Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1437 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15935/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO SPINELLA, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7767/VI/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 16/12/2014, depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 7767/6/14, depositata il 18 dicembre 2014, non notificata, la CTR del Lazio accolse l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Roma 2 dal sig. D.D.D., per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso del contribuente.

La CTR, ritenuto ammissibile il ricorso, pronunciando nel merito, annullò quindi l’avviso di accertamento impugnato, che aveva ripreso a tassazione le maggiori imposte dovute IRPEF e addizionali regionale e comunale, IVA ed IRAP, sulla base del disconoscimento di costi per Euro 15.000,00 per l’armo d’imposta 2007. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’intimato resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il recupero fiscale in punto d’indeducibilità/indetraibilità del costo succitato asseritamente sostenuto nel rapporto con l’impresa individuale del sig. S.L., sebbene difettasse il requisito della certezza ed effettività di detto costo, la cui prova incombeva al contribuente.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e comma 3, lett. c) e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove, con riferimento al recupero fiscale relativo all’IRAP, la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente non fosse assoggettabile a detto tributo, “trattandosi di lavoro di agente di commercio monomandatario”.

Entrambi i motivi sono manifestamente fondati.

In relazione al primo motivo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che, in tema di imposte sui redditi, così come per l’IVA, spetta al contribuente dare dimostrazione dell’esistenza di costi quanto ai presupposti che ne giustifichino, rispettivamente, la deducibilità quali componenti negativi del reddito o detraibilità (cfr., tra le molte Cass. sez. 6-5, ord. 1 luglio 2013, n. 16461; Cass. sez. 5, 20 luglio 2007, n. 16115). Tra questi, in primis, l’effettività del costo, che la decisione impugnata ha desunto unicamente dalla registrazione della fattura di spesa, sebbene la stessa non avesse trovato riscontro nella contabilità del S., risultato evasore totale e quantunque, come risulta indicato nel ricorso dell’Amministrazione, lo stesso D.D., nel ricorso di primo grado, avesse ammesso che “per divergente intervenute con il S. la fattura non è stata mai pagata”.

Del tutto improprio, risulta, ad ogni evidenza, il richiamo da parte della decisione impugnata, a preteso conforto del convincimento espresso, dell’ordinanza di questa Corte Cass. sez. 6-5, 5 settembre 2012, n. 14902, che attiene a rigetto del ricorso erariale per difetto di autosufficienza.

Del pari incorre in violazione delle menzionate norme di diritto la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso l’assoggettamento ad IRAP del contribuente sulla sola base della circostanza che egli svolgesse attività di agente di commercio monomandatario.

Proprio con riferimento ad attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108; più di recente in senso conforme Cass. sez. 5, ord. 25 luglio 2012, n. 13095), hanno chiarito che l’esercizio della suddetta attività è escluso dall’applicazione dell’imposta solo quando si tratti di attività non autonomamente organizzata, il cui accertamento è riservato al giudice di merito e la cui prova spetta al contribuente, precisandosi invece che ricorre il requisito dell’autonoma organizzazione allorchè il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione. A ciò, infine, avendo ancora aggiunto le Sezioni Unite con la sentenza 10 maggio 2016, n. 9451, in punto di sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, che esso ricorre altresì allorchè il contribuente “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

La sentenza impugnata non si è, dunque, attenuta ai summenzionati principi di diritto.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio alla stregua dei succitati principi di diritto.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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