Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14367 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.08/06/2017),  n. 14367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21354-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FARMACIA D.T. DI G. DE TOMMASSIS S.N.C., – P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO, 27, presso lo studio

dell’avvocato EMIDDIO PERRECA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GENNARO DI MAGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1449/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 13/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a sanzioni ed interessi, dopo che il contribuente, a seguito di avviso bonario, aveva provveduto a presentare dichiarazione integrativa ed a versare (solo) l’Iva erroneamente omessa;

2. la C.T.R. ha confermato l’annullamento della cartella disposto in prime cure dalla C.T.P., stante l’assenza di “danno erariale per omesso o ritardato versamento di imposta”, per avere il contribuente provveduto, a seguito di emenda, a versare “nei termini il dovuto”;

3. l’amministrazione ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, sostenendo che si tratti di “legittimo recupero delle sanzioni e degli interessi per versamento tardivo, successivo all’inizio dell’attività accertativa mediante notifica dell’avviso bonario, a seguito della quale non è possibile presentare dichiarazione integrativa”;

4. il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. fermo restando il recente approdo di Cass. S.U. n. 13378/16 in tema di emendabilità delle dichiarazioni, il ricorso è fondato;

6. le Sezioni Unite, muovendo dalla natura della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza, dal parametro costituzionale della capacità contributiva, dal canone statutario della buona fede collaborativa e dalla autonomia logico-giuridica tra accertamento amministrativo ed accertamento giurisdizionale, “hanno statuito che le decadenze tributarie previste per la fase amministrativa non si estendono alla fase giudiziaria, sicchè la mancanza o tardività della dichiara pione integrativa non impedisce al contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa erariale, pure allegando gli errori commessi nella dichiarazione dei redditi” (Cass. sez. 5, 26550/16);

7. tale principio, enunciato per le imposte sui redditi, è stato esteso anche all’Iva, dal momento che – anche per la cogenza eurounitaria della neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto – l’omessa dichiarazione annuale non può precludere ex sè il diritto di detrazione, ove di esso siano comprovati o incontestati i requisiti sostanziali (Cass. S.U., n. 17757/16);

8. le stesse Sezioni Unite non hanno mancato di rilevare che il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, fa espressamente “salva l’applicazione delle sanzioni” (sent. n. 13378/16), e che “resta in di parte la questione della quantificazione delle sanzioni per l’omessa dichiarazione, che sono pur sempre dovute” (sent. n. 17757/16);

9. successivamente, questa Corte ha più esplicitamente chiarito che la dichiarazione integrativa, “se presentata – come nel caso di – una volta avviata la verifica fiscale, non impedisce l’applicazione delle previste sanzioni in forza della riserva contenuta nel D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 il quale, nel consentire a determinate condizioni ed entro dati termini l’emenda di errori ed omissioni a mezzo dichiarazione integrativa, tuttavia espressamente salva l’applicazione di sanzioni” (Cass. sez 5, n. 26500/16; cfr. Cass. n. 6651/16);

10. la sentenza va quindi cassata con rinvio, per nuovo esame.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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