Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14370 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A.M., elettivamente domiciliato in Roma, via

Beethoven n. 52, presso lo studio dell’avv. Rita Imbrioscia;

rappresentato e difeso dall’avv. Ciavarella Angelo;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 27, n. 99 del 13 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.4.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per le ricorrenti, l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani

Neri;

udito, per il controricorrente l’avv. Angelo Ciavarella;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente – dirigente d’azienda – propose istanza di rimborso della somma di Euro 442.017,08 che riteneva essergli stata trattenuta in eccedenza dal sostituto d’imposta a fini irpef, sull’importo corrispostogli nella busta-paga di ottobre 1999, a titolo di controvalore monetario di annullato piano di stock options; promosse, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione.

La pretesa del contribuente era fondata sul presupposto che l’importo conseguito andasse, a fini irpef, assoggettato, non all’aliquota applicabile per l’imponibile da lavoro dipendente (in concreto del 45,501), ma a quella del 12,50%, prevista per i proventi conseguiti in sostituzione di altro reddito D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 6, comma 2.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

Il nucleo motivazionale della decisione dei giudici di appello si esaurisce nelle seguenti battute: “Questo giudice, esaminati gli atti, vista la decisione dei giudici di prime cure, ampiamente motivata ed articolata, considerato che non sono emersi nuovi determinanti elementi in fase di appello, ritiene che la sentenza di primo grado non meriti censura alcuna e va quindi, confermata …”.

Avverso tale decisione l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia dell’Entrate hanno proposto ricorso per cassazione in tre motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va puntualizzato che il ricorso per cassazione in rassegna è supportato da idonea legittimazione ad agire, con riferimento alla sola Agenzia delle Entrate. Ciò perchè, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate (divenuta operativa dall’1.1.2001), si è verificata la successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, con conseguente acquisizione della legittimazione ad causam e ad processum nei correlativi giudizi, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., commi 3 e 4;

mentre l’Amministrazione dell’economia e delle Finanze, estranea al giudizio di appello, deve ritenersi carente di legittimazione, per effetto di legittima estromissione (cfr. Cass. s.u. 3116/06, Cass. 4936/06).

Tanto premesso, va osservato che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto “nullità, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.” e formulato il seguente quesito di diritto: “se sia rispettosa dell’obbligo di motivazione la decisione del Giudice tributario di appello che esaurisce l’esposizione dell’iter logico seguito con l’affermazione che considerato che non sono emersi nuovi determinanti elementi in fase d’appello la sentenza di primo grado non merita censura alcuna”.

Nei termini di seguito precisati, la doglianza è fondata.

Da quanto esposto in narrativa in merito alla motivazione della sentenza impugnata, emerge, infatti, che le conclusioni dei giudici di appello, si rivelano espresse in termini del tutto tautologici – senza il benchè minimo supporto argomentativo, ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione della decisione di primo grado – sicchè la decisione, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi, deve ritenersi affetta, così come denunciato, da difetto assoluto di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06).

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso – con i quali l’Agenzia ha, rispettivamente, dedotto “omessa motivazione su fatti controversi e decisivi, ex art. 360 c.p.c., n. 5” e “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, commi 1 e 2, lett. g) bis, .” restano assorbiti.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dell’Agenzia va, dunque, accolto.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze; accoglie il primo motivo del ricorso dell’Agenzia e dichiara assorbiti gli altri; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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