Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14371 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 25/05/2021), n.14371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6653/2016 proposto da:

Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Gesvit – Gestione Sviluppo Villaggi Turistici S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Cola di Rienzo n. 149, presso lo studio dell’avvocato

Cicconetti Carola, rappresentata e difesa dagli avvocati Mensitieri

Giuseppe, Mensitieri Renato, Olivieri Giuseppe, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4086/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal cons. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. L’Agenzia del Demanio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze propongono ricorso con tre mezzi per la cassazione della sentenza n. 4086/2015 della Corte di appello di Napoli depositata il 20/10/2015 nei confronti GESVIT SPA, che replica con controricorso.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

2. La controversia è originata con atto di citazione notificato in data 29/12/2005 da GESVIT SPA – in qualità di proprietaria di un fondo di mq 56.090 sito in (OMISSIS), noto come “Giardino Romantico”, attraversato da una strada che conduce al mare e sul quale sussistono varie strutture destinate ad attività turistica – nei confronti dell’Agenzia del Demanio e degli anzidetti Ministeri, a seguito della notifica alla società in data 17/1/2005, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della “scheda di calcolo delle indennità erariali n. 06/05 per abusive occupazioni di aree demaniali marittime a carco della sig.ra S.E. n. q. di legale rapo. p.t. della società GESVIT SPA ai fini dell’attivazione delle successive fasi liquidatorie e riscossorie del credito erariale nella stessa specificato”, dal quale si evinceva che la società avrebbe dovuto corrispondere al Demanio la somma complessiva di Euro 170.379,00= a titolo di indennità erariali per il periodo 18/5/197431/12/2004, in relazione all’occupazione abusiva di un’area ricadente nel demanio marittimo mediante strutture (struttura in muratura di mq.530, piscina di mq.385, solettone per l’accesso all’imbarcadero di mq. 50; rampa di accesso all’arenile di mq. 170; banchina di mq. 250; scalo di allaggio di mq. 40, deposito di attrezzi di mq. 17, superficie di mq. 1.100, destinata a parcheggio e strada), in violazione degli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione.

Nel proporre il giudizio, GESVIT aveva sostenuto che non si era verificata alcuna occupazione abusiva di area demaniale ad essa imputabile, in quanto aveva acquistato il fondo e le preesistenti strutture, in virtù di decreto di trasferimento in suo favore del 2/5/1979 del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, ove le stesse erano già indicate; aveva rappresentato che le strutture erano state realizzate in epoca risalente, anteriore all’acquisto, da R.P. – all’epoca locatario del Demanio dello Stato in forza di gara pubblica del 10/1/1966 – con il consenso dello stesso Demanio; R. aveva acquistato successivamente il fondo dal Demanio dello Stato per aggiudicazione all’esito di un procedimento di vendita per pubblica gara del 9/6/1969.

Tanto premesso, GESVIT aveva quindi chiesto che venisse accertato che nessuna indennità era da lei dovuta per le causali enunciate nella missiva del 17/1/2005 e specificate nella scheda di calcolo.

Le convenute amministrazioni, costituitesi, avevano chiesto il rigetto della domanda, assumendo, tra l’altro, che dalla documentazione relativa all’asta del 1979 (in occasione della quale GESVIT aveva acquistato il fondo e le strutture ivi insistenti) le strutture risultavano insistere unicamente sulla p.lla (OMISSIS), confinante con la p.lla (OMISSIS) di proprietà demaniale, occupata abusivamente con le opere indicate nella scheda di calcolo, ma che dalla cartografia aggiornata realizzata dopo il 1994 dal sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) si rilevava che alcune delle opere indicate come insistenti sul demanio marittimo.

Il Tribunale, acquisita documentazione ed espletata CTU, in parziale accoglimento della domanda attorea, aveva dichiarato che GESVIT non era tenuta a pagare le indennità per l’occupazione abusiva di arre demaniali perpetrata attraverso la costruzione di fabbricati e di una piscina nel fondo di sua proprietà sito in (OMISSIS), essendo obbligata a versare le sanzioni pecuniarie concernenti la realizzazione sulla spiaggia e sul lido marino dell’estremità di una rampa di imbarco di natanti e di una propaggine della passerella in piana di calcestruzzo creata sulla scogliera per un’ampiezza complessiva di mq 1000, con parziale compensazione delle spese di lite tra le parti.

3. I Ministeri e l’Agenzia del demanio proposero gravame, contestando sotto diversi profili la CTU di cui chiesero la rinnovazione, concludendo per il rigetto integrale della domanda di accertamento originaria proposta da GESVIT; questa si costituì chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello, condividendo le conclusioni del CTU in base alle quali ha affermato che “l’area demaniale (p.lla (OMISSIS)) è coincidente con l’arenile, il quale ha subito negli anni una notevole riduzione causata dall’erosione delle maree, come risulta dalle fotografie in atti. Il CTU ha rilevato che la cartografia SID, come già ricordato posta a base delle pretese dell’amministrazione, non appare corretta e corrisponde allo stato dei luoghi, poichè comprende nell’area demaniale parte dell’area di proprietà della GESVIT. Inoltre, il tecnico ha rilevato che la cartografia SID individua una nuova p.lla 697 “terreno di nuova formazione proveniente dalle acque del mare”, costituita da rocce a strapiombo da sempre esistenti e sicuramente non provenienti dal mare, il quale, anzi, negli ultimi venti anni ha eroso parte dell’arenile” ed ha condannato le Amministrazioni alle spese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’artt 822 c.c., art. 28 c.n. e art. 2697 c.c..

A parere dei ricorrenti la Corte di appello, chiamata a decidere se i manufatti in questione giacessero su un’area appartenente al demanio marittimo o meno, aveva effettuato i necessari accertamenti in base ad elementi inconferenti perchè l’accertamento della demanialità delle aree in contestazione non poteva essere effettuata con riferimento ad atti contrattuali o documentazione cartacea, ma attraverso l’esame concreto dello stato dei luoghi. I ricorrenti si dolgono che i giudici di merito abbiano operato l’accertamento della demanialità dell’area in contestazione, esclusivamente su accertamenti documentali e cartografici, che prescindevano dall’esame della situazione in situ, mentre avrebbero dovuto accertare se l’area fosse coperta normalmente dalle mareggiate ordinarie o straordinarie, e se, comunque, avesse attitudine ad essere utilizzata da parte della collettività per gli usi pubblici del mare. Sostengono, in proposito, che l’erosione provocata dalle maree poteva aver determinato uno spostamento all’indietro dell’area demaniale a scapito delle eventuali proprietà private con essa confinanti, ma non certo una riduzione della medesima.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la Corte di appello ignorato la questione posta sul piano giuridico in merito a quali siano le caratteristiche di un bene appartenente al demanio marittimo e, quindi, alla verifica da effettuare in concreto per accertare se il bene per cui era causa avesse dette caratteristiche.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti.

Segnatamente, i ricorrenti rappresentano di avere evidenziato che: 1) le opere indicate nell’avviso d’asta del 1969 non coincidevano con quelle oggetto dell’occupazione abusiva per la quale era stato chiesto il pagamento del canone di occupazione, che insistono tutte sulla particella 95 intestata al demanio marittimo; 2) la particella 95 era stata indicata nel predetto avviso d’asta come confinante con quella oggetto del trasferimento a R.P., dante causa della GESVIT; 3) le concessioni assentite al R. non avevano mai riguardato l’area demaniale e la particella 95; 4) la cartografia ufficiale S.I.D. aveva stabilito l’esatto andamento delle dividenti demaniali marittime, accertando l’effettiva consistenza della particella demaniale n. 95, ampliata verso la linea di costa, nonchè l’emersione della particella, sempre demaniale n. 697, che segue anch’essa la linea frastagliata di costa (fol.17 del ricorso).

Quindi si dolgono che la Corte di appello abbia ignorato tutte le difese svolte dalle quali emergeva la diversità delle opere oggetto della richiesta di indennità di occupazione rispetto a quelle realizzate da R. e menzionate nell’avviso d’asta.

2.1. I motivi primo e secondo, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

2.2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in merito alla modalità di accertamento dell’appartenenza di un’area al demanio marittimo, “Qualora venga in discussione l’appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicchè, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (ivi compreso l’arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l’ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata” (Cass. n. 6619 del 01/04/2015); ne consegue che i titoli esdpiti dalle parti sono destinati a recedere a fronte dell’accertamento dei caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione e per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, al fine di stabilire, ad esempio, la originaria consistenza dei beni stessi (cfr. Cass. n. 21566 del 07/10/2020). A conferma, va rammentato che anche l’applicazione dell’istituto della sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo – che nel presente caso, comunque, non ricorre – è soggetto ad un decisivo criterio di effettività e di attualità circa la perdita da parte del bene delle caratteristiche proprie del demanio marittimo: invero, “A differenza di quanto previsto per il demanio in genere dall’art. 829 c.c. secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente-, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l’arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell’art. 35 c.n., dell’adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone “per pubblici usi del mare”. La suddetta diversità di disciplina non contrasta coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 42 Cost., stante, rispettivamente, la non sovrapponibilità degli interessi tutelati dai due istituti e la priorità della salvaguardia della proprietà pubblica rispetto alla privata” (Cass. n. 26655 del 18/10/2019).

Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, la Corte di appello, pur vertendosi in tema di demanio marittimo, erroneamente ha fatto proprie le risultanze di una verifica sui luoghi di tipo meramente topografico, intesa a distinguere formalmente la proprietà delle aree di pertinenza delle diverse p.lle ed i beni sulle stesse insistenti, senza che la stessa risulti essere stata preceduta dalla necessaria, preliminare e concreta individuazione della zona ricadente all’attualità nel demanio marittimo, secondo le connotazioni naturali dell’area alla luce dei criteri propri già elaborati ex Cass. n. 6619 del 01/04/2015. Ciò risulta ancor più rilevante se si considera che la stessa Corte di appello, pur avendo dato atto che l’originaria area demaniale (ricondotta alla p.lla 95) coincidente con l’arenile aveva subito negli anni una notevole riduzione causata dall’erosione delle maree, non ha accertato e non illustra in alcun modo se ed in che misura la conclamata erosione e l’appurato mutamento dello stato dei luoghi abbia modificato nel corso del tempo in concreto la configurazione del demanio marittimo in loco e/o ne abbia determinato l’arretramento.

Tale accertamento risulta essere prioritario e propedeutico rispetto alle valutazioni in ordine alle eventuali ricadute sull’assetto proprietario, alla ricorrenza o meno dell’occupazione abusiva ed alla dovutezza, in tutto o in parte, dell’indennità calcolata dall’Amministrazione.

2.2. Il terzo motivo, che presuppone il corretto accertamento dello stato dei luoghi in applicazione dei principi anzidetti, è da ritersi assorbito.

3. In conclusione vanno accolti i motivi primo e secondo, assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi, dovendo anche provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

– Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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