Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14368 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 15/06/2010), n.14368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e

domiciliata presso la sua sede in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

MARIN srl, in persona del curatore fallimentare D.P.M.,

rappresentata e difesa dall’avv. AZZARITI FUMAROLI Antonio, presso il

quale è elettivamente domiciliata in Napoli in via Andrea D’Isemia

n. 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 273/32/05, depositata il 3 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25

gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Udito l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per la ricorrente

e l’avvocato Antonio Azzariti Fumaroli per la controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del

terzo motivo del ricorso ed il rigetto del primo, con assorbimento

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse il ricorso proposto dal fallimento della MARIN srl, in persona del curatore, avverso l’avviso di rettifica con il quale, in base a segnalazione del Dipartimento delle dogane di Napoli, veniva recuperata l’IVA per l’anno 1997 per la mancata rettifica, nella documentazione relativa a cessioni intracontunitarie, dei codici ISO di clienti esteri, segnalati dall’amministrazione come errati.

La Commissione tributaria regionale della Campania, adita in appello dall’Agenzia delle entrate, ufficio di Napoli (OMISSIS), che si doleva della ritenuta sussistenza del difetto di motivazione dell’atto impositivo nonchè dell’essere stati considerati errori formali le gravi irregolarità nell’indicazione dei codici, e con appello incidentale sul regolamento delle spese dalla contribuente, rigettava entrambi i gravami.

“Le osservazioni fatte dai primi giudici, anche in base all’esame della documentazione cantabile esibita dal ricorrente”, erano infatti, secondo il giudice di secondo grado, “pienamente , condivisa., sia in merito alla violazione della L. n. 212 del 200, art. 7, sia a riguardo della gravità delle irregolarità riscontrate, da potersi ritenere meri errori formali”.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1”, lamenta che il giudice d’appello nella sentenza impugnata abbia omesso di esaminare i motivi di gravame ed abbia omesso ogni motivazione, limitandosi a prestare acritica adesione alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Con il secondo motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, per non aver ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione dell’avviso di rettifica, contenente la compiuta illustrazione delle ragioni della pretesa impositiva e la integrale esposizione dei documenti utilizzati – con la puntuale indicazione della corrispondenza anteriormente intercorsa tra l’ufficio e la contribuente in ordine all’erroneità, confermata dall’amministrazione finanziaria britannica, dei codici esteri relativi al cessionario del Regno Unito -, e tale da avere concretamente consentito al contribuente di proporre opposizione contro di essa.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 41, comma 1, e art. 50, commi 1 e 2, come convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, critica, la sentenza per non aver ritenuto soggette all’IVA dovuta per le cessioni sul mercato interno le cessioni intracomunitarie dichiarate dal contribuente, ancorchè sul prescritto modello fosse indicato un errato codice ISO del cessionario estero.

Il primo motivo è fondato, in quanto la motivazione della decisione supra trascritta si esaurisce nel dichiarare “pienamente condivise le osservazioni fatte dai primi giudici”, incorrendo nel vizio denunciato.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la motivazione della sentenza di secondo grado per relationem è legittima solo quando dal contesto delle argomentazioni svolte possa evincersi che il giudice di appello, richiamati i punti essenziali esposti dal primo giudice, si sia fatto carico di valutarne criticamente la pronuncia e di confutare, ancorchè sinteticamente, le censure dedotte dall’appellante (Cass. n. 18296 del 2002, n. 1539 del 2003).

Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in. termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 2268 del 2006).

Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

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