Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14368 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10275/2013 proposto da:

N.A., (OMISSIS), C.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEL CORSO 160, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato PARIDE BERSELLI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.R., GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 346/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.S. e N.A. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia (del 14 marzo 2012), di conferma della decisione di primo grado. Quest’ultima aveva respinto la domanda di danni derivanti da sinistro stradale, dagli stessi proposta (nella qualita’ di proprietario e conducente di una autovettura) nei confronti del conducente/proprietario ( V.R.) e dell’assicurazione di un veicolo, del quale si assumeva la totale responsabilita’.

Gli intimati non si difendono.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di merito ha ritenuto la responsabilita’ esclusiva del sinistro in capo all’attrice ed ha escluso ogni contributo causale del conducente della vettura antagonista.

Come gia’ il giudice di primo grado, la Corte di merito, all’esito del riesame dei mezzi istruttori acquisiti (dal rapporto della Polizia Municipale con le foto, alla testimonianza, alla tipologia di danni sulle vetture, alle tracce di frenata) e reputando superflua una consulenza sulla dinamica, ha ritenuto che l’originaria tesi attorea di essere stata attinta da tergo di un veicolo non aveva trovato conferma, mentre aveva trovato conferma la tesi dell’assicurazione, secondo la quale il conducente convenuto, che sopraggiungeva, non aveva potuto evitare l’urto con l’auto dell’attrice la quale, sbandando, aveva urtato un muretto, si era rigirata su se stessa e si era fermata di traverso invadendo parzialmente le due corsie.

2. Con i motivi di censura, i ricorrenti – abbandonata la tesi della esclusiva responsabilita’ del convenuto, mirano ad un riconoscimento di corresponsabilita’ dello stesso.

Assumono l’omessa considerazione di elementi istruttori dai quali si sarebbe potuto ricavare una corresponsabilita’ del veicolo antagonista, lamentando, con il primo motivo, vizi motivazionali. Quindi, sulla base della supposta esistenza di tali elementi istruttori, quali indizi precisi e concordanti per ricavarne una velocita’ elevata tenuta dal convenuto, ai fini della mancata prova su di esso gravante di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento, lamentano la mancata ammissione della richiesta di consulenza tecnica sulla dinamica, che era stata reiterata in appello (secondo motivo). Infine, sulla base dello stesso presupposto, si lamentano che il giudice non abbia pronunciato sulla domanda subordinata della corresponsabilita’ del convenuto, invocando l’art. 112 c.p.c..

2. Sulla base della stessa prospettazione dei ricorrenti, e’ evidente che la mancanza di fondamento del primo motivo, comporta la mancanza di ogni pregio delle censure del secondo (anche a prescindere dal potere del giudice di valutare l’utilita’ della consulenza tecnica) e del terzo (a prescindere dalla configurabilita’ come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., dell’assunto omesso esame della condotta dell’antagonista, piuttosto astrattamente inquadrabile nell’ambito delle violazioni di diritto sostanziale, ex art. 2054 c.c.).

Ed il primo motivo e’ inammissibile chiedendosi alla Corte di legittimita’ una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie.

I ricorrenti censurano le valutazioni compiute dalla Corte di merito, che hanno portato ad escludere ogni responsabilita’ dell’antagonista, essendo stata accertata non solo la condotta colpevole dell’attrice, che indipendentemente dalle ragioni – ha perduto il controllo del proprio veicolo, ma anche la non riconducibilita’ causale del sinistro ad un comportamento dell’altro conducente. A tal fine, la Corte ha preso in esame le foto allegate al rapporto, i danni alle autovetture, la testimonianza, le tracce di frenata della vettura antagonista, mentre i ricorrenti si limitano a richiamare gli stessi elementi (anche a prescindere che richiamano il rapporto senza alcuna indicazione in ordine alle pagine precise cui fanno riferimento) valutandoli in modo diverso, come elementi precisi e concordanti per desumerne una velocita’ eccessiva dell’altro conducente che avrebbe cosi’ concorso a causare il danno.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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