Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14364 del 06/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14364 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 1208-2012 proposto da:
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI
SIRACUSA 80005650892 in persona del Commissario, legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
RAUDINO GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore in proprio e quale mandatario della
Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) SpA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

Data pubblicazione: 06/06/2013

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,
CARLA D’ALOISIO, giusta procura in calce al ricorso notificato;

resistente

CATANIA del 16.9.2010, depositata il 26/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il resistente l’Avvocato Luigi Caliulo (per delega avv.
Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 01208 sez. ML – ud. 04-04-2013
-2-

avverso la sentenza n. 716/2010 della CORTE D’APPELLO di

r.g.n. 1208 / 2012 Federaione Provinciale Coltivatori diretti di Siracusa c/ INPS
oggetto ricorso inammissibile

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i. La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 4

aprile 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
2

“La Corte territoriale, con sentenza depositata il 26 ottobre 2010
ha rigettato il gravame svolto dalla Federazione Provinciale
Coltivatori diretti di Siracusa avverso la sentenza di primo grado;

3. propone ricorso la predetta Federazione con un motivo;
4. l’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del
ricorso;
5. il ricorso, avverso sentenza pubblicata il 26 ottobre 2010, si
appalesa tardivo;
6. invero, per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il
calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero
attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno; ne consegue,
in particolare, che la scadenza del termine annuale per
l’impugnazione delle sentenze – nelle controversie, come quelle di
lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini coincide con lo spirare del giorno (dell’anno successivo) avente la
stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la
sentenza è stata depositata (ex multis, Cass. 23479/2007);
z inoltre, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte
costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si
intende perfezionata, per il notificante, al momento della
consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività
della proposizione del ricorso per cassazione esige che la

ng.n. 1208/2012

1

consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta
venga effettuata nel termine perentorio di legge (cfr., Cass. SU,
7607/2010 e successive conformi) che, nella specie, cadeva il 26
ottobre 2011”.
8. Sono seguite le rituali comunicazione e notificazione della

udienza in Camera di consiglio.
9. Il Collegio ritiene condivisibili i rilievi di cui alla relazione per
essere risultato il ricorso consegnato all’agente notificante solo in
data 9 dicembre 2011, ben oltre la scadenza del termine lungo
d’impugnazione.
10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Non si provvede alla regolamentazione delle spese non avendo
l’INPS svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2013

Il Presidente

relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente

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