Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14369 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10312/2013 proposto da:

R.A.G., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI OSVALDO PICCIRILLI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A., F.F., MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 57/2012 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata

il 10/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, e ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.A., quale proprietario dell’autovettura che aveva subito danni materiali in un sinistro con altra autovettura, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano (del 10 febbraio 2012), che rigetto’ l’impugnazione avanzata nei confronti della sentenza del Giudice di pace di rigetto della domanda attorea.

Tutte le parti, ritualmente intimate, non si difendono.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale, rispondendo alle censure avanzate dal R. in appello, ha confermato la decisione di rigetto della domanda attorea, fondata sull’accertamento della sua responsabilita’ quale causa esclusiva del sinistro, con conseguente esclusione della responsabilita’ concorrente in via presuntiva del conducente della vettura antagonista.

Riconosciuta l’osservanza del segnale di stop, l’attore e’ stato ritenuto responsabile per aver abbandonato repentinamente l’incrocio senza l’osservanza delle regole di prudenza, cosi’ non accorgendosi del sopraggiungere dell’autovettura antagonista da strada rettilinea. Escluso il rilievo delle contrastanti testimonianze per ricostruire la dinamica del sinistro, e’ stata esclusa in concreto la responsabilita’ della conducente della vettura antagonista, sulla base dei danni materiali riscontrati, la modestia della frenata, lo stato dei luoghi (rettilineo della strada di provenienza) con conseguente irrilevanza dell’accertamento in concreto della velocita’ di quest’ultima.

2. La sentenza e’ censurata con tre motivi strettamente collegati, per vizi motivazionali di omissione, illogicita’ e contraddittorieta’, unitamente a violazione dell’art. 2054 c.c. e degli artt. 140, 141 e 145 C.d.S..

Si tratta della prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, gia’ considerate dalla sentenza censurata e, prima, dal giudice di primo grado (la frenata della vettura antagonista, i danni materiali, la situazione dei luoghi con incrocio rettilineo), sulla base della quale si nega che vi sia stato accertamento della responsabilita’ esclusiva nella causazione dei danni e si predica il mancato accertamento della responsabilita’ del conducente della vettura antagonista.

Invece, come detto, il giudice ha accertato non solo la condotta colposa dell’attore, ma anche la sua esclusiva responsabilita’ nella causazione del sinistro, ritenendo ininfluente l’accertamento in concreto della velocita’ della vettura antagonista sulla base degli elementi istruttori che ne facevano escludere l’incidenza causale. D’altra parte, la prova liberatoria non deve essere necessariamente data in modo diretto, tramite la dimostrazione di aver tenuto un comportamento conforme alle regole, ma puo’ risultare indirettamente dall’accertamento che un altro comportamento sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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