Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14362 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 14/07/2016), n.14362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29020/2013 proposto da:

A.Q., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BUONARROTI 40, presso lo studio dell’avvocato LOREDANA FIORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO PERFUMO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA CREDITO COOPERATIVA ROMA SCARL, in persona del suo legale

rappresentante, Presidente del CdA Dott. L.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI SANTI QUATTRO 56, presso

lo studio dell’avvocato CARLO FEDERICO DE MARCO, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5873/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato LOREDANA FIORE per delega;

udito l’Avvocato CARLO FEDERICO DE MARCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Velletri, in accoglimento dell’opposizione proposta da A.Q. e F.M.L., ingiunti al pagamento in favore dalla Cassa Rurale ed artigiana di Segni scrl (nel 1994), in forza di decreto ingiuntivo, per la somma dovuta quale saldo debitore di conto corrente, dichiarò nullo il ricorso per decreto ingiuntivo, per essere stata la procura rilasciata da soggetto, il Vice Presidente della banca, privo dei poteri di rappresentanza della persona giuridica, e revocò il decreto. L’impugnazione della Banca di credito cooperativo di Roma scrl, incorporante la banca creditrice, venne accolta dalla Corte di appello di Roma che, decidendo anche nel merito, rigettò l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo (sentenza 22 novembre 2012).

2. Avverso la suddetta sentenza, Q.A. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, esplicati da memoria.

Banca di credito cooperativo di Roma si difende con controricorso F.A.M. non si difende.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non sussistente il difetto di potere rappresentativo in capo al Vice Presidente della Banca, che aveva conferito procura al difensore nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Si invocano molteplici violazioni di legge – artt. 75, 83, 163, 164 e 342 c.p.c. – ma, si deduce, sostanzialmente, che tale difetto sussisterebbe per via della disposizione statutaria (art. 34) che attribuisce la rappresentanza al Presidente, e, in caso di mancanza o di impedimento del primo al Vice Presidente. Mentre, la Banca non avrebbe fornito la prova di tali impedimenti.

1.1. Per ritenere priva di pregio e rigettare la censura, è assorbente la considerazione che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, sulla base dello statuto il Vice Presidente aveva generali poteri vicari del Presidente.

La Corte di legittimità si è pronunciata sul tale profilo, affermando il principio secondo cui “In tema di capacità processuale, ai sensi dell’art. 75 c.p.c., il potere di rappresentanza di un ente o di una società dotata di personalità giuridica, ove spettante al presidente, deve essere di regola riconosciuto al vice presidente, cui normalmente competono funzioni vicarie senza necessità di apposita delega” (Cass. n. 23916 del 2006).

Ne consegue che, in tale ipotesi, non c’è necessità di dover dimostrare in concreto le particolari condizioni di assenza o impedimento del sostituito. Deve aggiungersi che nelle memorie il ricorrente invece di riferire la questione al Vice Presidente la riferisce al Vice Direttore, quale organo diverso da quello che ha la rappresentanza; già nel ricorso (pag. 5), in un contesto argomentativo tutto incentrato sul Vice Presidente, parlando di Vice Direttore sembra incorrere in un refuso.

A prescindere dal carattere meramente esplicativo delle memorie, risulta dagli atti che la procura nel ricorso per decreto ingiuntivo risulta conferita dal Vice Presidente.

2. Inammissibile è il secondo motivo con il quale si invoca la violazione degli artt. 75, 110, 229, 300, 328 e 330 c.p.c..

In primo luogo, è del tutto privo di significato nella parte in cui deduce la totale carenza di procura in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, per essere intervenuta la fusione della banca creditrice in altra banca. Infatti, secondo quanto sostenuto dallo stesso ricorrente (e pacifico in causa), la fusione per incorporazione avvenne nel 2003, nella pendenza del giudizio di merito, mentre il giudizio di opposizione risale al 1994.

In secondo luogo, quando si deduce che il processo avrebbe dovuto essere interrotto per effetto della fusione per incorporazione e che la nuova banca si sarebbe potuta costituire, quindi in sede del giudizio di opposizione, solo con nuovo mandato, mentre si era costituita richiamando la procura precedente, la Corte – preliminarmente – non è posta in grado di effettuare alcuna valutazione in ordine alla violazione dedotta, stante la totale mancanza di precisi richiami agli atti processuali, solo evocati, in totale violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

3. Pure inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con il quale, invocando la violazione dell’art. 167 c.p.c., sembra sostenere che se, a fronte del debitore opponente che eccepisce il mancato rispetto del termine dilatorio di 15 giorni per l’esercizio da parte della banca del potere di revoca del fido, il creditore opposto non produce il contratto da cui questo termine dilatorio risulterebbe, il giudice avrebbe dovuto considerare come non contestata la violazione di suddetto termine, senza invocare la mancanza di produzione in giudizio del contratto.

A prescindere dalla non conferenza della norma evocata, la censura appare del tutto non rapportata alla decisione. La Corte ha fatto valere la mancanza del contratto, da cui risulterebbe il termine dilatorio invocato dai debitori che ne avevano eccepito il mancato rispetto, al fine di ritenere non provata l’eccezione fatta valere dagli stessi.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.lgs. n. 385 del 1993, art. 50.

Abbandonato quanto dedotto in appello rispetto alla mancanza dei requisiti formali negli estratti conto certificati, ai sensi dell’art. 50 del TUB, il ricorrente si limita a sostenere apoditticamente – invocando la giurisprudenza di merito – che la Corte avrebbe ritenuto tali estratti conto, previsti solo per la fase del decreto ingiuntivo, idonei a provare il credito in sede di giudizio ordinario di cognizione.

Il motivo va rigettato.

In realtà, la Corte di merito ha ritenuto idonei tali estratti conto solo dopo aver rilevato la totale mancanza di contestazioni specifiche degli stessi da parte dei debitori.

In tal modo, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 50, in caso di contestazione non costituisce di per sè prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista (Cass. n. 9695 del 2011).

E nella specie, appunto, non vi era stata alcuna contestazione sul contenuto da parte dei debitori, nè il ricorrente ne deduce l’effettuazione.

5. Anche il quinto motivo è inammissibile.

Il ricorrente invoca la violazione degli artt. 1283 e 1340 c.c. e si lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto di non poter decidere, neanche d’ufficio, sulla nullità della clausola contenente la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi per mancanza in atti del contratto che la conteneva e non essendo emersi altri elementi da cui desumere l’applicazione di interessi anatocistici. Sostiene che avrebbe dovuto ritenere non contestata l’esistenza della suddetta clausola sulla base dell’art. 167 c.p.c., non avendo la controparte formulato contestazioni sulla deduzione dei debitori.

A prescindere dall’improprio richiamo di una norma (art. 167 c.p.c.) che si rivolge al convenuto, laddove l’opposto nel giudizio di opposizione è attore, rileva preliminarmente ai fini della inammissibilità il totale mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo neanche richiamato gli atti, successivi alla eccezione sollevata dai debitori con la precisazione delle conclusioni in primo grado, nei quali la banca avrebbe non contestato la suddetta capitalizzazione.

E, comunque, la previsione della clausola nel contratto sarebbe stata essenziale per la decisione, con la conseguenza che se il contratto non era in atti, sarebbe stato onere della parte interessata produrlo.

6. In definitiva, il ricorso deve rigettarsi. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza nei confronti della società controricorrente. Non avendo la intima F. svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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