Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14366 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 08/07/2020), n.14366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24187-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrenti –

contro

C.M., EQUITALIA NORD S.P.A (già Equitalia Gerit s.p.a),

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1135/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/10/2013 R.G.N. 165/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. l’INPS ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva dichiarato estinti per decorso del termine di prescrizione quinquennale i crediti per contributi previdenziali ed accessori azionati con cartelle esattoriali notificate a C.M. negli anni 2001 e 2002.

2. Il ricorso dell’Inps è affidato ad un unico motivo, cui C.M., Equitalia nord s.p.a (già Equitalia Gerit s.p.a) e l’Agenzia delle entrate Ufficio di (OMISSIS), non hanno opposto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c.. Sostiene che, una volta divenuta irrevocabile la cartella esattoriale, residuerebbe l’azione diretta all’esecuzione del titolo, soggetta al termine di prescrizione decennale, giusta il disposto dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale l’actio iudicati.

4. Il motivo è infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016, cui si è adeguata la conforme giurisprudenza successiva che, con riferimento a tutti gli atti comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

5. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto.

6. Segue coerente il rigetto del ricorso.

7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

8. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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