Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1437 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1705-2018 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA A.G., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 35/B,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA BANDINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO PEZZI;

– ricorrente –

contro

ENI SPA, in persona del Procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DEI GRANARI 10/A, presso

lo studio dell’avvocato DANIELE COSTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1917/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con atto di citazione del 27 ottobre 2003, l’Azienda Agricola A.G. conveniva in giudizio AgipGas s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento del risarcimento del danno quantificato in Euro 1.216.565,87 (cifra poi modificata in Euro 2.098.078,33), danno causato dall’arresto dell’impianto di distribuzione del carburante necessario per il riscaldamento delle proprie serre, impianto realizzato e rifornito dalla società convenuta.

Il Tribunale di Rossano, con sentenza del 22 maggio 2010, condannava ENI s.p.a. (nel frattempo subentrata ad AgipGas s.p.a.) al risarcimento del danno in favore dell’attrice, quantificandolo in Euro 910.862,47, e rigettava la domanda riconvenzionale della società convenuta di condanna dell’attrice al pagamento del carburante ad essa fornito.

2. Avverso la sentenza proponeva appello ENI s.p.a.

Con sentenza 23 novembre 2016, n. 1917, la Corte d’appello di Catanzaro ha riformato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda dell’attrice, “sul presupposto di un contratto inter partes essendo questo rimasto oscuro nelle clausole specifiche rispetto alle quali si sarebbe realizzato l’inadempimento attribuito ad ENI”, e ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione l’Azienda Agricola A.G..

Resiste con controricorso e ricorso incidentale ENI s.p.a.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso principale è articolato in un unico motivo che lamenta “violazione dell’art. 116 c.p.c., e degli artt. 1362 e 1374 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: il giudice d’appello ha ritenuto, in violazione dell’art. 116 c.p.c., non provato l’accordo concluso tra le parti, non indagando – in violazione dell’art. 1362 c.c. – quale sia stata, sulla base dell’accordo del 12 novembre 2011, la comune intenzione delle parti e ritenendo lacunoso, non rispettando così l’art. 1374 c.c., il contenuto del citato accordo del 12 novembre 2011.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1. Il giudice d’appello, chiarito che le parti hanno agito, in via principale e riconvenzionale, sulla base di un accordo, accordo che però non è stato sottoscritto, nè risulta sottoscritta un’accettazione conforme alla proposta, ha precisato – senza violare l’art. 116 c.p.c. – che spettava all’Azienda A. provare che esisteva un accordo tra le parti con gli obblighi specifici dal cui inadempimento sarebbe poi derivato l’evento causativo del danno. Il giudice ha poi rilevato che tali obblighi specifici, non altrimenti provati, non erano previsti nella proposta contrattuale di AgipGas del 12 novembre 2011, sulla cui base essa ha agito, interpretando quindi la proposta del 12 novembre 2011 con ermeneutica plausibile che non viola gli artt. 1362 e 1374 c.c. così come interpretati da questa Corte.

2. Il ricorso incidentale è anch’esso basato su un motivo, che contesta “violazione dell’art. 1218 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: la Corte d’appello, analogamente a quanto avvenuto in relazione al rigetto della domanda dell’Azienda A., ha respinto la domanda riconvenzionale di ENI sul presupposto della mancanza della prova del titolo, senza “avere tenuto conto di alcune circostanze, che rendevano pacifica sia l’esistenza del contratto di fornitura, sia le relative consegne”.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c.. La ricorrente censura la sentenza d’appello laddove ha affermato la mancanza della prova circa il titolo che regolava i patti, in particolare per quanto concerneva il prezzo della fornitura, con la conseguenza che non vi erano “inadempimenti delle parti mancando la descrizione puntuale degli obblighi assunti, del tutto incerti”. A tali argomenti la ricorrente si limita a genericamente ribattere di aver chiesto il pagamento delle forniture sulla base del prezzo di listino (circostanza che non emerge dalla sentenza impugnata e che la ricorrente non dice in quale momento del processo e con quale atto ha fatto valere) e che in ogni caso controparte avrebbe riconosciuto – circostanza non certo specifica – di avere chiesto “di rifornire l’impianto di propano sfuso liquido”.

3. Sia il ricorso principale che quello incidentale devono pertanto dichiararsi inammissibili.

La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale e quello incidentale inammissibili e compensa le spese del giudizio di legittimità. Sussistono, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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