Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14366 del 08/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.08/06/2017), n. 14366
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10677-2016 proposto da:
G.L.X., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,
presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO MISGUI,
GIOVANNI MAGLIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1129/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 03/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 1129 in data 25 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria, quale giudice del rinvio nella controversia tra G.L.X. e l’Agenzia delle entrate avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA ed altro, rimetteva gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Savona per il giudizio rescissorio. La CTR fondava tale statuizione sulla base della considerazione che non vi era stata alcuna pronuncia di merito nei due gradi precedenti il giudizio rescindente di questa Corte.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.
L’Agenzia delle entrate si costituiva tardivamente ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative processuali, poichè la CTR ha rimesso la causa alla CTP senza decidere il merito della medesima, come vincolativamente commessole da questa Corte.
La censura è dirimentemente/assorbentemente fondata.
Va infatti ribadito che “La designazione del giudice di rinvio, operata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 383 c.p.c., attribuisce a detto giudice una competenza funzionale “ratione materiae”, che non può essere modificata dal giudice di rinvio” (Sez. 3, Sentenza n. 340 del 13/01/2016, Rv. 638610 – 01).
La sentenza impugnata collide radicalmente con tale principio di diritto e merita senz’altro cassazione con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017