Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14361 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappr. nonchè amministratore

unico, rappr. e dif. dall’avv. Walter Massucci,

(walter.massucci.ordineavvocatifermopec.it) elett. dom. in Pedaso

(FM), via Giovanni XXIII n. 5, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona del cur. fall. p.t., rappr. e

dif. dall’avv. Enrico Piermartiri,

(piermartiri.pec.studiolegalepiermartiri.it) elett. dom. presso lo

studio dell’avv. Francesco Candreva, in Roma, viale G. Mazzini n.

119, come da procura in calce all’atto;

e contro

NEOFARMA s.r.l., in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Donato Toma, (donatotoma.ordineavvocatiroma.org), ed

elett. dom. presso il suo studio, in Roma, via Vito Artale n. 6,

come da procura in calce all’atto;

– controricorrenti –

e contro

ENTHOMOS s.r.l., in persona del legale rappr. p.t.; CEREALTENNA

s.r.l., in persona del legale rappr. p.t.; PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI FERMO;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Ancona 24.2.2015, n. 292 rep.

316/2014, in R.G. 772/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 10 febbraio 2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.p.a. impugna la sentenza App. Ancona 24.2.2015, n. 292 rep. 316/2014, in R.G. 772/2014, di rigetto del proprio reclamo L. Fall., ex art. 18, già introdotto avverso la sentenza di fallimento Trib. Fermo 29.5.2014 nonchè avverso il decreto di pari data emesso L. Fall., ex art. 161, comma 2, dello stesso ufficio per l’inammissibilità del concordato preventivo proposto dalla società;

2. la corte ha premesso che: a) con la proposta di concordato, la società aveva prospettato la cessione di tutti i beni e l’incasso dei crediti al fine di consentire il pagamento integrale delle spese di procedura e in prededuzione, il pagamento dei crediti assistiti da ipoteca o privilegio speciale sui beni immobili in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione, il pagamento integrale degli altri creditori privilegiati, con residuo assegnato ai chirografari ed esecuzione al 31.12.1018 ovvero entro il 31.03.2019; b) la ricorrente depositava, inoltre, istanza di scioglimento L. Fall., ex art. 169 bis, di tre contratti d’affitto di rami di azienda e di un accordo quadro tutti con M. Italia s.r.l., formulando due ipotesi alternative e subordinate alla decisione del tribunale sulla predetta istanza, nel senso di differenziate percentuali di soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari (maggiori in caso di autorizzato scioglimento), correlate ovvero non ad una vendita libera a prezzi di mercato; c) sulle istanze L. Fall., ex art. 169 bis, fissata in un primo tempo l’udienza di comparizione, il tribunale, dopo un rinvio, si riservava la decisione e peraltro, convocato il debitore con l’addebito del difetto dei presupposti di ammissibilità, decretava appunto il 29.5.2014 l’inammissibilità del concordato, mancando nella proposta una ricognizione precisa dei privilegiati incapienti e della loro misura di soddisfacimento secondo i diversi scenari prospettati e le differenti liquidazioni conseguenti, ma non ricostruiti in modo congruo nella relazione attestativa e nelle perizie giurate, quanto alle spese di procedura, al credito di rivalsa IVA, ai valori mobiliari, ai tempi e modalità realizzativi del piano; d) con ulteriore motivazione, il tribunale aveva respinto l’eccezione di nullità ex artt. 158 e 174 c.p.c., del decreto di convocazione L. Fall., ex art. 162, per difetto di costituzione del collegio, nonchè i rilievi in punto di dubitata fattibilità giuridica; e) con separata sentenza, come detto, sulle istanze dei creditori odierni intimati, era infine dichiarato il fallimento;

3. la corte, rigettando il reclamo e per quanto qui d’interesse, ha ritenuto che: a) non sussisteva vizio di composizione del collegio di prime cure, potendo ascriversi ad errore materiale l’indicazione nell’intestazione della sentenza di un magistrato diverso da quelli già facenti parte del collegio che, come da verbale, aveva assunto in riserva la decisione e da presumersi effettivamente decidenti; b) in ordine alla relazione giurata sulla valutazione dei cespiti immobiliari ai sensi della L. Fall., art. 160, comma 2 (e al correlato contenuto attestativo sulla fattibilità, L. Fall., art. 161, ex comma 3), la redazione con a base il valore complessivo dei beni e non i singoli immobili, ne determinava, come rilevato dal tribunale, la lacunosità, non individuando gli elementi idonei a consentire ai creditori privilegiati di valutare la proposta stessa, cioè l’esatta percentuale di soddisfazione del credito rispetto alla quale risultava dunque indispensabile l’indicazione, per ciascun bene e in relazione alla falcidia prospettata, non solo delle cause di prelazione incapienti, ma anche del valore di realizzo accertato, così da configurare in modo puntuale il rapporto tra valore conseguibile in sede di liquidazione e trattamento riservato a tali creditori, benchè prelazionari, sacrificati nel piano concordatario; c) mancava l’effettiva indicazione dei criteri estimativi praticati dai professionisti valutatori degli immobili, considerato il metodo globale di attribuzione del valore, tra l’altro incertamente legato a scenari plurimi e non oggettivi, come una vendita d’azienda intera, del solo ramo d’azienda di (OMISSIS) ovvero di (OMISSIS) ovvero ancora il riferimento alla condizione dell’omologa del concordato e non anche alla prospettiva liquidatoria in sè, così impedendosi un pieno giudizio informato dei creditori sulla convenienza; d) parimenti la stessa assenza dei criteri seguiti apparteneva alla relazione attestativa, che si reggeva su perizie divergenti, di cui una apprezzata come non attendibile dall’altra; e) nessun rilievo poteva assumere la doglianza riguardante la mancata concessione del termine L. Fall., ex art. 162, trattandosi di dilatazione istruttoria rimessa ad una scelta discrezionale del tribunale; f) i rilievi sulle spese di procedura non potevano ritenersi superati per via dei consistenti accantonamenti disposti in previsione dello scioglimento dei contratti, in previsione del pagamento delle rilevanti penali eventualmente dovute; g) sulla fattibilità economica del concordato preventivo, nessun ingerenza era in realtà avvenuta, posto che rientra nell’ambito del controllo demandato al giudice una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di concreta realizzabilità del piano nonchè alla coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate, ben potendosi esigere che la completezza della proposta contempli tempi e modalità di soddisfacimento dei creditori;

4. il ricorso è affidato a tre motivi, ad esso resistono con separati controricorsi il Fallimento e il creditore già istante Neofarma s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si denuncia la circostanza di non aver il tribunale, con vizio non rilevato dalla corte, adottato tempestivamente il provvedimento L. Fall., ex art. 169 bis, richiesto con la proposta definitiva di concordato L. Fall., ex art. 161, così compromettendo l’esito della procedura, laddove, pur avendo riservato la decisione sulla istanza per lo scioglimento dei contratti in essere con M. s.r.l., non vi avrebbe appunto provveduto, sopravanzando il procedimento di inammissibilità;

2. con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., si contesta che la corte, aderendo alle valutazioni del tribunale, abbia in realtà condiviso un giudizio di convenienza sostanziale sulla proposta di concordato nella fase relativa alla ammissione del concordato, precluso alle prerogative del giudice;

3. il terzo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza di primo grado in ordine al mutamento della composizione del collegio di primo grado, in violazione degli artt. 158,174 e 276 c.p.c., figurando, nell’intestazione del decreto di convocazione L. Fall., ex art. 162, reso dal tribunale, il nome di un magistrato diverso rispetto a quello componente il collegio giudicante alle udienze successive, secondo i verbali di causa;

4. in via preliminare, osserva il Collegio che il difetto di notifica, con il ricorso, altresì della procura al difensore, per come eccepito dalla controricorrente procedura, effettivamente risulta sia nella copia notificata a tale controricorrente, sia in quella notificata a Neofarma s.r.l.; a fronte del conseguente limite di inammissibilità, per mancata corrispondenza del precetto, scaturente dagli artt. 83 e 365 c.p.c., per cui è necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all’intimato, di modo che occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, trova ciononostante applicazione nella vicenda il principio conservativo, enunciato già da Cass. s.u. 17866/2013, per il quale ben si può “pervenire d’ufficio, attraverso altri elementi, purchè specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto”; sul punto, tale canone di salvezza – nella fattispecie – non trova ostacoli nella constatazione per cui la notifica è avvenuta, ma solo rispetto alle due citate parti, mediante notifica diretta dell’avvocato stesso e senza trascrizione della procura, ai sensi della L. n. 53 del 1994, potendo applicarsi, in ragione di altra circostanza, il descritto principio di contemperamento, espresso in precedenti di questa Corte che l’hanno configurato in virtù della attestazione dell’ufficiale giudiziario (Cass. 5932/2010, 1981/2018), a ministero del quale, in effetti, è stata esperita un’altra notifica, del medesimo ricorso (in data 26.3.2015) e dunque avverso il medesimo provvedimento, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo (già dichiarante il fallimento); si tratta di adempimento avvenuto a richiesta, secondo una logica correlazione con la indicazione iniziale nell’atto proprio della procura conferita al difensore avvocato Walter Massucci, che appare invero riscontrata avendo riguardo a questa terza vicenda notificatoria e dunque potendosi affermare che con tale notifica, essendo stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, munito di procura, si verifica almeno un elemento idoneo “ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale”; appare così soddisfatto l’interesse pubblico alla verifica di regolarità imposta dai citati artt. 83 e 365 c.p.c.;

5. il primo motivo è inammissibile nella parte in cui ripropone al vaglio del Collegio una valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità e, per altro profilo, infondato; è pacifico, infatti, che nel momento in cui il tribunale, anzichè sciogliere la riserva sulla decisione riservata all’udienza del 6.5.2014, ha emesso, in data 14.5.2014, il decreto di convocazione in Camera di consiglio per la dichiarazione di inammissibilità della proposta concordataria, abbia ritenuto superata la necessità di delibazione sull’istanza L. Fall., ex art. 169 bis, alla luce dell’interesse di scrutinio indubbiamente prevalente a verificare prima e, in caso negativo, a porre fine poi, ad un iter concordatario divenuto inutile per le contestate ragioni di difetto dei presupposti di cui alla L. Fall., artt. 160-161, della proposta stessa;

6. nel concordato preventivo, i provvedimenti di autorizzazione emessi dal giudice delegato o dal tribunale sono atti di volontaria giurisdizione, strumentali all’espletamento delle rispettive funzioni tutorie, di controllo e direzione della procedura e, pertanto, intrinsecamente privi di portata e contenuto decisori tali da incidere su diritti soggettivi degli eventuali interessati; in particolare, deve escludersi che siano impugnabili i provvedimenti assunti a norma della L. Fall., art. 169 bis, sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso, trattandosi di richieste proponibili sia prima sia dopo il decreto di ammissione al concordato e reiterabili nel corso della procedura, pertanto inidonei a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato (Cass. 17520/2015); identica considerazione delimitativa dell’ambito impugnatorio appartiene a maggior ragione all’ipotesi in cui si contesti, in questa sede, la omessa decisione sul punto laddove, come avvenuto, interamente assorbita dalla più grave pronuncia d’inammissibilità, preceduta da un corretto iter di contestazione relativo; in tal caso, nemmeno si realizza la finalità perseguita dalla disposizione, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012 e, da ultimo, dalla L. n. 132 del 2015, che contempla l’istituto della sospensione e dello scioglimento dei contratti pendenti, in funzione, ad un tempo, della riduzione del fabbisogno concordatario derivante da contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti e dell’incremento dei margini di attivo realizzabili da destinare ad una più ampia comunità di creditori entro cui redistribuire il rischio dell’insolvenza, in attuazione della par condicio creditorum;

7. si tratta di funzione che, così come presuppone nel suo percorso ordinario che la richiesta del debitore si accompagni ad una disclosure circa il tipo di concordato proposto, per consentire al tribunale di operare una bilanciata valutazione circa l’opportunità di evitare la prosecuzione dei contratti ed attuare il sacrificio dei terzi-controparti, in una eventualità di proposta concordataria ritenuta inammissibile essa appare effettivamente sopravanzata, difettando di attualità l’interesse alla relativa decisione; nè la considerazione del superamento delle criticità rilevate, in qualche modo e per quanto poco ordinatamente sostenuto in ricorso, per come riferito proprio all’ottenimento dell’autorizzazione allo scioglimento, può di per sè condizionare il vaglio, che è ancora preliminare, circa la sussistenza dei presupposti dell’ammissibilità della proposta, negati dai giudici di merito per la confusa, deficitaria e gravemente incoerente prospettiva esposta dalla ricorrente, con riguardo sia alle valutazioni dell’attivo, sia alle misure ridotte di soddisfacimento dei creditori, secondo un giudizio negativo di esplicitato mancato rispetto della L. Fall., artt. 160-161;

8. giova aggiungere che la figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente – come avvenuto con il decreto d’inammissibilità del concordato preventivo nella specie permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cass. 33764/2019, 28995/2018, 28663/2013), circostanza esclusa per quanto detto;

9. il secondo motivo è inammissibile per plurimi profili; con la censura, premessa a pag. 5 la sua intestazione quale violazione di legge quanto “al divieto imposto al tribunale di esprimere giudizi di convenienza sostanziale sulla proposta di concordato”, senza ulteriori indicazioni delle più precise fonti normative cui asseritamente i giudici non si sarebbero conformati e senza contrapporre argomentazioni giuridiche alternative a quelle della sentenza impugnata, non riprese almeno riassuntivamente, la redazione della doglianza si sviluppa riproducendo pedissequamente l’intero contenuto del reclamo dinanzi alla corte d’appello, inclusa una sintesi in quella sede enunciata della proposta (dalla stessa pag. 5 a pag. 80), così refluendo in una tautologica reiterazione di critiche già svolte, omettendo del tutto di censurare (cioè non confrontandosi con) la ratio decidendi dell’impugnata sentenza; questa ha motivatamente accertato tutte le questioni dibattute avanti al tribunale, pervenendo ad un decisivo giudizio, come sopra anticipato, di irrimediabile carenza nella proposta e nel piano delle partizioni di soddisfacimento riservate in particolare ai creditori prelazionari, in ragione della generica incapienza rilevata sui rispettivi beni in garanzia rispetto allo scenario liquidatorio e alle conseguenti opportunità di voto, preliminari al consenso informato per una manifestazione di adesione sulla convenienza a quelli riservata e sulla fattibilità a tutto tondo del piano stesso, incerto anche nei suoi elementi economici e temporali e non idoneamente illustrato nell’asseverazione dell’attestatore;

10. si tratta di aspetti decisivi della motivazione che non appaiono affrontati in ricorso, laddove il suo modo di confezionamento si traduca, come accaduto, nella mera trascrizione giustapposta dell’atto di parte in evidente violazione del precetto dettato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, il quale richiede l’esposizione “sommaria dei fatti della causa” (n. 3) e dei “motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano” (n. 4), comportando che l’esposizione debba contenere il necessario e non il superfluo; anche recentemente questa Corte, pur volendo interpretare in una prospettiva elastica la formula contenuta nella norma, ha statuito che lo stesso requisito dell’esposizione sommaria non può dirsi soddisfatto quando il ricorso, pur congegnato attraverso la giustapposizione di atti successivi, non sia almeno accompagnato da una sintesi riassuntiva, di tipo critico e così rispondente alla previsione normativa, tale da indurre a considerare la spillatura degli atti come un di più che non nuoccia alla validità del ricorso (Cass. 4787/2020), sintesi riassuntiva qui totalmente assente; parimenti, va ripetuto che il motivo d’impugnazione dev’essere rappresentato dall’enunciazione delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il relativo diritto, la decisione si assume erronea, con la conseguenza che, poichè per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare gli argomenti che la sorreggono e da esse non possono prescindere; così che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e, nel giudizio di cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, predetto n. 4 (Cass. 4787/2020, 5001/2018, 17330/2015); nè si può “demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. s.u. 23745/2020);

11. il motivo, poi, non supera, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., i principi già evoluti da questa Corte a partire da Cass. s.u. 1521/2013, per la quale, con riferimento alla sindacabilità riservata al giudice sul merito della proposta, comunque il margine di sindacato sulla fattibilità del piano, da intendersi quale prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta dei tempi prospettati, e da annoverarsi tra i presupposti di ammissibilità del concordato, non può essere stabilito in via generale ed astratta, dovendosi tener conto del contenuto della proposta e della sua idoneità a realizzare la causa concreta del concordato preventivo, individuabile nel superamento dello stato di crisi dell’imprenditore e nel soddisfacimento dei creditori; mentre rimane fermo il potere di verificare la fattibilità giuridica del concordato e quindi di esprimere un giudizio negativo in ordine all’ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, dovendosi tale controllo esercitare, rispetto alla relazione del professionista attestatore, sulla congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio, dal quale può comunque discostarsi, potendo direttamente accertare la sussistenza del predetto requisito (così anche Cass. 5653/2019); e così, si è precisato, il sindacato del giudice sulla fattibilità della proposta di concordato preventivo consiste nella verifica sia della compatibilità del piano con norme inderogabili (cd. fattibilità giuridica), sia della sussistenza di un’attitudine del medesimo piano a raggiungere gli obiettivi in esso prefissati (cd. fattibilità economica) (Cass. 7959/2017); la verifica ha pertanto per oggetto, con riguardo alla fattibilità economica, la sussistenza o meno di una assoluta, manifesta, non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (oltre a Cass. s.u. 1521/2013, Cass. 9061/2017, 5825/2018).

12. il terzo motivo è inammissibile; la corte ha, infatti, escluso il vizio di costituzione del giudice, nonostante la omessa indicazione di uno dei componenti del collegio (non relatore) prima inserito a verbale delle udienze camerali rispetto all’intestazione della sentenza redatta a scioglimento della riserva ivi assunta, facendo applicazione del consolidato principio, cui dare continuità, in virtù del quale “la sentenza, nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell’udienza collegiale di discussione, deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287-288 c.p.c., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza, e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante non quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima” (Cass. s.u. 11853/1991, Cass. s.u. 10526/1996; Cass. s.u. 118/1999); l’indirizzo seguito, confermato da tutta la giurisprudenza di legittimità successiva (così, tra le sezioni semplici, Cass. 3268/1995, 9531/1997, 4216/1999, 11516/1999, 14457/2000, 6961/2001, 6365/2002, 3258/2003, 6564/2006, 14112/2006, 19662/2006, 22497/2006, 2691/2010, 8136/2011, 4875/2015), evidenzia due aspetti su cui l’esercizio critico della censura ha omesso di declinarsi, vale a dire la natura giuridica di mera irregolarità della discordanza presente nell’intestazione, non conforme alle attestazioni dei pregressi verbali d’udienza e la mancata deduzione e offerta di prova di elementi contrari;

13. invero, la nullità della sentenza – e, più in generale, di qualsiasi provvedimento – può essere dichiarata solo quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che invece aveva assistito alla discussione della causa; dimostrazione che, in coerenza con il diritto vivente appena esplicitato, non può evincersi dalla sola omissione, nell’intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, quando esso sia stato invece riportato nei verbali delle precedenti udienze istruttorie collegiali e poi di finale discussione, in primo luogo perchè il difetto di autonoma efficacia probatoria dell’intestazione, meramente riproducendo essa i dati del verbale d’udienza, è constatazione e argomentazione giuridica su cui il ricorso non introduce (ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.) alcuna nuova considerazione rispetto a quelle già affrontate e bocciate nei numerosi precedenti citati;

14. in secondo luogo, il ricorrente non ha introdotto elementi di fatto nuovi, come riscontrato dalla corte, tali da introdurre il ragionevole e circostanziato dubbio di una divergenza reale nella composizione del collegio giudicante, quale riprodotto in sentenza rispetto a quello formatosi e verbalizzato come presente alle camere di consiglio con l’assunzione della riserva di deliberazione; ed anzi, come sottolineato nella pronuncia impugnata, proprio la circostanza – evidentemente accertata dal giudice di merito e qui non censurata – che il terzo giudice diverso, comparente nell’intestazione e non nel verbale, componeva ordinariamente il collegio fallimentare, avrebbe confermato, aggiungendosi così alla presunzione su cui s’imperniano i precedenti seguiti, il medesimo errore, “verosimilmente dovuto all’utilizzo di intestazioni già predisposte, da ritenersi ben più plausibile rispetto alla partecipazione alla Camera di consiglio di giudice diverso da quello risultante dal verbale” (pag. 17); si tratta di ratio decidendi complessa, non aggredita nemmeno nel suo presupposto fattuale e, come tale, sopravvissuta alla genericità della censura;

il ricorso va dunque rigettato; acclarata la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, con liquidazione come meglio da dispositivo; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 7.000, oltre ad Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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