Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14363 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.08/06/2017),  n. 14363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5572-2016 proposto da:

COMEZ SRL, in persona del suo legale rappresentante sig.

Z.D. che si costituisce sia per conto della società che in proprio,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MARRA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7752/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 18/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 15 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 551/5/13 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso della Comez srl contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che non sussistevano i vizi di legittimità dell’atto impositivo impugnato riscontrati dalla CTP (incompetenza dei verificatori in quanto appartenenti non all’Agenzia delle entrate, ufficio locale, bensì alla Direzione regionale e difetto di motivazione) e pertanto confermava l’atto medesimo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, articolato in due profili – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha ritenuto valido l’avviso di accertamento impugnato sia in ordine alla competenza dei verificatori sia in ordine alla motivazione.

La censura è infondata sotto entrambi i profili dedotti.

Quanto al primo va ribadito che “In tema di accertamenti tributari, il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso in base a processo verbale dalla Direzione regionale delle entrate” (Sez. 5, Sentenza n. 20915 del 03/10/2014, Rv. 632908).

Quanto al secondo va ribadito che “In tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. (Nella specie, l’avviso di accertamento era stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione, precedentemente consegnato in copia previa sottoscrizione)” (Sez. 5, Sentenza n. 407 del 14/01/2015, Rv. 634243).

La sentenza impugnata applica correttamente alla fattispecie concreta tali principi di diritto e quindi non merita certo cassazione in relazione al primo motivo del ricorso.

Con il secondo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la ricorrente si duole di omesso esame di fatti decisivi controversi, non essendovi nella sentenza impugnata alcuna considerazione in ordine alle questioni di merito che pure aveva riproposto nel grado di appello.

La censura è fondata.

In effetti il testo della sentenza impugnata non contiene nessun riferimento motivazionale alle questioni di merito poste dalla contribuente con il ricorso introduttivo del giudizio, non esaminate dalla CTP, ma riproposte in grado di appello dalla contribuente medesima.

Il vizio di legittimità dedotto con il mezzo in esame deve ritenersi pertanto pienamente sussistente e se ne dovrà porre rimedio in sede di giudizio di rinvio.

Il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo, rigettato il primo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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