Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14364 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15024/2013 proposto da:

S.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato FABIO PUCCI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., T.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FERRERI, che

li rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5840/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ in

subordine per il rigetto e spese aggravate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I proprietari di un appartamento adirono il Tribunale per sentir dichiarare nullo il contratto verbale di locazione ad uso abitativo (del novembre 2007), con conseguente occupazione senza titolo, condanna al rilascio e pagamento dell’indennita’ di occupazione; in subordine, per sentir riconosciuto il contratto di locazione verbale con canone concordato di Euro 5.000,00 al mese, e vedere accertato l’inadempimento per il mancato pagamento di mensilita’ pregresse. La convenuta propose domanda riconvenzionale di riconduzione del contratto della L. n. 431 del 1998, ex art. 13, comma 5.

Il Tribunale di Roma riconobbe la validita’ del contratto verbale, che dichiaro’ risolto per grave inadempimento, stante il mancato pagamento dei canoni; rigetto’ la domanda riconvenzionale per mancanza delle condizioni della elusione della forma scritta imposta dal locatore.

La Corte di appello di Roma rigetto’ l’impugnazione della conduttrice (sentenza del 5 dicembre 2012).

2. Avverso la suddetta sentenza la conduttrice propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso il locatori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 4 e dell’art. 13, comma 5 della stessa legge, unitamente a contraddittorieta’ della motivazione in diritto, avendo la Corte di merito confermato la statuizione del primo giudice in ordine alla esistenza del contratto verbale, ritenendo che la domanda di nullita’ del contratto non era stata proposta con appello incidentale, ne’ era stata riproposta da parte del locatore con la costituzione, mentre, invece, il contratto privo della forma scritta sarebbe stato nullo ai sensi dell’art. 1, comma 4, cit..

1.1. La censura merita accoglimento sulla base del principio statuito dalle Sezioni Unite (n. 18214 del 2015), in esito a risoluzione di contrasto, secondo il quale “Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta della L. n. 431 del 1998, ex art. 1, comma 4, e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d’ufficio, attesa la “ratio” pubblicistica del contrasto all’evasione fiscale; fa eccezione l’ipotesi prevista dal successivo art. 13, comma 5, in cui la forma verbale sia stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto e’ affetto da nullita’ relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore”.

Nella specie, pertanto, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la nullita’ anche d’ufficio non versandosi in ipotesi regolata dell’art. 13 cit., comma 5, essendo stata rigettata la relativa domanda riconvenzionale proposta dal conduttore.

2. L’accoglimento del primo motivo, determina l’assorbimento degli altri due motivi, dove si lamenta (secondo) la violazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, comma 8 (peraltro dichiarato incostituzionale per eccesso di delega da C. cost. n. 50 del 2014), nonche’ vizi motivazionali e violazione degli artt. 115 e 117, in riferimento al ritenuto inadempimento per grave morosita’ (terzo).

3. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata e’ cassata e la controversia va rimessa alla Corte di appello di Roma, che la decidera’ applicando il suddetto principio di diritto e regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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