Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14371 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZIONE OASI DI TORRETTA, in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Largo Somalia n.

67, presso lo studio dell’avv. Rita Gradara, rappresentata e difesa

dagli avv.ti FALSITTA GASPARE e Silvia Panseri;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 25^, n. 48 del 4 luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.4.2011 dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per l’associazione ricorrente, l’avv. Silvia Pansieri;

udito, per l’Agenzia controricorrente, l’avvocato dello Stato

Fabrizio Urbani Neri;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Associazione indicata in epigrafe propose ricorso avverso provvedimento con il quale la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate aveva disposto la sua cancellazione dall’anagrafe unica delle Onlus per difetto dei requisiti: in particolare, perchè gli atti costitutivi dell’associazione ricorrente difettavano dell’espressa previsione di reimpiego degli utili od avanzi di gestione ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali.

L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’associazione, dalla commissione regionale.

Nel suo nucleo essenziale, la decisione di appello è così motivata:

“… L’automaticità della sanzione consente di superare ogni ulteriore indagine in ordine all’obbligatorietà, o meno, del parere da richiedersi alle Agenzie per l’Onlus ed al valore vincolante o meno, di tale parere. E’ indiscusso, quanto al reale merito, tra le parti che gli atti costitutivi dell’associazione ricorrente difettavano dell’espressa previsione di reimpiego degli utili od avanzi di gestione ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali. Tant’è che tale incongruità risulta sanata ex postea con la trasmissione all’Ufficio erariale da parte della l’Oasi di Torretta della modifica statutaria; modifica di cui non può tenersi conto poichè successiva ai fatti di causa ed al periodo in discussione. Oltre che corretta tale analisi sotto il profilo dell’imperio legislativo non può neanche non evidenziarsi che risulta dalle poste del bilancio agli atti del procedimento che le eccedenze di gestione sistematicamente venivano collocate dalla ricorrente associazione in fondi di riserva che, seppur non è stato provato venissero ripartiti quale utile, non è stato neppure provato che siano stati destinati alla realizzazione degli scopi assistenziali perseguiti dall’associazione.

Avverso la decisione di appello, l’Associazione ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrando le proprie ragioni anche con memoria.

L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Associazione – deducendo “violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. n. 329 del 2001, art. 4, e del D.M. n. 266 del 2006, artt. 5 e 6” – censura la decisione impugnata (sotto il profilo della violazione del D.P.C.M. n. 329 del 2001, art. 4, e D.M. n. 266 del 2003, artt. 5 e 6) per aver escluso l’invalidità del provvedimento oggetto della controversia nonostante la mancata acquisizione del parere obbligatorio dell’Agenzia delle Onlus.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deducendo “violazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10” – censura la decisione impugnata per aver ritenuto che “… la carenza di un requisito formale previsto dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, pur in presenza dei requisiti sostanziali relativi allo svolgimento di una attività di assistenza socio-sanitaria e al reimpiego degli utili e/o avanzi di gestione per finalità istituzionali, comporti necessariamente la cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus e la conseguente decadenza dai benefici fiscali previsti per le suddette organizzazioni, tanto più ove si consideri che tale carenza non era stata rilevata nel corso di una verifica fiscale antecedente all’emanazione del provvedimento di cancellazione impugnato, ingenerando quindi nella contribuente il legittimo affidamento in ordine all’esatta e puntuale conformità, anche da un punto di vista formale, delle previsioni statutarie alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10)”.

Entrambe le doglianze si rivelano infondate.

Occorre premettere che, il tenore della sopra riportata motivazione della sentenza impugnata, rivela accertamento in fatto, non censurato sul piano del vizio motivazionale, secondo cui “gli atti costitutivi dell’associazione ricorrente difettavano dell’espressa previsione di reimpiego degli utili od avanzi di gestione ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali”.

Ciò posto, deve rilevarsi, quanto alla prima doglianza, che il D.M. n. 266 del 2003, non prevede il parere obbligatorio dell’Agenzia delle Onlus per l’ipotesi, qui specificamente considerata, della cancellazione dall’anagrafe in conseguenza del riscontro della mancanza, negli atti costitutivi dell’associazione, dell’espressa previsione di reimpiego degli utili od avanzi di gestione ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali. Detto decreto prevede, infatti, il menzionato parere solo in caso: a) di riscontro di concreta inosservanza dei requisiti prescritti nello statuto; b) di riscontro del successivo venir meno dei requisiti presenti al momento dell’iscrizione (cfr. art. 5, commi 2 e 5); c) di ostacolo al controllo della ricorrenza dei requisiti (cfr. art. 6, comma 4).

Quanto alla seconda doglianza, deve, poi, considerarsi che i requisiti formali previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, non possono ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per la non equivoca lettera della legge sia per il fatto che si tratta (cfr. Cass. 11986/09, 7653/09) di norma di stretta interpretazione. L’assunto non risulta, d’altro canto, contraddetto dalle decisioni di questa Corte richiamate in memoria dall’associazione ricorrente, poichè da queste è dato solo ricavare la propensione ad una lettura non formalistica delle norme statutarie al fine di riscontrarvi la previsione dei requisiti per l’applicazione della normativa sulle Onlus. Ciò mentre l’evocato principio dell’affidamento si rivela connaturalmente inidoneo a giustificare il riconoscimento della qualifica di Onlus in assenza dei correlativi requisiti.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e per tutte le specifiche implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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