Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14368 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 08/07/2020), n.14368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24901-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE

MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– ricorrenti –

contro

M.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO

LONGO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8126/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/10/2013 R.G.N. 6635/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata il 7.3.2008 proposto da M.P.A., la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva dichiarato l’istituto decaduto dall’iscrizione a ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, per i crediti contributivi relativi al periodo dal 2004 al 2006.

2. Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui M.P.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il controricorrente ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso per la mancata indicazione della sentenza impugnata ed inoltre l’inammissibilità dello stesso per la mancata esposizione dei fatti di causa.

4. La prima eccezione non è fondata. Questa Corte ha chiarito che “L’omessa indicazione, nel ricorso per Cassazione, della sentenza impugnata non dà luogo all’inammissibilità dell’impugnazione allorchè non determini l’impossibilità per l’intimato di individuare, senza equivoci, la sentenza impugnata e di svolgere compiutamente le proprie difese” (Cass. n. 7016 del 27/11/1986). Nessuna ipotesi di lesione del diritto di difesa si è però nel caso realizzata, considerato che le difese sono state piene e che il ricorso riportava, oltre all’indicazione del giudice adito e delle parti, interi brani della sentenza gravata, che è stata inoltre ritualmente depositata in copia autentica unitamente al ricorso.

5. Parimenti infondata è la seconda eccezione, considerato che lo sviluppo processuale è descritto nel ricorso in modo adeguato ed idoneo a comprendere la rilevanza del motivo formulato.

6. A fondamento del ricorso, l’INPS sostiene che la soluzione adottata dalla Corte di merito, che ha dichiarato l’istituto decaduto dalli iscrizione a ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, per i crediti contributivi relativi al periodo dal 2004 al 2006, sarebbe viziata da violazione e falsa applicazione del D.L. 11 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 12, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122.

7. Il motivo è fondato.

8. Questa Corte ha affrontato le questioni trattate con il recente arresto n. (OMISSIS), cui occorre dare continuità.

9. Si richiama quindi la motivazione ivi resa, nella quale si è rilevato che l’efficacia della previsione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 è stata differita, rispetto all’entrata in vigore dell’intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nel medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6, e poi più volte ulteriormente dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 38, comma 8, e dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 25, sino a prevederne l’applicazione dal 1 gennaio 2004.

10. Su tale quadro normativo è, quindi, intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che “Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, dall’Ente creditore”.

11. Nel richiamato arresto si è quindi osservato che l’intento del legislatore, come per i precedenti interventi di proroga, è stato quello di dilazionare l’applicazione della regola decadenziale. La tecnica è stata differente rispetto al passato in quanto il nuovo intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall’ultima modifica di cui alla L. n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla decadenza venga privata di efficacia per un triennio.

12. La norma, quindi, dopo aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1 gennaio 2004, ha disegnato il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino alla fine del 2012. In conclusione, la nuova disposizione si pone in evidente chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale riferimento alla data del 10 gennaio 2004, cosicchè, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data predetta.

13. Inoltre, data la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l’inesistenza di effetti estintivi dell’obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto, non può neanche ipotizzarsi che la nuova disposizione non possa comunque incidere sulle decadenze già verificatesi nell’arco temporale compreso tra il primo gennaio 2004 ed il primo gennaio 2010.

14. Dunque, l’INPS, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, non è incorso in decadenza in applicazione del D.L. n. 78 cit., art. 38, comma 12, in quanto tale norma ha, in sostanza, neutralizzato gli effetti dell’applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, in ordine alla contribuzione pretesa per gli anni dal 2004 al 2006, richiesti con la cartella esattoriale del 2008.

15. La natura processuale della decadenza, del resto, priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una procedura che, stante la sospensione per legge dell’efficacia della stessa regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall’istituto. Tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie temporanee, legandosi saldamente al contenuto del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 10, convertito in L. n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali INPS.

16. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari perchè, alla luce al principio di diritto su espresso, riesamini la controversia e provveda a regolare le spese anche di questo giudizio.

17. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bari, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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