Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14363 del 06/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14363 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 8380-2012 proposto da:
CONTI

BRUNO

CNTBRN45H6OL454G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. DAMU SILVERIO, giusta
procura speciale (per nomina di nuovo difensore) per
atto notaio Maurizio Corona di Cagliari in data
19.10.2012, n. rep. 13996, che viene allegata in atti;
– ricorrente contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 06382641006 in
persona del Vicedirettore Vicario della Direzione
Affari Legali e Societari, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato
D’ANGELANTONIO CLAUDIO, che la rappresenta e difende,

Data pubblicazione: 06/06/2013

giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 26584/2011 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE dell’11.11.2011, depositata il
12/12/2011;

consiglio del 14/02/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ROSSANA MANCINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. COSTANTINO FUCCI.

\\

udita la relazione della causa svolta nella camera di

r.g.n.8380/2012 Conti Brunoc /ai s.p.a.
Oggetto: revocazione; ricorso inammissibile

1.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 14 febbraio
2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

2

Conti Bruno chiede la revocazione dell’ordinanza n. 26584 del 2011 con cui
questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato la decisione di

primo grado di rigetto delle sue domande di accertamento della nullità del
termine apposto al contratto di lavoro subordinato con la Rai relativo al
periodo dal 12 luglio al 13 settembre 1993 stipulato ai sensi della L. n. 230
del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 3
del C.C.N.G., per la sostituzione di giornalisti in ferie;
3. questa Corte, a sostegno dell’ordinanza della quale viene chiesta la
revocazione, riteneva che l’avere il Conti chiesto, con un primo giudizio,
concluso con una sentenza di rigetto passata in giudicato, la declaratoria di
nullità del termine con la conseguente conversione del contratto a tempo
indeterminato, argomentando dal fatto che la causale dedotta ex art. 3 del
C.C.N.G. non sarebbe stata riconducibile alle ipotesi stabilite dalla L. n. 230
del 1962, art. 1, ne’ a quelle che i contraenti collettivi sono autorizzati dalla L.
n. 56 del 1987, art. 23, ad individuare (in quanto quest’ultima norma non
avrebbe riguardato l’ipotesi della sostituzione per ferie), escludeva la
possibilità di formulare altra domanda giudiziale tendente ad ottenere il
medesimo effetto giuridico, sostenendola con l’ulteriore deduzione di non
riconducibilità della causale alla L. n. 56 del 1987, art. 23, sotto un profilo
diverso, quale quello della mancata previsione nella norma contrattuale
collettiva, in violazione della norma di legge ora citata, della percentuale
massima di personale da assumere a termine per la sostituzione di giornalisti
in ferie;
4. con la domanda di revocazione il ricorrente, denunciando errore di fatto,
lamenta che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto già consumata, nel
primo giudizio, l’azione di nullità ex L.56/87, trascurando la diversità con la

causa petendi fondante la richiesta nullità ex L.230/62, con errore
documentato e rilevabile, per tabulas, dal tenore del ricorso introduttivo, dalle
sentenza di merito del primo giudizio, dalla sentenza resa dalla Corte di
legittimità, in sede di revocatoria, nel primo giudizio (Cass. 4565/2005);
assume la diversità del titolo di nullità della clausola contrattuale azionata, per
motivi di fatto e di diritto; evidenzia il conflitto di giudicati tra la decisione
revocanda e il citato precedente della Corte n.4565/2005 ed, infine,
l’ulteriore implicazione della mancata definizione della domanda giudiziale
fondata sulla causa petendi ex art. 23 L.56/87 in violazione del diritto
comunitario;

r.g.n. 8380/2012 Conti Bruno c/ Rai s.p.a.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

5. resiste, con controricorso, la RAI s.p.a.;
6. il ricorso è qualificabile come inammissibile giacché la censura svolta non
appare riconducibile nel paradigma dell’errore di fatto;
Z secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di fatto previsto
dall’art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a determinare la revocazione delle sentenze,
comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di
percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente
esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla

stabilita, sempre che il fatto del quale sia supposta l’esistenza o l’inesistenza
non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a
pronunziare, restando invece escluso che l’errore possa riguardare la
violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche, o l’interpretazione e la
valutazione dei fatti data dalla Corte, o le argomentazioni logico-giuridiche
che ne sorreggono la decisione, o pretesi vizi motivazionali della sentenza
impugnata; occorre altresì che l’errore presenti il carattere dell’assoluta
evidenza, ossia della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza
impugnata e gli atti o documenti del giudizio, tale da non imporre una
ricostruzione interpretativa degli atti medesimi (v., tra le tante, Cass. nn.
2713/07, 9396/06 e 2485/06).
8. nella specie, invece, si discorre dell’avvenuta individuazione degli effetti
preclusivi di un giudicato, vale a dire di una regula iuris di diritto processuale,
quale quella derivante dalla preclusione a giudicare nuovamente sulla
medesima questione;
9. che, peraltro, la censura, nella parte in cui evoca un conflitto di giudicati, si
snoda sul filo dell’apprezzamento a mente dell’art. 395 n. 5, c.p.c., non
consentito a questa Corte, conformemente al carattere straordinario del
mezzo invocato, l’art. 391-bis c.p.c., che consente la proposizione del ricorso
per revocazione solo in relazione all’art. 395 n. 4, c.p.c., essendo possibile
agire ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, unicamente per le sentenze di
Cassazione sostitutive della decisione di merito (art. 384 cpv. c.p.c.),
giustappunto in quanto suscettibili di giudicato formale (ex multis, Cass. 1535
/2012);
10. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio. La parte ricorrente ha depositato memoria.
li. Il Collegio, ritenuti i rilievi espressi nella relazione non validamente smentiti

dalla memoria della parte ricorrente, condivide il contenuto della relazione,
ritenendo inammissibile il ricorso.
12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

r.g.n. 838012012 Conti Bruno cl Rai s.p.a.

supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure
quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese, liquidate in euro 40,00 per esborsi, oltre euro 2.500,00 per compensi
professionali, e accessori di legge
Così Così deciso in Roma il 14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE

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