Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14363 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 30/06/2011), n.14363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

FALL COGEMO SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 119/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 30/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 30 giugno 2005 la commissione tributaria regionale di Campobasso ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle entrate nei confronti della curatela del fallimento COGEMO, confermando la decisione di prime cure che aveva dichiarato “…non dovute le somme richieste a titolo di pena pecuniaria per mancato versamento delle ritenute alla fonte sui salari corrisposti ai dipendenti nel 1990”.

Ha motivato la decisione ritenendo che “la pena pecuniaria richiesta non doveva essere corrisposta stante le difficoltà economiche in cui la ditta COGEMO versava, che era stata dichiarata fallita”.

Con atto del 22-28 agosto 2006, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’avvocatura erariale per l’agenzia delle entrate e il ministero dell’economia e delle finanze; il curatore fallimentare della contribuente, dott. I.G., non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

01. Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato dall’avvocatura erariale, il ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

L’intervento ministeriale in cassazione è dunque inammissibile e il ricorso dell’avvocatura dello stato va esaminato unicamente riguardo all’agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente impugnante.

02. Nel merito, con unico motivo, l’avvocatura erariale denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 97, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’amministrazione – assumendo d’aver chiarito sin dall’atto d’appello che la cartella impugnata si riferiva a ritenute, soprattasse e interessi – rilevava che la soprattassa prevista dagli artt. 92 e 95 per l’omesso versamento delle ritenute era cosa ben diversa dalla pena pecuniaria diretta ex art. 97 a sanzionare la mancata ottemperanza all’esecuzione esattoriale. Di talchè l’esimente del mancato pagamento della cartella esattoriale per incapacità economica, ai sensi dell’art. 97 comma 5, non poteva applicarsi alla soprattassa per l’omesso versamento delle ritenute di acconto da parte del sostituto d’imposta.

03. Il motivo, per comèè formulato, è manifestamente inammissibile.

04. Il D.P.R. 602 disciplina, all’art. 92, i “ritardati od omessi versamenti diretti” e stabilisce che chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti previsti dall’art. 3, o li effettua in misura inferiore, è soggetto a soprattassa percentuale sulle somme non versate. Inoltre, all’art. 95, regola la fattispecie della “violazione dell’obbligo delle ritenute alla fonte” e stabilisce che chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto a sopratassa percentuale pari sull’ammontare non trattenuto.

05. Invece, all’art. 97, definisce le conseguenze della “morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli” e stabilisce, al comma 1, minimo e massimo edittali della pena pecuniaria per il mancato pagamento di tutte o dell’unica rata di un medesimo ruolo;

infine, al comma 5, stabilisce: “Non si fa luogo all’applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica”.

06. Ne deriva la differenziazione concettuale della soprattassa dalla pena pecuniaria: mentre quest’ultima ha carattere afflittivo, la prima ha natura risarcitoria del danno derivante dall’omesso versamento del tributo attraverso la sua determinazione forfettaria (Cass. n. 10568 del 1994).

07. Tanto premesso, si osserva che nella fattispecie concreta, sottoposta all’odierno scrutinio di legittimità di questa Corte, la sentenza d’appello non parla mai di soprattassa e parla invece, ripetutamen-te ed esclusivamente, di “pena pecuniaria” con riferimento a quanto irrogato all’amministrazione in danno della contribuente. E ciò, la CTR fa anche con riferimento al “decisum” della pronuncia di prime cure.

08. Ne deriva, inequivocabilmente, che l’accertamento giudiziale compiuto dai giudici di secondo grado afferisce alla irrogazione di “pena pecuniaria” e non all’applicazione di “soprattassa”, istituto giuridico quest’ultimo neppure graficamente richiamato nella sentenza in esame.

09. Nel ricorso, per sostenere la denunciata violazione di legge, si afferma che “la pena irrogata è quella della soprattassa D.P.R. n. 602, ex art. 92, per omesso versamento, e non la pena pecuniaria ex art. 97, per mancato pagamento della cartella”. Ma il rilievo, se diretto a censurare l’errata qualificazione giuridica come “pena pecuniaria”, difetta di autosufficienza mancando la trascrizione della cartella impugnata da interpretare, e comunque delle parti salienti di essa. Così come manca la trascrizione dell’atto d’appello, o della parte saliente di esso, onde rilevare la correttezza e la decisività dell’introduzione della questione in sede di gravame.

10. Si rammenta che è necessario, anche in caso di denuncia di errore di diritto, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale si chiede un’adeguata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dai giudici d’appello, asseritamente erronea (Cass. 9206/2000, 721/2001, 9777/2001).

11. Nella specie manca proprio quell’esposizione esauriente (Cass. 7825/2006), che sola consente la chiara e completa cognizione dei fatti (Sez. Un. 11653/2006 e 2602/2003). Nel contesto del ricorso non si rinvengono, invece, quegli elementi indispensabili per una precisa conoscenza (Cass. 3905/1987 e 13550/2004) della vicenda sanzionatoria senza la necessità per questa Corte di ricorrere ad altre fonti (art. 366 c.p.c.; Sez. Un. 11653/2006).

12. Ne consegue che la parte ricorrente non ha assolto l’onere d’indicare specificamente il contenuto del documento impositivo erroneamente interpretato o giuridicamente mal valutato dai giudici di merito, non avendo provveduto alla sua trascrizione (almeno nei punti salienti), al fine di consentire a questa Corte il controllo della decisività della questione, e, quindi, del documento stesso, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte, come si è detto, deve essere in grado di compiere sulla base del contenuto dell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (anche con riguardo alle reali modalità di produzione giudiziale).

13. Peraltro, ove mai il ricorso mirasse alla denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte della CTR di circostanza presupposta come sicura base del suo ragionamento (irrogazione di pena pecuniaria), in contrasto con quanto risulterebbe dagli atti prodotti nel processo (applicazione di soprattassa),andrebbe comunque esclusa l’impugnazione per cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, vertendosi in materia di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

14. All’inammissibilità radicale del ricorso non segue alcuna pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che la curatela non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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