Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14362 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.08/06/2017),  n. 14362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3300/2016 proposto da:

ECO GREEN SRL, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. FERRARI 11,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINA CHIANELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ELIO DEL VILLANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2497/66/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 11 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 24/15/12 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che aveva accolto il ricorso della Eco Green srl contro l’avviso di accertamento IRIS ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che la società contribuente non aveva adeguatamente comprovato l’effettività delle prestazioni di sponsorizzazione per le quali si era emesso l’atto impositivo impugnato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Eco Green deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce la congruità motivazionale della sentenza di primo grado; con il secondo motivo lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono inammissibili.

Va infatti ribadito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti” (Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335-01).

Orbene, il primo motivo paradossalmente non prende nemmeno in considerazione la sentenza impugnata, riguardando esclusivamente la sentenza di primo grado; il secondo motivo sviluppa argomenti di puro merito non censurabili in questa sede e richiama in astratto principi di diritto della giurisprudenza di questa Corte senza alcuno specifico riferimento alla decisione della CTR, alla quale dedica soltanto una considerazione del tutto anodina e generica nella parte finale.

E’ quindi chiaro che così congegnata l’impugnazione non corrisponde in alcun modo al paradigma legale come chiarito nel sopra richiamato principio di diritto.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 510 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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