di appello aveva impedito all’azienda di modificare la domanda ripresentando una specifica domanda di riliquidazione come previsto dall’art. 44 Reg. cit..

La sentenza era illegittima là dove non aveva preso in considerazione il legittimo affidamento dell’azienda nelle norme vigenti al momento della richiesta dell’aiuto che non poteva essere ricalcolato in peius.

Il giudice di appello, discostandosi da numerose altre pronunzie del Tribunale di Roma, aveva ritenuto necessaria la presentazione di una domanda di riliquidazione anche in epoca successiva alla scadenza del termine e tanto per una rimessione in termini giustificata dall’introduzione di una disposizione regolamentare retroattiva non conosciuta al momento della presentazione della domanda ordinaria.

Il Tribunale riconosceva in tal modo la possibilità di tutelare la buona fede e l’affidamento del produttore mancando però di applicare la norma posta dall’ordinamento a tutela effettiva di tali diritti.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 177 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. Il Tribunale non aveva pronunciato sulla domanda dell’azienda di accertare l’illegittimità della circolare n. 612/2006 con cui Agea aveva provveduto al ricalcolo titoli. Il produttore vantava un diritto soggettivo al premio a norma di legge ed Agea non poteva decurtarlo attraverso una circolare che in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 29, non era stata pubblicata nè comunicata nè portata a conoscenza dei destinatari ai quali veniva arrecato pregiudizio patrimoniale.

Le indicate modalità di adozione dell’atto ne avevano impedito l’impugnativa davanti al giudice amministrativo.

3. Il motivo del ricorso principale è inammissibile nella non sussumibilità della denuncia portata alla sentenza di appello all’interno del vizio dedotto e di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nel ricorso non si dà atto del fatto storico che, decisivo ai fini di una diversa soluzione del giudizio, sarebbe mancato nella valutazione del giudice del merito e del quale, pur presente nel dibattito processuale, non si indica il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. SU n. 8053 del 07/04/2014).

Si assiste, piuttosto, per l’articolata censura ad una complessa esposizione del sistema normativo degli aiuti comunitari in favore del produttore agricolo in cui si colloca anche la questione del ritiro titoli con restituzione alla riserva nazionale, la cui disciplina è stata modificata, con efficacia retroattiva a far data dal 1 gennaio 2006, dal Regolamento CE n. 1291/2006 e le cui ricadute in termini di ricalcolo dei premi spettanti al produttore risultano disciplinati dalla circolare n. 612/2006 di Agea.

L’invocato complesso di controlli e competenze ripartito tra i Centri di Assistenza Agricola, i singoli produttori ed Agea, quale organismo pagatore delle poste creditorie maturate nel sistema di aiuti comunitari, rivisitato nella prospettazione della ricorrente principale non consente di individuare il fatto storico mancato nella valutazione, nè d’altra parte permette a questa Corte di riqualificare il motivo con riconduzione delle stesso nel perimetro del diverso vizio della violazione di legge sostanziale.

Osta ad una siffatta diversa qualificazione il principio di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), che impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che il primo è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo.

Non può infatti demandare alla Corte di cassazione il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. SU n. 23745 del 28/10/2020).

Si tratta di esito, quest’ultimo, mancato nella portata critica che difetta di indicare le norme e di raffrontarle nel loro portato con la decisione impugnata per evidenziare di quest’ultima l’illegittimità.

4. Il ricorso incidentale tardivamente proposto, nella inammissibilità di quello principale, è inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

La sentenza di appello non notificata, è stata pubblicata, in un giudizio introdotto in primo grado nella vigenza della disciplina di cui alla L. n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio 2009, il 30 settembre 2015 là dove il ricorso incidentale è stato notificato, come da messaggio pec in atti, il 2 maggio 2016 e quindi ben oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

5. Quanto al regime delle spese di lite il ricorrente principale va condannato a rifonderle al controricorrente secondo soccombenza, come in dispositivo indicato, e cn distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario delle spese e non percettore dei compensi.

In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. n. 4074 del 20/02/2014; Cass. n. 23469 del 04/11/2014; Cass. n. 15220 del 12/06/2018).

Del pagamento del doppio contributo va poi gravato il ricorrente principale e non quello incidentale giacchè la sanzione del pagamento del doppio del contributo unificato consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e non alla dichiarazione di inefficacia ex art. 334 c.p.c. (Cass. 25/07/2017 n. 18348; Cass. 18/01/2019 n. 1343).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) a rifondere all’Azienda Agricola B.E. e A.G. S.S. le spese di lite che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avvocato Daniele Proietti, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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