Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14365 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9448/2017 r.g. proposto da:

S.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità

di socio e legale rappresentante della società di fatto composta da

S.E., S.S., Sa.El. e

T.C., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in

calce al ricorso, dall’Avvocato Luca Trognacara, con cui

elettivamente domicilia in Roma, Via Miglianico n. 69/c, presso lo

studio dell’Avvocato Elena Bartolomeo.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della società di fatto composta da S.E.,

S.S., Sa.El. e T.C. e dei soci

illimitatamente responsabili S.E., S.S. e

T.C., in persona del curatore fallimentare legale

rappresentante pro tempore Dott. P.M., rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avvocato Alessio Vianello, con il quale elettivamente domicilia

in Roma, alla Via di Ripetta, presso lo studio dell’Avvocato Massimo

Lotti.

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO Impresa S. s.r.l., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede

in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

curatore fallimentare avv. S.N., rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avvocato Maurizio De Acutis, con il quale elettivamente

domicilia in Roma, Via del Plebiscito n. 107, presso lo studio

dell’Avvocato Alessandro Cuggiani.

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

T.C. e S.E.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata in

data 16.3.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/2/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il reclamo L. Fall., ex art. 18, presentato da T.C., S.S. e S.E. nei confronti del Fallimento Impresa S. s.r.l. (creditore istante) e del Fallimento della società di fatto holding composta da T.C., S.S., S.E. ed Sa.El. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova n. 243/2016 con la quale era stato esteso il fallimento alla holding personale composta dai predetti soci.

La corte di merito ha in primo luogo ricordato la ricostruzione fattuale posta dal tribunale a sostegno dell’estensione del fallimento alla predetta società di fatto (s.d.f.): i) i coniugi T.C. e S.E., con i figli El. e S., avevano creato una società di fatto holding occulta la cui funzione era quella di esercitare l’attività di direzione e coordinamento rispetto alle quattro “società di famiglia”: l’impresa S. s.r.l. (il cui fallimento era il creditore istante del fallimento oggi contestato), la Costruzioni S. s.a.s. di T.C., la Essetivi s.r.l. e la Impianti sportivi s.r.l., tutte società i cui soci erano i membri della famiglia S.; ii) il fallimento istante aveva invero affermato, quale titolo legittimante la richiesta di fallimento, il credito risarcitorio ex art. 2497 c.c., nascente dai danni conseguenti dalla predetta illegittima attività di direzione e di controllo che aveva arrecato pregiudizio economico alla società controllata anch’essa fallita; ha inoltre evidenziato che: iii) il tribunale aveva ritenuto di applicare il termine di cui alla L. Fall., art. 10, anche alle società non iscritte nel RR.II. e considerato che in seguito al fallimento della società controllata (che era anche quella istante del fallimento di cui qui in discussione) doveva considerarsi cessata l’attività di direzione e controllo da parte della holding, lo stesso tribunale aveva ritenuto che ricorressero i presupposti di urgenza per abbreviare i termini, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 6, concessi per la notificazione del ricorso per fallimento; considerato poi che non si erano perfezionate le notifiche ai soci illimitatamente responsabili (a differenza di quella alla società), era stata anche autorizzata la notificazione d’urgenza a mezzo dei carabinieri. La corte distrettuale ha dunque ritenuto che: a) le doglianze relative alla mancata notificazione del ricorso per fallimento alla socia Sa.El. non erano fondate, posto che il tribunale non aveva dichiarato il fallimento personale della predetta socia illimitatamente responsabile; b) il termine a difesa di nove giorni in favore della T. e di sei giorni per i soci S.E. e S. doveva considerarsi congruo per lo svolgimento delle ragioni difensive delle parti in relazione all’istanza di fallimento sopra descritta; c) il termine di cui alla L. Fall., art. 10, era applicabile anche alle società di fatto non iscritte al registro delle imprese, di talchè era legittima la decisione del tribunale di abbreviare i termini per la notifica, dovendosi ritenere essere venuta meno l’attività di direzione e di controllo della holding al momento del fallimento della società controllata; d) anche la lamentata violazione del termine a difesa era comunque da ritenersi doglianza solo astrattamente prospettata, posto che la T. si era difesa nel merito e gli altri soci non avevano neanche allegato un concreto pregiudizio alle loro prerogative difensive; e) la notifica del ricorso per fallimento alla società occulta doveva, inoltre, considerarsi perfezionata con la notifica ad uno dei soci occulti, come avvenuto nel caso in esame con la notificazione alla T.; f) per la configurazione della società occulta holding avevano rilievo, più in particolare, due vicende: 1) la prima relativa all’effettuazione di prelievi, dal 2004 al 2011, da parte dei soci della Impresa S. s.r.l., di liquidità senza l’effettiva produzione di utili (per un importo complessivo pari ad Euro 2.300.000), con successivo accollo dei relativi debiti dei soci da parte delle altre due società del gruppo, Esseviti e Costruzioni S. s.a.s., senza alcuna giustificazione economica e con l’ulteriore conseguenza che i crediti non venivano soddisfatti ma solo registrati con una operazione di “giroconto” contabile; la successiva operazione di trasferimento immobiliare in favore della impresa S. s.r.l. da parte della Costruzioni S. s.a.s. concretizzava un trasferimento di valori nullo (stante la garanzia ipotecaria insistente sul cespite immobiliare ed il prezzo puramente fittizio di vendita, che non corrispondeva alla sua effettiva consistenza di valore apprezzabile sul mercato); 2) la seconda operazione posta in essere nel 2008 che, per effetto della scissione societaria, aveva visto l’impresa S. s.r.l. trasferire alla neocostituita Costruzioni S. s.a.s. alcuni immobili; tra cui il capannone industriale, in cui si svolgeva l’attività sociale, e nel 2013 la S. s.r.l. trasferire, a sua volta, alla neocostituita S. Impianti Sportivi s.r.l. il principale ramo d’azienda per un canone di affitto non congruo; ed inoltre occorreva considerare che: 3) le predette operazioni di accollo dei debiti personali dei soci da parte delle società del gruppo e la vendita dell’immobile ad un valore pari al doppio del valore di mercato integravano operazioni prive di significato economico ed anzi mettevano in luce l’esistenza di una società occulta volta alla direzione e al controllo economico delle società facenti parte del gruppo societario controllato dalla famiglia S.; g) anche l’ulteriore censura relativa al mancato accertamento del credito oggetto dell’istanza di fallimento doveva considerarsi infondata, posto che l’accertata sottrazione di attivo dalle casse sociali della società poi dichiarata fallita (ed istante il fallimento) dimostrava in favore di quest’ultima l’esistenza di un corrispondente ed ingente credito risarcitorio ex art. 2497 c.c., che non avrebbe dovuto essere accertato giudizialmente ma solo delibato incidenter tantum dal giudice fallimentare; h) non assumevano rilevanza, anche ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, le problematiche personali e di salute del socio S.S., posto che l’insolvenza si valuta su un piano prettamente oggettivo, a prescindere dall’imputabilità delle singole cause del dissesto, e che non poteva essere messo in discussione il ruolo attivo di amministratore svolto dal S. all’interno delle compagini delle società del gruppo.

2. La sentenza, pubblicata il 16.3.2017, è stata impugnata da S.S. con ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi, cui FALLIMENTO Impresa S. s.r.l. e FALLIMENTO della s.d.f. hanno resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza della corte di appello e di quella dichiarativa di fallimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione alla L. Fall., art. 147, per la mancata notifica alla presunta socia Sa.El..

1.1 La doglianza è in realtà infondata.

La censura si fonda su un postulato che non è condivisibile, e cioè che il giudizio per la dichiarazione di fallimento di una società di fatto presupponga il litisconsorzio necessario tra tutti i soci della stessa.

Sul punto, va fornita continuità applicativa a quel filone giurisprudenziale consolidatosi nel tempo secondo cui occorre escludere l’esistenza di un litisconsorzio necessario in relazione ad una procedura fallimentare promossa nel presupposto dell’esistenza di una società di fatto per come allegata dal fallimento istante nei confronti di un soggetto terzo (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8676 del 01/09/1998). E’ stato così espressamente affermato nell’arresto da ultimo citato che “l’opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento va notificata solo al curatore e ai creditori che hanno chiesto il fallimento, non anche al fallimento del soggetto che è stato ritenuto socio di fatto” (così, verbatim, Cass. 8676/1998); v. nello stesso senso anche: Cass. 1225 e 122/1998). Invero, “il principio generale, secondo cui l’accertamento di un rapporto sociale deve essere necessariamente effettuato in contraddittorio di tutti i presunti e reali componenti della società, non trova applicazione nell’ipotesi particolare di opposizione ad una sentenza dichiarativa di fallimento di una società di persone e dei soci in proprio da parte di un socio illimitatamente responsabile che, per sottrarsi all’estensione del fallimento nei propri confronti, neghi il rapporto sociale. Ciò in quanto l’accertamento relativo all’esistenza di detto rapporto è strumentale rispetto alla decisione sull’opposizione avverso la dichiarazione di fallimento che costituisce il vero oggetto del giudizio e che è retta dalla disposizione della L. Fal., art. 18” (così, expressis verbis, Cass. 122/1998, cit.; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 3163 del 02/04/1999).

Tale principio, affermato in riferimento al giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (nel precedente regime normativo: cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 7760 del 02/08/1990; v. 1041/80, mass. n. 404504; 6023/88, mass n. 460446; 3344/69, mass. n. 343408; 3017/69, mass. n. 342914; 2573/67, mass. n. 329931), è estensibile, per analogia di ratio, anche al giudizio volto, in prima istanza, alla declaratoria di fallimento di una società di fatto, allo stesso modo, pertanto, di quanto già affermato, sempre dalla giurisprudenza di questa Corte, in materia di dichiarazione del fallimento sociale L. Fall., ex art. 147, in estensione ai soci illimitatamente responsabili (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 122 del 09/01/1998, cit. supra, con motivazione per esteso).

Ne consegue che l’infondatezza della denunciata nullità processuale è dimostrata – come correttamente rilevato anche da parte della corte di appello – dalla circostanza che il fallimento è stato dichiarato nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili e non già nei confronti della socia Sa.El. nei cui confronti non si era perfezionato il procedimento di notificazione dell’istanza di fallimento.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza in ragione dell’inesistenza della notifica alla società di fatto.

2.1 Anche tale censura è in realtà infondata.

Orbene, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perchè ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d’altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa (Sez. 2, Sentenza n. 850 del 02/02/1999). Del resto, è stato altresì precisato che la rappresentanza di una società in nome collettivo irregolare spetta, in difetto di una specifica regolamentazione della gestione sociale, disgiuntamente a ciascuno dei soci, a norma degli artt. 2293 e 2257 c.c., con la conseguenza che ognuno di loro è legittimato a stare in giudizio per la società, sia come attore che come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci (Sez. 2, Sentenza n. 10689 del 14/12/1994).

Ciò detto, risulta circostanza non controversa quella secondo cui la notificazione alla società di fatto si è perfezionata tramite la notificazione alla socia T. presso la sua residenza, con ciò determinando l’instaurazione del contraddittorio processuale anche nei confronti della società fallenda. Del resto, va anche aggiunto che la notificazione dell’atto di impugnazione ad una società, pure se questa sia, come la società di fatto, una società di persone, deve essere eseguita mediante consegna di un’unica copia, indipendentemente dal numero dei soci che ne abbiano assunto la rappresentanza processuale, poichè la società costituisce un soggetto unitario, distinto, anche ai fini processuali, dai singoli soci (Sez. 5, Sentenza n. 15538 del 06/11/2002).

3. Con un terzo motivo il ricorrente articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di violazione della L. Fall., art. 15, per aver ritenuto, la sentenza impugnata, giustificata l’abbreviazione dei termini processuali sulla base di una erronea applicazione della L. Fall., art. 10.

3.1 La censura presenta plurimi e concorrenti profili di inammissibilità.

3.1.1 Sotto un primo profilo di riflessione, non può essere dimenticato, in termini generali, che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020).

3.1.2 Orbene, la decisione impugnata si fonda, come ratio decidendi principale, in relazione al rigetto dell’eccezione di ritenuta illegittimità del provvedimento presidenziale di abbreviazione dei termini processuali di cui alla L. Fall., art. 15, sulla mancata allegazione da parte dell’odierno ricorrente ( S.S.) di un concreto pregiudizio processuale discendente dall’asserita violazione del termine a difesa.

Tale ratio non è stata in alcun modo censurata da parte del ricorrente, così rendendo inammissibili le ulteriori censure proposte sul punto qui da ultimo in esame nel terzo motivo di ricorso.

Del resto, non può neanche essere dimenticato – quanto alla sopra riferita ratio decidendi e in termini più generali – che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell’udienza (come previsto dalla nuova formulazione della L. Fall., art. 15, comma 3) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale, previste dalla L. Fall., art. 15, comma 5, costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano – ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell’atto – la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all’udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, nè fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 14814 del 19/07/2016).

Se, poi, a ciò si aggiunge che, nel caso in esame, l’abbreviazione del termine per la notifica e per il deposito delle memorie difensive era stata, peraltro, espressamente autorizzata con provvedimento presidenziale, come prescritto dalla L. Fall., art. 15, comma 6, allora la doglianza così proposta dal ricorrente risulta vieppiù infondata, oltre che inammissibile nei termini già sopra chiariti.

3.1.3 Ma la censura è anche inammissibile per un altro ordine di ragioni concorrenti.

La decisione istruttoria di abbreviazione dei termini processuali, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 6, si fonda invero su una valutazione in fatto discendente dalla ritenuta applicabilità del termine decadenziale di cui alla L. Fall., art. 10, anche alle società non iscritte nel registro, su cui peraltro è dato registrare incertezza esegetica nella stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. per l’applicabilità: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15346 del 25/07/2016; contra: Sez. 1, Sentenza n. 5520 del 06/03/2017).

Orbene, osserva la Corte che – senza voler entrare nel merito della discussione qui da ultimo accennata (anche in ragione dell’accertata inammissibilità della doglianza così prospettata e perchè, peraltro, la questione non è neanche rilevante ai fini decisori qui prospettati) – la decisione del tribunale di abbreviazione dei termini si fonda sull’accertamento di una esigenza processuale di accelerazione della procedura che involge, per quanto sopra accennato, valutazioni strettamente fattuali che non sono qui più censurabili, per lo meno sotto il profilo della prospettata violazione di legge.

3.1.4 Deduce, inoltre, il ricorrente che l’attività di cessazione dell’attività di direzione e controllo sulla società controllata (poi fallita ed istante il fallimento) risalirebbe ad un periodo precedente, e cioè, al 2013, con ciò determinando il maturarsi del termine di cui alla L. Fall., art. 10, ben prima della dichiarazione di fallimento della società controllata, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito nel provvedimento qui impugnato.

La doglianza, così prospettata, è all’evidenza inammissibile.

La censura presupporre un accertamento in fatto che nono demandabile al giudice di legittimità.

4. Il quarto mezzo declina, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di violazione dell’art. 15, per il mancato rilievo della nullità ovvero inesistenza del provvedimento datato 10.11.2016, in ragione della soppressione del termine per il deposito di memorie difensive.

5. Con il quinto motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione della L. Fall., art. 15, ovvero, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al profilo secondo cui il termine stabilito dall’art. 15, deve intercorrere tra la notificazione e la data di udienza mentre la corte di merito aveva fatto riferimento al termine intercorso tra la notifica ed il deposito della richiesta di un termine.

6. Il sesto mezzo declina, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla valutazione di un congruità del termine a difesa concesso nonostante la particolare complessità della vertenza.

7. Il ricorrente propone, inoltre, un settimo motivo di censura, con il quale, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia di nuovo error in procedendo, in riferimento alla violazione della L. Fall., art. 15, dell’art. 164 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per il mancato rilievo della nullità del procedimento in ragione della mancata concessione del termine a difesa.

8. L’ottavo mezzo articola, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione della L. Fall., artt. 15 e 147, nonchè degli artt. 102 e 164 c.p.c., laddove la sentenza impugnata aveva affermato che i due soci S. non avrebbero potuto chiedere un termine a difesa in considerazione della medesimezza delle contestazioni sollevate ai tre soci delle quali avevano avuto conoscenza tramite la T..

8.1 I motivi sopra esposti – che si concentrano tra la quarta e l’ottava doglianza – possono essere esaminati insieme (stante la comunanza di contestazioni sollevate) e vanno rigettati.

8.1.1 Le censure sono tutte accumunate dal medesimo profilo di inammissibilità già sopra rilevato, e cioè la mancata impugnazione della ratio decidendi principale posta a sostegno del diniego delle già proposte censure di nullità del procedimento per la violazione del termine a difesa, ratio che si concentra nella mancata allegazione da parte dei reclamanti di un serio e concreto pregiudizio all’esercizio delle prerogative difensive in relazione alla prospettazione, solo astratta, del pregiudizio conseguente al mancato rispetto di un termine minimale per approntare un’utile difesa giudiziale.

8.1.2 Sul punto è già stato chiarito che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell’udienza (come previsto dalla nuova formulazione della L. Fall., art. 15, comma 3) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale, previste dalla L. Fall., art. 15, comma 5, costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano – ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell’atto – la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all’udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, nè fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14814 del 19/07/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16757 del 16/07/2010, cit. sopra).

Ciò posto e chiarito ancora una volta che, nel caso in esame, l’abbreviazione dei termini processuali di cui qui in discorso era stata autorizzata con apposito provvedimento presidenziale, il ricorrente non ha impugnato la ratio decidendi sopra riportata nè ha allegato quale sarebbe stato il concreto pregiudizio alle sue prerogative difensive discendente dalla compressione (ovvero soppressione, come dal ricorrente dedotto) del termine a difesa previsto dalla L. Fall., art. 15.

8.1.3 A ciò si aggiunga che le ulteriori doglianze articolate in riferimento ai provvedimenti datati 4.11.2016 e 10.11.2016 sono del tutto destituite di fondamento, posto che gli stessi si sono limitati ad autorizzare semplicemente il rinnovo delle notificazioni senza disporre ulteriori abbreviazioni dei termini a difesa.

9. Con il nono motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di fatto decisivo in relazione alle istanze istruttorie e di merito che il reclamante avrebbe potuto esercitare già nel giudizio di primo grado.

9.1 La doglianza, per come formulata, è inammissibile.

La censura è inammissibile per la sua evidente genericità di formulazione e per un congenito difetto di autosufficienza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, non avendo indicato il ricorrente quali fossero le sopra richiamate istanze istruttorie ovvero di merito, il cui esame sarebbe stato pretermesso dal giudice del reclamo, e in quale atto difensivo avesse dedotto tale profilo di censura, prospettato per la prima volta anche solo nella sede del giudizio di reclamo L. Fall., ex art. 18.

10. Con il decimo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’art. 112 e comunque omesso esame degli elementi istruttori laddove la corte territoriale non si era pronunciata in ordine alle istanze istruttorie.

10.1 La censura presenta un doppio profilo di inammissibilità.

Per un verso, non può essere dimenticato che, secondo gli insegnamenti espressi da questa Corte di legittimità, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. 6 1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016; Sez. 6-1, Ordinanza n. 24830 del 20/10/2017).

Ne consegue che la doglianza articolata come violazione dell’art. 112 c.p.c., è irricevibile nella sua formale declinazione.

10.2 Ma anche a voler superare tale pur assorbente profilo di inammissibilità e a voler ritenere la doglianza declinata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, occorre subito evidenziare come la censura risulta all’evidenza generica, non spiegando la decisività delle prove di cui si lamenta il mancato esame e la mancata ammissione. Senza contare che la sentenza impugnata risponde espressamente sulle richieste istruttorie dell’odierno ricorrente (v. pagg. 14, 18 e 19 della sentenza), con ciò potendo escludersi in radice il lamentato vizio di “omesso esame” per come esposto nella rubrica del motivo.

11. L’undicesimo mezzo declina, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo in ordine ai profili di esteriorizzazione della holding già nel dicembre 2013 con la conseguente non fallibilità della s.d.f. già alla fine del 2015 per decorso del termine di cui alla L. Fall., art. 10.

11.1 Sul punto osserva la Corte che – anche a voler superare la intrinseca contraddittorietà della censura con la tesi perorata in altro motivo di censura (v. terzo motivo di ricorso) laddove si sosteneva, sempre da parte del ricorrente, la non applicabilità del termine decadenziale di cui alla L. Fall., art. 10, alle società irregolari (lì per dedurne l’illegittimità della disposta abbreviazione del termine di cui alla L. Fall., art. 15, comma 5) – la doglianza è inammissibile sia in ragione della sua genericità di formulazione, sia perchè volta a sollecitare la Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio di merito in ordine ai profili fattuali di “esternalizzazione” della società occulta e sia perchè risulta essere fatto nuovo non dedotto nei precedenti gradi di giudizio.

12. Con il dodicesimo mezzo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, motivazione apparente in relazione all’art. 2247 c.c..

13. Il tredicesimo mezzo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia.

13.1 Gli ultimi due mezzi di impugnazione presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

13.2 Si denuncia in primis vizio di motivazione apparente in relazione alla valutazione degli elementi di esteriorizzazione della società occulta ed anche dei requisiti fattuali e giuridici di tale società di fatto.

13.3 Sul punto giova ricordare che, secondo le espressioni di questa Corte, a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; N. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

13.3.1 Ciò posto, la doglianza non è meritevole di accoglimento posto che la corte di merito ha spiegato, in modo esaustivo e con valutazioni in fatto qui non più censurabili, quali fossero gli indici rivelatori di una società di fatto svolgente funzione di direzione e di controllo delle altre società del gruppo familiare S., e ciò con particolare riferimento alle due operazioni “rivelatrici”: 1) la prima relativa all’effettuazione di prelievi, dal 2004 al 2011, da parte dei soci della impresa s. s.r.l. di liquidità senza l’effettiva produzione di utili (per un importo complessivo pari ad Euro 2.300.000), con successivo accollo dei relativi debiti dei soci da parte delle altre due società Esseviti e Costruzioni S. s.a.s., senza alcuna giustificazione economica e con l’ulteriore conseguenza che i crediti non venivano soddisfatti ma solo registrati con una operazione di “giroconto” contabile e con la successiva operazione di trasferimento immobiliare in favore della impresa S. s.r.l. da parte della Costruzioni S. s.a.s. che doveva considerarsi corrispondente ad un valore economico nullo; 2) la seconda operazione posta in essere nel 2008 che, per effetto della scissione societaria, aveva visto la impresa S. s.r.l. trasferire alla neocostituita Costruzioni S. s.a.s. alcuni immobili tra cui il capannone industriale in cui si svolgeva l’attività sociale e nel 2013 la S. s.r.l. trasferire alla neocostituita S. Impianti Sportivi s.r.l. il principale ramo d’azienda per un canone di affitto non congruo. Con la conseguente valutazione secondo cui le predette operazioni di accollo dei debiti personali dei soci da parte delle società del gruppo e la vendita dell’immobile ad un valore pari al doppio del valore di mercato evidenziano la commissione di operazioni prive di significato economico ed anzi mettevano in luce l’esistenza di una società occulta volta alla direzione e al controllo economico delle società del gruppo societario familiare.

13.3.2 Ma la decisione impugnata risulta anche conforme ai principi dettati in subiecta materia dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Invero, è stato affermato che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perchè possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l’esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio “comune”, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (artt. 2270 e 2305 c.c.), l’unica particolarità della peculiare struttura collettiva “de qua” consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17925 del 12/09/2016).

13.4 Da ultimo non è neanche rintracciabile il vizio di omesso esame nei termini di cui all’art. 112 c.p.c..

Sul punto, non può essere dimenticato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, Sentenza n. 20311 del 04/10/2011; Sez. 1, Sentenza n. 21612 del 20/09/2013; Sez. 1, Sentenza n. 17956 del 11/09/2015; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascun controricorrente in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA