Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14366 del 14/07/2016

Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18826/2013 proposto da:

V.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CORRADO MAUCERI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore L.F., FERSERVIZI SPA in

persona del suo legale rappresentante pro tempore

L.F., elettivamente domiciliate in ROMA, V. CICERONE 49, presso lo

studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentate e difese

dall’avvocato SERGIO BIANCHI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato ALESSIA CIPROTTI per delega;

udito l’Avvocato FABRIZIO DE MARSI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La presente controversia verte solo sul danno da “perdita di chances”, negato dalla Corte di appello di Genova con sentenza (del 29 gennaio 2013), ora impugnata con ricorso per cassazione da V.L., con due motivi, esplicati da memorie.

In esito alla vicenda giudiziaria che si e’ sviluppata anche con una precedente decisione di cassazione con rinvio in ordine alla tipologia del rapporto contrattuale del V. con la Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI) e Ferservizi spa (gia’ Metropolis spa), quale concessione per la rivendita speciale di tabacchi in locali locati all’interno della stazione ferroviaria, ai fini che ancora rilevano, va precisato che, in favore del V., e’ stato riconosciuto:

a) l’inadempimento della RFI e della Ferservizi per la mancata prosecuzione, sino alla scadenza (30 giugno 2002), del rapporto di concessione della rivendita in locali della stazione ferroviaria nella nuova sede, dove la stazione ferroviaria era stata trasferita (25 settembre 2001) mentre la originaria concessione era in corso, avendo il V. conservato solo i locali e la concessione sino alla scadenza nel sito originario della stazione ferroviaria;

b) il danno da diminuiti incassi per il periodo in cui il rapporto era continuato nell’originario sito della stazione ferroviaria (dal 25 settembre 2001 al giugno del 2002) pari a oltre Euro 16.500.

Si difendono con congiunto controricorso R.F.I. spa e Ferservizio spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di merito, all’esito della valutazione delle risultanze istruttorie, ha ritenuto mancante la prova in ordine agli introiti maggiori che il V. avrebbe potuto ottenere se gli fosse stato consentito di trasferirsi nella nuova sede della stazione ferroviaria e di esercitare ivi la licenza speciale per i nove mesi mancanti alla scadenza del contratto.

2. Con il primo motivo si invoca l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento a parte della relazione della consulenza tecnica d’ufficio ed in riferimento a fatti assunti come decisivi.

2.1. Ratione temporis e’ applicabile l’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato nel 2012, essendo impugnata la sentenza del 29 gennaio 2013; non rilevando la circostanza che essa sia stata emanata in esito a giudizio rescissorio conseguente a cassazione con rinvio di precedente sentenza della Corte di appello (Cass. n. 26654 del 2014).

2.2. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e consolidatosi nella giurisprudenza di legittimita’, “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (n. 8053 del 2014).

2.3. Le censure prospettate non superano gli stretti limiti di ammissibilita’ ora previsti.

Esse si sostanziano nell’invocazione di una lettura delle risultanze probatorie difforme da quella operata dalla corte territoriale. Invece, la valutazione di quelle al pari della scelta di quelle, tra esse, ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione e’ un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur in astratto astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (tra le tante, Cass. 20 aprile 2012, n. 6260). Conseguente e’ il divieto di invocare in sede di legittimita’ un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche’ non ha la Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo la valutazione degli elementi probatori attivita’ istituzionalmente riservata al giudice di merito (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197).

2.4. La Corte di merito ha argomentato la decisione, prendendo in esame la consulenza e valutandola, mentre nel ricorso si richiamano parti della consulenza nei quali si fa riferimento a metodi astratti; ha valutato ogni altro elemento utile, dal breve periodo nel quale il concessionario avrebbe avuto diritto a svolgere l’attivita’ presso il nuovo sito, il quale escludeva gia’ in astratto la possibilita’ di nuovi investimenti; alla posizione del nuovo sito, ivi compresa l’esistenza di altra tabaccheria nelle vicinanze; al traffico ferroviario nella nuova stazione. Per contro, il ricorrente assume come decisivi per una diversa valutazione a se favorevole sostanzialmente gli stessi elementi.

Mentre, come si e’ detto, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, rileverebbe solo l’omesso esame di un fatto.

3. Con il secondo motivo si censura (artt. 1226 e 2059 c.c., artt. 24 e 111 Cost., art. 360 c.p.c., n. 5) l’omessa quantificazione del danno in via equitativa, anche sul presupposto dell’impossibilita’ per il V. di fornire prova quantitativa.

Come si e’ detto, la domanda e’ stata rigettata per mancanza di prova sull’esistenza del danno e la relativa statuizione ha resistito alle censure mosse in questa sede, essendo stato dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. E, il giudice di merito puo’ avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno solo se abbia previamente accertato che un danno esista.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza a favore delle controricorrenti.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle societa’ controricorrenti, in solido, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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