Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14370 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14370 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 3133-2009 proposto da:
ART LEGNO DI ALBERTO & MAURO GIULIONI SNC, GIULIONI
MAURO in persona dell’Amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA G. G. BELLI 36, presso lo studio
dell’avvocato FACCIOTTI LEOPOLDO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BONIFATI GIANLUIGI
giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LODI in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 07/06/2013

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 101/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 18/12/2007;

udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FACCIOTTI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 3133/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 101/18/2007, depositata il
18.12.2007, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Lodi 4/01/2006, rideterminando le sanzioni, nei confronti di
Art Legno di Alberto Giulioni e Mauro Giulioni snc„ ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, in complessivi E
23.066,02, essendo stata accertata, da parte degli ispettori di vigilanza dell’Inps, a seguito di

registrato nel libro matricola
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 113,115,116 c.p.c., art. 3 1.73/ 2002, anche alla
luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 144/2005 art. 3 D.lgs 472/97, in relazione all’art.
360, n. tre, c.p.c., contestando la erronea valutazione della prova costituita da un verbale di
accertamento congiunto redatto da ispettori INPS-INAIL sul diverso inizio del rapporto processuale
b) vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio in merito alla valutazione
della prova scaturente dal verbale di accertamento congiunto INPS-INAIL in merito alla durata del
periodo del rapporto di lavoro irregolare dedotto a fondamento dell’accertamento.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.4. 2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è infondato.
La sentenza della Corte Cost. 12.4.2005 n. 144 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992,
n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 72, nella parte in cui non ammette
la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al
primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione.
L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4
luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte
dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare,
essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di
soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.

1

ispezione compiuta il 19/11/2002, la presenza di un lavoratore irregolarmente occupato e non

È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione
lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione (Sez. 5, Sentenza n. 21778
del 20/10/2011)
Fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall’art. 7 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, nel processo tributario, sussiste il potere di introdurre, per entrambe le parti,
dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio proprio degli elementi

principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa.
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
Peraltro il verbale ispettivo da contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa.
Tuttavia non è sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione del
dipendente, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale
affermazione, (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
I motivi di ricorso sottopongono, inammissibilmente, all’esame di questo giudice di legittimità
mere questioni fattuali, in ordine alle quali nella sentenza impugnata non si riscontra nessuna
carenza propriamente motivazionale.
Nel caso di specie la CTR ha ritenuto, con valutazione di merito, incensurabile in sede di
legittimità, la insufficienza probatoria del verbale per essere basato su dichiarazioni delle parti,
ritenute inattendibili
2) Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, in quanto era onere del
ricorrente trascrivere nel ricorso il contenuto del verbale e dei suoi allegati non potendo il collegio,
2

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indiziari, i quali, possono concorrere a formare il convincimento del giudice, per garantire il

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MATF.A14 TRULTANA

cui è precluso l’esame degli atti, in relazione al vizio di motivazione lamentato, valutare il valore
probatorio di un documento senza la sua lettura.
Comunque il motivo è infondato.
La CTR, disattendendo la valenza probatoria del verbale per essere basato sulle sole dichiarazioni
delle parti non ha violato alcuna delle disposizioni indicate ma ha giudicato secondo diritto,
attenendosi al principio di legalità di cui all’art. tre D.Igs 472/1997.
Nel caso di specie le doglianze proposte dal ricorrente, si risolvono nella sola esposizione della sua

emerse.
La CTR ha motivato la decisione tenendo inattendibili “le semplici dichiarazioni rese dalle parti,
sicuramente non vincolanti per l’ufficio accertatore” rilevando come la società ” non è stato in
grado di fornire una valida e incontestabile prova che il suo rapporto di lavoro irregolare abbia
avuto inizio successivamente al 1 gennaio 2002, anno in cui è stata contestata la violazione”
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità

PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 4.4.2013

contraria (ma interessata) valutazione della (oggettivamente) sufficienza probatoria delle prove

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