Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14368 del 08/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.08/06/2017), n. 14368
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17393-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.S.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 140/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 28/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe con la quale, in riforma della pronunzia impugnata, è stato rideterminato il valore di cessione di un’azienda di commercio al minuto ai fini dell’imposta di registro dovuta da A.S.;
Rilevato che la parte intimata non si è costituita;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza della CTR in relazione alla non dichiarata tardività dell’atto di appello, è manifestamente fondato, ove si consideri che, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 19.9.20112, l’appello interposto dalla contribuente A.S.A. è stato consegnato all’ufficiale postale per la notifica in data 13.5.2013, come risulta dall’atto riprodotto in fotocopia all’interno del ricorso per cassazione e che, pertanto, lo stesso era da considerare tardivo rispetto al termine lungo di impugnazione di sei mesi (applicabile ratione temporis alla stregua della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17) in relazione all’epoca di notifica del ricorso introduttivo in primo grado – 4 luglio 2011-;
Considerato che in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio dichiarandosi che il processo non poteva essere proseguito in relazione all’inammissibilità dell’appello;
Considerato che le spese del giudizio di merito vanno compensate mentre quelle del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte contribuente.
PQM
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio dichiarando l’inammissibilità dell’appello proposto dalla contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito e pone quelle di legittimità a carico della A., liquidandole in Euro 4000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017