Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14369 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14369 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 885-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ZOCCO RITA, ZOCCO GIOVANNA, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA FAA’ DI BRUNO 52, presso lo studio
dell’avvocato GIANFRANCO ZACCO, rappresentati e difesi
dall’avvocato IOZZIA VINCENZO giusta delega a margine;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 07/06/2013

nonchè contro

ZOCCO IGNAZIO;

avverso

la

sentenza

n.

intimato

194/2007

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, non luogo a
procedere per il ricorso incidentale.

14/11/2007;

R.G. 885/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n.
194/16/07, depositata il 14.11.2007, in riforma della sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Siracusa, annullava le cartelle di pagamento INVIM, per l’anno di imposta
2003,relative al maggior valore accertato per la vendita di 13/78 di un terreno posto in Rosolini.
La CTR rilevava la decadenza dell’ufficio dal potere impositivo per tardiva notificazione della

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a un unico motivo, con cui si
deduce da violazione e falsa applicazione degli articoli 17 d.p.r. 602/ 1973, articoli 76 e 78 d.p.r.
131/ 1986, in relazione all’articolo 360, numero 310, avendo erroneamente i giudici di appello
ritenuto applicabile l’articolo 17 d.p.r. 602/ 1973, in luogo della specifica normativa prevista in
tema d’imposta di registro ex art. 76 e 78 d.p.r. 131/1986:
Le intimate si sono costituite con controricorso.L’Agenzia presentava memoria
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 3.4. 2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è fondato
Nell’ambito del generale riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo il legislatore ha
limitato alle sole imposte sui redditi e all’IVA – con effetto dal 1° luglio 1999 – l’applicabilità della
decadenza stabilita dall’art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, decadenza che in precedenza era da
ritenersi applicabile – secondo la disciplina prevista dall’art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo
antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 6 del d.lgs. n. 46 del 1999 a tutte le imposte indirette
menzionate nel richiamato art. 67 del d.P.R. n. 43 del 1988 ( Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13077 del
15/06/2011)
In tema di Invim, quindi, dal 1.7.1999 non trovano applicazione il termine decadenziale di cui
all’art. 17 d.p.r. 602/73, ma i termini previsti dagli artt. 76 e 78 d.p.r. 131/1986; il primo prevede
che l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in
cui la decisione della commissione tributaria è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto
ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, mentre l’art. 78 prevede
che il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive
in 10 anni.

1

cartella esattoriale ex articolo 17 del d.p.r. 602/73

?SENTE I) REGISTRAZIONI’
Ai SEr,;,;,

akuum TRiBuTAkiA
Nella fattispecie in esame risulta dalla pronuncia della CTR che la sentenza in questione è stata
pronunciata in data 4 luglio 1997, depositati in segreteria in data 9 maggio 1998, per cui la stessa è
divenuta definitiva in data 24 giugno 1999 ( un anno e 46 giorni dopo l’intervenuto deposito).
Così come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, senza contestazione al riguardo, gli
avvisi di liquidazione successivi alla sentenza indicata, resisi definitivi per mancata opposizione,
portano, la data del 14 ottobre 1999 e la loro notifica è stata eseguita in data 15 novembre 1999 e 7
dicembre 1999, nel termine triennale di cui al cit. art. 78, comma 2, d.p.r. 131/1986, trovando ,
delle cartelle di pagamento, avvenuta nell’aprile 2004, nel termine di prescrizione decannale.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso
introduttivo.
La particolarità e novità della questione costituiscono giusti motivi per la compensazione delle
spese dell’intero giudizio
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo.
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio
Così deciso in Roma, il 3.4.2013

quindi applicazione il successivo termine decennale di cui all’art. 78 d.p.r. cit. ai fini della notifica

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