Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14367 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17178/2016 proposto da:

Delta TV Programs S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Postumia n. 1,

presso lo studio dell’avvocato de Stefano Raffaele, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Comoglio Luigi Paolo,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza d’Ara Coeli n. 1, presso lo studio dell’avvocato Ferrara

Federico M., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Banti Federico, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori ed Editori;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3063/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2021 dal cons. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Delta Tv Programs S.r.l. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di A.T.P. Associazione Produttori Televisivi nonchè di S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori e ne ha chiesto condanna al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modifiche, art. 3, comma 1, in relazione ad opere, 24 telenovele, trasmesse nel periodo 1992-2006 dall’emittente televisiva Rete 4, in via principale in ragione della veste di produttore originario di essa attrice, in via subordinata in ragione della veste di avente causa dal produttore originario.

2. – Nel contraddittorio con le convenute, che hanno resistito alla domanda, il Tribunale adito l’ha rigettata, in breve ritenendo che il menzionato indennizzo spettasse per legge al solo produttore originario e che la società attrice non fosse tale.

3. – Interposto appello, la Corte d’appello di Roma ha pronunciato una prima decisione parziale e non definitiva, del 4 gennaio 2016, con la quale ha per un verso dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.I.A.E., e per altro verso, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarato “che la appellante Delta Tv Programs S.r.l. ha diritto a percepire, da parte della appellata A.P.T., i compensi di cui alla L. n. 93 del 1992 e alla L. n. 633 del 1941, art. 71 septies in qualità di avente causa dal produttore originario”, disponendo con separata contestuale ordinanza l’espletamento di una consulenza tecnica contabile ai fini del calcolo dell’esatto ammontare dei compensi spettanti alla stessa appellante nel periodo rilevante.

4. – A detta sentenza è seguita la sentenza definitiva dell’11 maggio 2016, oggetto del ricorso, con cui la stessa Corte d’appello ha rigettato l’appello e compensato le spese di lite tra le parti.

Ha osservato in quest’ultima decisione la Corte territoriale:

-) che l’originaria attrice, nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolare con la seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, aveva chiesto ordine di esibizione, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., di documentazione, della quale non era in possesso, necessaria alla determinazione del quantum debeatur;

-) che, in sede di precisazione delle conclusioni, nel giudizio di primo grado, l’attrice si era riportata alla prima memoria prevista dal citato art. 183, comma 6, non reiterando le richieste istruttorie, con conseguente decadenza dalle stesse;

-) che l’inammissibilità dell’ordine di esibizione precludeva l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, che, in mancanza della documentazione menzionata, avrebbe avuto carattere esplorativo, neppure potendosi configurare la menzionata consulenza come percipiente.

5. – Per la cassazione della sentenza Delta Tv Programs S.r.l. ricorre per sei mezzi.

Resiste con controricorso A.T.P. Associazione Produttori Televisivi. Non svolge difese S.I.A.E.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene sei motivi.

1.1. – Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dei principi attinenti ai rapporti fra sentenza non definitiva o parziale e sentenza definitiva, desumibili dall’art. 279 c.p.c., comma 2, nn. 4-5, e comma 3, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.2. – Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dei principi attinenti alle decadenze nella fase istruttoria ed alla riproponibilità delle istanze istruttorie, principi desumibili dall’art. 178 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, e art. 189 c.p.c., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.3. – Il terzo mezzo denuncia nullità della sentenza per violazione dei principi attinenti al riparto della potestas iudicandi dei rapporti fra sentenza non definitiva e sentenza definitiva, con particolare riguardo alle statuizione della prima, esplicite o implicite, originanti preclusioni pro iudicato per la seconda, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.4. – Il quarto mezzo denuncia nullità del procedimento, e della dipendente sentenza definitiva, per violazione del diritto costituzionale alla prova, spettante all’attrice in funzione degli oneri probatori su di essa gravanti, ai sensi dell’art. 24 Cost., comma 1, dell’art. 2697 c.p.c., comma 1, dell’art. 115 c.p.c., comma 1, nonchè per violazione delle norme attinenti alla consulenza tecnica d’ufficio contabile, artt. 198-199 c.p.c., art. 2711 c.c., commi 1 e 2, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.5. – Il quinto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dei principi processuali e sostanziali desumibili dall’art. 278 c.p.c., in relazione all’art. 2043 c.c., ed afferenti alla potestas iudicandi frazionabile tra la pronuncia sull’an debeatur e quella sul quantum, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.6. – Il sesto mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti e di per sè idoneo a consentire la possibile determinazione del quantum in base alle sole prove documentali acquisite, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. – E’ medio tempore intervenuta rinuncia accettata, sicchè il processo va dichiarato estinto, senza spese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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