Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14372 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14372 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 5557-2009 proposto da:
RIVER PLAST DI LEVARATO FEDELE & C. SRL in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI ANTONANGELI, rappresentato
e difeso dall’avvocato DEL PRINCIPE MARIO con studio
in PINETO VIA G. D’ANNUNZIO 207 (avviso postale)
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ATRI in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 07/06/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 7/2008 della COMM.TRIB.REG. di
L’AQUILA, depositata il 21/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

R.G. 5557/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale dell’ Abruzzo, con sentenza n. 7/3/08, depositata il
21.2.2008, respingeva l’appello proposto dalla società River Plast di Levarato Fedele & C s.r.l.
(già River Plast s.a.s.) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo n.
56/03/06 che aveva rideterminato le sanzioni, nei confronti del soggetto d’imposta, ai sensi
dell’art. 3 1. 73/2002, in complessivi € 15.944,00, per il periodo compreso dal 1/1/2004 alla data di

lavoratore irregolarmente occupato e non registrato nel libro matricola
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, D.L.
22/2/2002, n.12, convertito con modificazioni in 1. 23/4/2002, n. 73, in relazione all’art. 360, n. tre,
c.p.c., avendo la CTR confermato la sanzione irrogata in assenza di un effettivo accertamento
dell’omessa iscrizione del lavoratore nel libro matricola, non avendo attribuito valore alla regolare
iscrizione del lavoratore sul libro presenze, né alle dichiarazioni del lavoratore stesso;
b) omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, n. cinque, c.p.c., circa
la tempestiva iscrizione del lavoratore nel libro presenze al momento dell’accesso ispettivo e con
riferimento alle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore;
c) contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, n. cinque, c.p.c., circa la data di effettivo
inizio del rapporto di lavoro del dipendente, non avendo tenuto conto dell’avvenuta regolare
iscrizione del lavoratore nel libro presenze, né delle dichiarazioni rese dallo stesso
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.4. 2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
I motivi di ricorso, in quanto logicamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
La presenza del lavoratore sul luogo di lavoro deve trovare adeguato riscontro nel libro matricola,
aggiornato prima dell’immissione del lavoratore nell’esercizio delle proprie mansioni,
obbligatoriamente conservato sul posto di lavoro ed esibito a richiesta degli ispettori (art. 20 e 21
d.p.r. 1124/ 1965)
In mancanza di tempestiva esibizione del libro matricola, è onere del datore di lavoro fornire una
prova alternativa quale, ad esempio, la lettera di assunzione recante data certa o la comunicazione

1

constatazione della violazione, essendo stata accertata, a seguito di ispezione Inps la presenza di un

all’Inail purché già inoltrata all’ente previdenziale al momento dell’accesso, o il contratto di lavoro,
con data certa.
Nella fattispecie il libro matricola è stato esibito solo successivamente alla visita ispettiva
emergendo l’iscrizione del dipendente nella stessa data dell’ispezione.
Nessuno degli ulteriori adempimenti risulta posto in essere dal datore di lavoro e va, quindi,
confermata la valutazione di merito della CTR che ha ritenuto l’irregolarità della iscrizione del
lavoratore nello stesso giorno dell’ispezione, risultante dal libro matricola esibito successivamente

presenze giornaliere, che nulla dimostra in ordine alla regolarizzazione del lavoratore stesso, in
mancanza della ulteriore documentazione sopra indicata.
La CTR non ha, quindi, violato alcuna delle disposizioni indicate ma ha giudicato secondo diritto,
attenendosi al principio di legalità di cui all’art. tre Digs 472/1997.
L’ art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, (nel testo originario, introdotto dalla Legge di
Conversione 23 aprile 2002 n. 73, applicabile alla specie ratione temporis), è stata dichiarato
incostituzionale, per “lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.”, dalla competente
Corte (sentenza 12 aprile 2005 n. 144) “nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare
che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in
cui è stata constatata la violazione”.
Tale norma è stato introdotta per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che
continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura colte
ad incentivare l’emersione del lavoro sommerso. Il predetto meccanismo presuntivo esclude
qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività
lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento
dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare
la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore della violazione. (Cass.
Sez. U, del 13/01/2010 n. 356)
Non opera più, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005, il diverso
meccanismo di determinazione della sanzione fondato su una presunzione assoluta, divenuta
relativa, comminandosi la sanzione in base al tempo intercorso tra l’inizio dell’anno e la
constatazione della violazione, fatta salva la prova contraria da parte del datore di lavoro.
I motivi di ricorso sottopongono, inammissibilmente, all’esame di questo giudice di legittimità
mere questioni fattuali, in ordine alle quali nella sentenza impugnata non si riscontra nessuna
carenza propriamente motivazionale.

2

all’ispezione, avendo ritenuto implicitamente irrilevante la iscrizione del lavoratore nel litro

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI 1)FL n Prà 9-:V4/19ii5
N. 131 -12-,1ì
N. 5
MArEkliA,TRABUTAItIA

La CTR ha motivato la decisione ritenendo implicitamente inattendibili le dichiarazioni rese dalla
parte, sicuramente non vincolanti per l’ufficio accertatore rilevando come la società non abbia
offerto alcuna valida prova del successivo inizio del rapporto di lavoro.
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,

desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
Peraltro il verbale ispettivo da contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa.
Quindi legittimamente il giudice di merito può ritenere insufficiente a integrare la prova contraria
prevista dalla legge le risultanze del verbale dell’Inps, sia da solo che per la mancanza di ulteriori
elementi probatori a conforto non essendo fornito di completa efficacia probatoria.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
CIEPOSTATO IN CANCELLERIA
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 4.4.2013

L

761U. 292

liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver

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