Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1437 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1437 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

sul ricorso 6921/2013 proposto da:
Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare
n. 61, presso lo studio dell’avvocato Toscano Giuseppe Maria,
rappresentata e difesa dall’avvocato Mazzacuva Ferdinando, giusta
procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Consorzio”di Bonifica Basso Jonio Reggino, già Consorzio di Bonifica
del Versante Calabro Jonico Meridionale, in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico

Data pubblicazione: 19/01/2018

n.172,

presso lo studio dell’avvocato

Carbone Natale, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 312/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 25/06/2012;

13/09/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che chiede che Codesta
Suprema Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso.
Rilevato che:
con sentenza n. 312/2012, depositata il 25 giugno 2012, la Corte
d’appello di Reggio Calabria, rigettando l’appello proposto dalla
Regione Calabria, confermava la decisione n. 493/2005, con la quale
il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato l’opposizione al decreto
ingiuntivo n. 1070/1988, con il quale era stato ingiunto al Consorzio
di Bonifica del Versante Calabro ionico Meridionale il pagamento della
somma di Lire 75.667.884, oltre interessi e spese, a favore di
Antonio Marino, quale titolare dell’omonima ditta, per lavori idraulico
forestali eseguiti nei Comuni di Brancaleone e Staiti, affidati in
concessione al suddetto Consorzio e finanziati dalla Regione Calabria;
la medesima pronuncia di prime cure – confermata in secondo grado
– aveva, inoltre, posto a carico della Regione Calabria, accogliendo la
domanda di garanzia proposta dal Consorzio, tutte le somme che
quest’ultimo avrebbe dovuto pagare alla ditta Marino;
nei confronti della decisione di appello ha proposto, quindi, ricorso
per cassazione la Regione Calabria nei confronti del Consorzio di
Bonifica del Versante Calabro ionico Meridionale e di Antonio Marino,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

affidato a due motivi, ai quali il Consorzio ha replicato con
controricorso e con memoria;
il Marino non ha svolto attività difensiva;
il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Considerato che:

Meridionale nel controricorso e nella memoria, il ricorso per
cassazione proposto dalla Regione Calabria è inammissibile sotto un
duplice profilo: il primo concernente l’intero ricorso, il secondo l’unico
motivo di gravame proposto;
sotto il primo profilo deve, invero, rilevarsi che il ricorso manca del
tutto dell’«esposizione sommaria dei fatti della causa», richiesta «a
pena d’inammissibilità» dall’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc.
civ., essendosi il ricorrente limitato a riportare – dopo la locuzione
«PREMESSE IN FATTO» – l’intera decisione di prime cure, seguita
dall’integrale

trascrizione

dell’atto

di

appello

dell’ente

e

dall’impugnata sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria;
Ritenuto che:
secondo il costante insegnamento di questa Corte, sia inammissibile,
per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per
cassazione confezionato in modo tale che siano riprodotti con
procedimento fotografico (o similare) gli atti dei pregressi gradi, tra
di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento, atteso che
detta modalità grafica equivale, nella sostanza, ad un rinvio puro e
semplice agli atti di causa e viola il precetto dell’art. 366, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., secondo il quale il ricorso per
cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione
sommaria dei fatti di causa;

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come eccepito dal Consorzio di Bonifica del Versante Calabro ionico

tale previsione normativa non possa ritenersi, per vero, osservata
quando il ricorrente non prospetti alcuna narrativa degli antefatti e
della vicenda processuale, nè determini con precisione l’oggetto
dell’originaria pretesa, così contravvenendo proprio alla finalità
primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole la

formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della
sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. U. 09/09/2010, n. 19255; Cass.
Sez. U. 17/07/2009, n. 16628; Cass. 24/07/2013, n. 18020; Cass.
30/10/2015, n. 22185);
siffatta modalità di esposizione dei fatti di causa possa essere
ammessa, quando la complessità della controversia lo richieda, solo
nell’ipotesi in cui la riproduzione integrale degli atti sia preceduta da
una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione
dedotta (Cass. Sez. U. 24/02/2014, n. 4324), sintesi, peraltro, nella
specie del tutto mancante;
Considerato che:
peraltro, anche l’unico motivo di ricorso difetta di autosufficienza e
deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, atteso che la
decisione di appello – come affermato dalla stessa ricorrente (p. 20
del ricorso) – ha fondato la responsabilità della Regione Calabria,
quale garante del Consorzio di Bonifica del Versante Calabro Jonico
Meridionale sulla «Delibera di Giunta Regionale riguardante
l’approvazione del piano e programma annuale di intervento» che, a
detta della istante, sarebbe del tutto «generica, in quanto non fa
riferimento a specifici lavori o forniture», e mancherebbe «della
successiva ratifica da parte del Consiglio regionale», ai sensi dell’art.
28 dello Statuto Regionale;

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comprensione della questione controversa e dei profili di censura

la ricorrente non ha peraltro, né riprodotto nel ricorso, né allegato
allo stesso, nel rispetto del principio di autosufficienza, ai sensi degli
artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 2 cod. proc.
civ., la suddetta Delibera, a fine di consentire alla Corte di valutarne
il contenuto e di verificare l’eventuale sussistenza dell’annotazione

del pari, non è stato né riprodotto, né allegato al ricorso, il contratto
che si assume intercorso tra la ditta Marino ed il Consorzio, che
conteneva la clausola di accollo alla Regione dei pagamenti eseguiti
dal Consorzio a favore della ditta appaltatrice, ed al quale la
ricorrente assume di essere rimasta estranea;
Ritenuto che:
per tutte le ragione esposte, il ricorso debba essere dichiarato
inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alle spese
del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il

/09/2017.

11 Funzionario G iLIii4 IarO
Dott.ssa Fabrizia

ME

dell’intervenuta ratifica da parte del Consiglio Regionale;

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