Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14363 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23887/2006 proposto da:

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso

lo studio dell’avvocato COGLIATI DEZZA Alessandro, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato UCKMAR VICTOR, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

sul ricorso 27593/2006 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLO

SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PORRINI GIULIO, giusta

delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI GENOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 09/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato COGLIATI DEZZA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato RUSSO CORVACE, per delega

dell’Avvocato PIZZONIA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La contribuente sopra indicata ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Genova per il pagamento dell’ICI per il periodo d’imposta in contestazione e relative sanzioni.

La C.T.P. – dopo aver sollevato questione d’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza Corte Cost. n. 6/03 – accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile, anche in presenza d’intervento di recupero edilizio, la norma agevolativa prevista per gli immobili d’interesse storico e artistico di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, conv. con L. n. 75 del 1993, dato il suo carattere di specialità rispetto alla norma generale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992. art. 5. Con la sentenza indicata in epigrafe, la C.T.R. respingeva l’appello del Comune e confermava la sentenza di primo grado, affermando che il giudice può liberamente individuare la norma da applicare alla fattispecie, pur dovendo restare nei limiti dedotti dalle parti e che nella specie la contribuente, pur non avendo espressamente censurato l’applicazione del citato art. 5, aveva posto delle riserve equitative sul fatto che l’immobile era vincolato.

Ricorre per cassazione il Comune con tre motivi; resiste la contribuente con controricorso, nel quale propone anche ricorso incidentale, basato su due motivi.

La Corte costituzionale, nella richiamata ordinanza n. 6 del 2003, ha osservato che il giudizio verte sulla determinazione della base imponibile ai fini ICI relativamente ad un immobile, sottoposto a vincolo storico-artistico, interessato da lavori di riattamento interno, debitamente autorizzati. Ha aggiunto che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6, si fondava sull’implicito presupposto dell’applicabilità di tale norma alla fattispecie considerata e che, tuttavia il rimettente non dava conto dell’esistenza di altra norma – D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 1993, n. 75) – specificamente riguardante la determinazione della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, ispirata ad una ratio di evidente favore per tali immobili la cui tassazione risulta, pertanto, inferiore a quella degli altri fabbricati. Secondo il Giudice delle leggi, la mancata indicazione delle ragioni per le quali il rimettente riteneva applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame la norma censurata anzichè quella relativa agli immobili di interesse storico o artistico, si traduceva in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, che andava perciò dichiarata manifestamente inammissibile.

Nella presente controversia, a seguito del monito emergente da detta ordinanza della Corte costituzionale, la C.T.P. ha espressamente ritenuto la norma agevolativa per i beni artistici “speciale” rispetto a quella relativa alla determinazione della base imponibile ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6; tale impostazione risulta confermata dalla sentenza impugnata in questa sede, seppure non si sia esplicitamente pronunziata sul punto.

Rileva la Sezione che la sussistenza, o meno, del rapporto di specialità tra le norme in esame – che, come emerso nella discussione orale, possono reputarsi entrambe “speciali” rispetto al regime ingenerale d’imponibilità ai fini ICI, ma ciascuna ad un precipuo fine – è alla base della soluzione della questione coinvolta dal terzo motivo proposto nel ricorso principale (nella parte in cui censura violazione di legge).

In presenza dell’indicato monito del Giudice delle Leggi, potrebbe profilarsi una questione di massima di particolare importanza (art. 374 c.p.c.), riguardante la verifica in via interpretativa della sussistenza di detto rapporto di specialità, dato che, ad avviso di questo Collegio, la norma agevolativa di cui al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 1993, n. 75), art. 2, comma 5, non appare necessariamente inquadrabile tra le norme che determinano la base imponibile, qual è, invece, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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