Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14372 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 08/07/2020), n.14372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15134-2014 proposto da:

M.A., elettivamente presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO BATTAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

BATTAGLIA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9794/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/2013 R.G.N. 5268/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta da M.A., intesa ad ottenere dall’INPS il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva della L. n. 257 del 1982, ex art. 13, comma 8, per il periodo lavorativo svolto dal 1979 al 1995 in qualità di assistente di volo alle dipendenze di Alitalia s.p.a.

2. La Corte territoriale recepiva le conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado, che aveva accertato che nel periodo in oggetto l’esposizione dell’appellante a polveri di amianto non aveva raggiunto la soglia limite di 0,1 fibre per c.c., pari a 100 fibre per litro.

3. Per la cassazione della sentenza M.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso.

4. Il M. ha depositato anche memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. come primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e lamenta che la Corte d’Appello si sia limitata a recepire acriticamente la consulenza tecnica a firma dell’ingegner E.F., senza argomentare quali fossero le ragioni logiche che la inducevano a condividerne le conclusioni. Riferisce che l’ausiliare aveva preso come riferimento i dati della banca Amyant elaborata dall’Inail, riferiti all’inquinamento ambientale da traffico autoveicolare dell’area urbana di Treviso e non di Roma Fiumicino. Lamenta poi che il CTU non abbia effettuato l’accesso in loco e sostiene che il processo di graduale dismissione dell’amianto nel settore aeroportuale non avrebbe azzerato la presenza di fibre pericolose.

6. Come secondo motivo deduce la violazione di legge in materia di ammissione di prova decisiva in appello e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e lamenta che non sia stata ammessa la prova testimoniale che soddisfaceva integralmente le condizioni di ammissibilità.

7. Come terzo motivo deduce la violazione di legge in materia di ammissione di prova decisiva e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e lamenta che non si sia dato spazio all’ordine di esibizione e alle richieste di informativa e non si sia tenuto conto della relazione a firma del Dott. Z..

8. Il primo motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha condiviso la valutazione dell’ausiliare, ripercorrendo i passaggi salienti della relativa analisi.

Ha riferito che il c.t.u. aveva evidenziato che dall’esame dei bollettini di modifica della case costruttrici di aeromobili e delle note tecniche dell’Alitalia spa si evinceva che l’eliminazione dei componenti in amianto dai veicoli era avvenuta in modo sistematico ed intensivo a partire dal 1990 ed era terminata all’incirca nel 1995; che per il periodo antecedente a tale anno, tutti i componenti a contenuto amiantifero non erano a contatto con l’ambiente interno dei velivoli, da cui erano separati tramite idonee pannellature, che venivano rimosse solo per operazioni di manutenzione, effettuate prevalentemente negli hangar da personale specializzato, fatta eccezione per i freni, che, posizionati nei ceppi delle ruote, si trovavano in diretto contatto con l’atmosfera circostante in cui si disperdevano le polveri generatesi durante le frenate seguenti all’atterraggio; che all’interno degli aeromobili, nelle aree destinate ai passeggeri ed all’equipaggio, le pannellature di delimitazione non consentivano la penetrazione di polveri a contenuto asbestoso e l’aria che si respirava era passata attraverso filtri ad altissima efficienza (Hpa) in grado di bloccare particelle di dimensioni maggiori di 0.3 micron, ivi comprese quelle di amianto, di dimensioni maggiori di 5 micron; che, seppure non era negabile che lungo le piste e nei piazzali potesse esservi stata una dispersione di polveri asbestose, era necessario considerare che trattandosi di luoghi aperti e ventosi, le suddette polveri, sprigionate essenzialmente dai freni nulla fase di atterraggio, si diluivano rapidamente nell’atmosfera; che, di fatto, tutti i documenti tecnici, nonchè le valutazioni dei c.t.u. che avevano relazionato in procedimenti relativi al comparto aereo, erano concordi nell’affermare che l’esposizione oraria nel sedime aeroportuale era stata inferiore di 0,01 ff/cc (10ff/litro), fatta eccezione per la sola relazione del prof. Z., che tuttavia si basava su calcoli ipotetici relativi alle polveri generate durante le frenate, esprimendo, dunque, un’ ipotesi personale che non trovava conferma nelle trattazioni dedicate al settore; che sin della fine degli anni ‘80 le case costruttrici di aeromobili avevano emesso bollettini di modifica in cui erano elencati i componenti a base asbestosa, tra cui non erano comprese le guarnizioni dei forni scaldavivande; che dal mansionario degli Assistenti di Volo si evinceva che essi non eseguono (nè eseguivano in passato) controlli sugli apparati di volo, nè tantomeno operazioni di manutenzione dei medesimi.

Ha aggiunto che tali conclusioni non risultavano inficiate o scalfite dai rilievi formulati dall’appellante nelle osservazioni inviate al c.t.u., che avevano trovato piena e convincente confutazione nelle valutazioni espresse dalli ing. Erra ai sensi dell’art. 195 c.p.c., comma 3, ove era stato evidenziato che: a) le operazioni svolte dall’appellante erano state desunte, oltre che dal mansionario degli “Assistenti di volo”, anche da quando dal medesimo riferito nel corso della riunione introduttiva delle operazioni peritali; b) era del tutto inverosimile che l’appellante avesse eseguito l’operazione cd. di soffiatura dei freni, prevista dal mansionario dei “Tecnici di manutenzione” e mai riferita nè dal M. nè da altri suoi colleghi in procedimenti giudiziari analoghi; c) l’utilizzo di guanti di amianto non poteva aver comportato il superamento della soglia di esposizione prescritta, poichè gli assistenti di volo si limitavano ad un controllo di tali guanti, conservati in una busta di plastica e subito riposti in apposito contenitore dopo l’uso, senza indossarli, mentre tale controllo durava 1 o 2 minuti, era eseguito da uno dei membri dell’equipaggio e, quindi, eventualmente anche dall’appellante alternandosi con i colleghi; d) considerato il numero di voli eseguito in ciascun mese, anche a voler ipotizzare che l’appellante avesse eseguito il controllo dei guanti senza alternarsi con i colleghi, si otteneva un risultato di 3,2 ore l’anno; e) l’asserita esposizione causata dall’uso degli indumenti protettivi nel corso dell’esercitazione annuale era di carattere discontinuo, pari ad una sola ora per una sola volta l’anno.

9. La condivisione delle conclusioni del c.t.u. è stata quindi pienamente argomentata ed ha tenuto conto delle contestazioni che erano state formulate. Il motivo si condensa quindi nell’espressione di un mero dissenso volto a contestare nel merito la decisione impugnata, chiedendosi un nuovo esame dei dati fattuali che erano stati già implicitamente od esplicitamente valutati nella consulenza tecnica o introducendosi rilievi non decisivi.

10. Si tratta pertanto di doglianza da ritenersi inammissibile siccome, per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può essere contestata in Cassazione soltanto in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza del settore, la cui fonte va indicata in ricorso, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi; mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce appunto un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis Cass. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124, Cass. 19/05/2017 n. 12722).

11. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

La Corte territoriale ha argomentato che i capitoli di prova dedotti avevano ad oggetto non specifiche e concrete circostanze di fatto, ma demandavano al teste sostanzialmente un giudizio o un apprezzamento tecnico, suscettibile di essere espresso solo da un soggetto dotato delle necessarie cognizioni.

12. Tale valutazione non viene puntualmente censurata: in primo luogo, non è assolto l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire a questo giudice di legittimità il controllo dell’ammissibilità e rilevanza, nonchè della decisività dei fatti da provare, tenuto conto che questa Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. (Cass. n. 17915 del 30/07/2010, Cass. n. 19985 del 10/08/2017). In effetti, non si riferisce quali siano le circostanze fattuali che avrebbero dovuto essere sottoposte agli esperti indicati nel ricorso, nè la loro attinenza alla situazione del ricorrente, mentre per gli altri testimoni il testo del capitolo di prova è solo genericamente riportato non contiene elementi fattuali decisivi che sarebbero stati ignorati e consentirebbero di contrastare la valutazione del giudice territoriale.

13. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso: la Corte territoriale ha ritenuto che nelle proposte istanze di esibizione difettassero i requisiti della necessaria specificazione dell’oggetto dell’acquisizione e dell’indispensabilità. Tale valutazione non viene in alcun modo confutata, non essendo specificato neppure in questo grado di quali documenti specifici venisse chiesta l’acquisizione (si individuano infatti i numerosi potenziali destinatari della richiesta e si indica “… tutta la documentazione afferente l’impiego, l’utilizzazione e lo smaltimento di componenti in amianto sugli aereomobili”).

14. La relazione del prof. Z. valorizzata dal ricorrente inoltre è stata specificamente esaminata dalla Corte territoriale, come riferito più sopra, ed il suo contenuto argomentatamente disatteso.

15. Il ricorso in definitiva dev’essere rigettato.

16. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

17. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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