Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14366 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8136/2007 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 116 presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCO MARINO, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI PRATO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CENTRALE DI ROMA, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente con atto di costituzione-

avverso la sentenza n. 10/2006 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 07/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BIANCO MARINO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento in parte rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio della Agenzia delle Entrate di Prato notificava nel 2003 ad A.S. avviso di accertamento emesso sulla base di un processo verbale di constatazione della G.di F. con cui si contestava la evasione di imposte IRPEF,IRAP ed IVA per l’anno 1998.

Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Prato, sostenendo che per le imposte di cui all’accertamento era intervenuta definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 9, di cui aveva usufruito, con dichiarazione in data 21- 3-2003, per gli anni dal 1997 al 2001.

L’Ufficio si costituiva sostenendo la inammissibilità del condono sussistendo la causa ostativa del citato art. 9, comma 14, quanto al contribuente era stata data effettiva conoscenza del PVC, da ritenersi equivalente alla notificazione del medesimo.

La Commissione respingeva il ricorso, ritenendo fondata la tesi dell’Ufficio.

Appellava il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 10 in data 1-4-2006. depositata in data 7- 4-2006, rigettava il gravame sul rilievo che alla fattispecie sarebbe stata applicabile unicamente la ipotesi di condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze e della Agenzia delle Entrate, con due motivi.

La Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione.

La Corte, ravvisata questione concernente la applicazione del condono di cui all’art. 9 cit. alla imposta sul valore aggiunto, ritenuta incompatibile con il diritto comunitario, rinviava la causa in attesa della pronuncia in merito delle Sezioni Unite della Corte.

Intervenuta la decisione, era fissata nuova udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Prato della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione passiva per il ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Nulla per le spese, in mancanza di costituzione del Ministero.

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo la applicabilità del giudicato esterno costituito dalla sentenza della CTP di Prato n. (OMISSIS) in data 10-2-2005, depositata in data 10-3-2005, divenuta inoppugnabile che aveva accolto il ricorso del contribuente relativo alle imposte dell’anno 1997 con giudizio fondato sulle identiche questioni di fatto relative alla equipollenza o meno della conoscenza dello stesso PVC di cui al presente procedimento alla notificazione dello stesso quale causa ostativa alla istanza di condono, risolta in senso negativo dalla sentenza ormai irrevocabile. Con il secondo, subordinato motivo deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, e art. 15, commi 1 e 4, e vizio di motivazione, in quanto ad avviso del ricorrente la mancata notifica del PVC porta alla applicabilità dell’art. 9 laddove l’art. 15 si riferisce alla ipotesi in cui alla notifica del PVC non sia seguita quella dell’avviso di accertamento Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in quanto la Commissione, introducendo la questione della applicabilità dell’art. 15 cit. non dedotta in primo grado aveva illegittimamente ampliato il tema del decidere.

Il primo motivo non è fondato. Il ricorrente infatti ha prodotto copia della sentenza della CTP di Prato, relativa all’anno 1997, tra la stesse parti ed in relazione a diverse annualità delle medesime imposte, ma detta copia è priva della attestazione di passaggio in giudicato; poichè in atti non risultano elementi da cui potere evincere in modo certo la mancata impugnazione nei termini (la sentenza impugnata cita il precedente senza nulla aggiungere in ordine alla definitività o meno della decisione, la Agenzia che non ha depositato controricorso nulla ha detto in proposito in sede di discussione) la sentenza citata non può essere valutata ex art. 2909 c.c..

Il secondo ed il terzo motivo, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Occorre premettere che la motivazione espressa in sentenza, ed oggetto di censura da parte del ricorrente, sebbene apparentemente articolata in due proposizioni distinte (una concernente la equipollenza o meno della consegna del PVC rispetto alla notifica richiesta dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, e l’altra sulla applicabilità o meno alla fattispecie dell’art. 15 della stessa legge) in realtà è unica, avendo ad oggetto la disciplina normativa applicabile alla fattispecie concreta, ovvero al caso in cui il contribuente, cui fu materialmente consegnato il PVC (con contestuale sottoscrizione per ricevuta, come riconosciuto in ricorso) abbia optato per la definizione automatica della imposte pregresse ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9.

La sentenza impugnata ha negato la equipollenza della consegna del PVC alla notificazione, con conseguente inapplicabilità della causa ostativa al ricorso all’art. 9 prevista dal comma 14, della stessa disposizione di legge, ma ha osservato che in ogni caso trattandosi di PVC non seguito da atto di accertamento il contribuente avrebbe dovuto ricorrere alla particolare e specifica forma di condono prevista per tale ipotesi dall’art. 15 della stessa legge, meno favorevole di quello di cui all’art. 9 e pertanto non valutabile come equivalente, con conseguente inammissibilità del richiesto condono ai sensi del citato art. 9 ed inopponibilità del medesimo a fronte della successiva pretesa del Fisco.

Occorre in primo luogo osservare che, trattandosi non di questioni di fatto ma di puro diritto, la individuazione dalla normativa applicabile rientra nel potere-dovere del giudice di interpretazione ed applicazione della legge e pertanto non rientra nella preclusioni di cui all’art. 112 c.p.c., con conseguente infondatezza del terzo motivo.

In ordine al secondo motivo la premessa di non equipollenza della consegna del PVC alla notificazione è erronea, in quanto per giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di condividere, la attestazione della avvenuta consegna, (risultante dalla sottoscrizione per ricevuta del PVC consegnato al contribuente) è idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma speciale prescritta dal legislatore (ovvero la notificazione) avendo la medesima efficacia di piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato (v. Cass. n. 24915 del 2005, in similare ipotesi in tema di accertamento con adesione).

Dovendosi quindi ritenere verificata la ipotesi ostativa al condono di cui all’art. 9 cit. essendo la consegna con attestazione di ricevuta del PVC equivalente alla notificazione, non solo risulta precluso il ricorso al condono di cui alla citata disposizione,, ma risulta conforme a diritto la ulteriore asserzione della Commissione di appello, di applicabilità a detta ipotesi del disposto di cui all’art. 15 della stessa legge, altrimenti non condivisibile in quanto in assenza di notifica od equipollente consegna del PVC l’atto, che si presume ignoto al contribuente, non può essere ostativo al condono di cui all’art. 9 o rientrante nella ipotesi di cui all’art. 15, che presuppone in modo implicito ma inequivoco, la legale conoscenza dell’atto da parte dell’interessato.

Poichè quindi il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, la motivazione deve essere corretta nei sensi di cui sopra, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Il ricorso deve essere quindi rigettato nel merito, e pertanto perde rilievo la questione della intervenuta caducazione, per difformità con il diritto comunitario, del condono di cui all’art. 9 cit. in materia di IVA (Cass. Sez. Un. n. 3674 del 2010).

Attesa la applicazione del disposto di cui all’art. 384 c.p.c., si ritiene di compensare tra le parti la spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero. Rigetta il ricorso nei confronti della Agenzia. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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