Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14361 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 08/07/2020), n.14361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 19051-2015 proposto da:

F.M.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO DI MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in

persona del Ministro pro tempore, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

DI BELLUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso

i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 631/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/01/2015 R.G.N. 901/2011.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore:

Fatto

RILEVA

che:

con ricorso d’appello depositato il 9 settembre 2011 la sig.ra F.M.G. impugnò la sentenza del 10 marzo 2011, con la quale il giudice del lavoro di Belluno aveva respinto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 62/2010, relativa a sanzioni comminate per inadempimenti concernenti lavoro irregolare di cinque dipendenti (in violazione della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis e successive modificazioni); nel corso del giudizio di secondo grado la causa venne differita all’udienza del 15 ottobre 2014 per consentire alla parte appellata (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonchè Direzione Territoriale del Lavoro di Belluno) di inserire nel proprio fascicolo la produzione allegata originariamente in primo grado (documento n. 16, non presente materialmente nelle copie dello stesso fascicolo depositato all’atto della costituzione in appello);

la Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 631/2014, pubblicata il 13 gennaio 2015, rigettò l’interposto gravame, con conseguente conferma dell’impugnata pronuncia e con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese relative secondo grado del giudizio, liquidate in favore di parte appellante in complessivi Euro 6615,00;

avverso la pronuncia d’appello ha proposto ricorso per cassazione la sig.ra F.M.G. come da atto spedito per la notificazione il 10 luglio 2015, affidato a due motivi, cui hanno resistito la DIREZIONE PROVINCIALE del LAVORO di BELLUNO e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Avvocatura Generale dello Stato, giusta il controricorso, notificato mediante posta elettronica certificata del tre agosto 2015.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 ovvero omessa motivazione di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al secondo motivo di appello di cui alla pagina 10 del relativo ricorso, laddove l’impugnata sentenza nulla aveva detto in merito alla eccepita nullità dell’ordinanza ingiunzione opposta per mancanza della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 7. Nè, peraltro, il verbale d’ispezione congiunto della Direzione Provinciale del Lavoro, dell’I.N.A.I.L. e dell’I.N.P.S. poteva ritenersi in alcun modo sostitutivo della comunicazioni di avvio, mancandone qualsivoglia elemento costitutivo occorrente ai sensi di legge;

con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e l’errata applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale aveva omesso di valutare anche il quarto motivo di appello circa la insussistenza degli illeciti ascritti e l’infondatezza delle pretese sanzionatorie di cui all’opposta ordinanza ingiunzione, da annullare per insussistenza dei presunti illeciti ascritti. Di conseguenza, la ricorrente ha reiterato la contestazione dei fatti così come descritti nel verbale protocollato col n. 5268 del 7 aprile 2009 a conclusione degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale, in relazione al cantiere edile sito presso il (OMISSIS), e nella conseguente ordinanza, riguardo alla pretesa violazione della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, comma 2 circa la omessa comunicazione da parte datoriale al Centro per l’Impiego dell’assunzione dei lavoratori G., V., M., C. e Ce.. Infatti, il signor CE.Ad. era stato regolarmente assunto il 16 ottobre 2008 e provvisto di regolare copertura assicurativa, il sig. C. era stato regolarmente assunto dal 29 agosto 2008 con successiva proroga, come da documentazione all’uopo prodotta, per cui si trovava nel cantiere al solo fine di discutere una probabile riassunzione. Le comunicazioni di assunzioni dei signori G., V. e M. erano state inviate il giorno 26 febbraio 2009 al Centro per l’Impiego, quindi prima dell’inizio dell’ispezione. I predetti si trovavano in cantiere al solo scopo di visionare l’attività lavorativa svolta dal Ce., dovendo gli stessi iniziare a lavorare nello stesso cantiere a partire dal pomeriggio del medesimo giorno, ovvero dal giorno successivo, provvisti della regolare copertura assicurativa, come da documentazione comprovante già prodotta. Quanto all’asserita violazione del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2 in ordine alla mancata consegna all’atto dell’assunzione e prima dell’immissione al lavoro di copia della comunicazione dell’avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro, vi aveva diligentemente provveduto il sig. GA.Al. per i suddetti G., V., M., C. e CE., donde anche l’irrilevanza ai fini di una pretesa responsabilità della società Cosma S.r.l., di quanto verbalizzato con riguardo al fatto che gli stessi lavoratori non avessero con sè la documentazione. Si precisava, riguardo alla presunta violazione del la L. n. 12 del 2012, art. 3, comma 3, (occupazioni lavorative, nei giorni indicati nell’ordinanza ingiunzione, non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione), che ancor prima della data dell’ispezione i suddetti lavoratori non avevano svolto alcuna attività, come emergente documentalmente e come nell’atto impugnato non risultante alcunchè comprovato tale assunto. Infondata, altresì, doveva considerarsi la presunta ed insussistente violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 39 riguardante l’infedele registrazione sul libro unico del lavoro dei suddetti lavoratori e delle rispettive prestazioni, in quanto il preposto signor GA. aveva provveduto all’adempimento di tali registrazioni sempre con regolarità e fedelmente, mentre la Direzione Provinciale del Lavoro aveva omesso di fornire la prova in senso contrario nell’atto impugnato. La signora F., inoltre, aveva rilasciato procura notarile del 18 gennaio 2005 al signor Ga., persona qualificata e tecnicamente capace in ragione dell’esperienza maturata nel settore dell’assunzione di lavoratori subordinati, sicchè non poteva essere attribuzione soggettiva dei presunti fatti al soggetto erroneamente individuato come trasgressore;

tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese in base alle seguenti ragioni;

invero, la Corte territoriale con l’impugnata sentenza chiariva, in via preliminare, che l’appellante era stata chiamata a rispondere del contestato illecito amministrativo nella sua qualità di amministratrice unica della S.r.l. COSMA. Inoltre, richiamava la giurisprudenza di legittimità circa la specialità, rispetto alla disciplina ordinaria sul procedimento amministrativo, di quello regolato dalla L. n. 689 del 1981 (Cass. 26874 del 21 dicembre 2009: poichè per l’irrogazione delle sanzioni per l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria – cosiddetto “lavoro nero” -, previste dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3 conv. in L. 23 aprile 2002, n. 73, si applica il procedimento di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, non si osservano le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo L. 7 agosto 1990, n. 241, ex art. 7 le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al “minimum” prescritto dall’anzidetta normativa generale), non sussistendo, rispetto agli argomenti svolti a sostegno delle proprie tesi da parte appellante, alcuna diversa ragione per poter giustificare difformità rispetto alla succitata giurisprudenza. D’altra parte, l’esame dell’ordinanza ingiunzione consentiva di smentire l’assunto dell’appellante circa le carenze lamentate: il riferimento ai fatti oggetto di accertamento ispettivo ed il richiamo alla disciplina violata costituivano sufficienti elementi per consentire al destinatario di apprezzare il fondamento della pretesa sanzionatoria e quindi di proporre utilmente opposizione (citando Cass. lav. n. 3128 – 11/02/2010, secondo cui nell’ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l’autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall’intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell’intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinchè, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell’opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria.

Cfr. peraltro anche Cass. sez. un. civ. n. 27180 del 28/12/2007, secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di merito per vizio di motivazione – consistente nella inadeguata giustificazione del rigetto del motivo di impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione – non può limitarsi ad una generica censura, ma deve specificare quali ragioni fossero state addotte in sede amministrativa per contestare l’illecito e quali argomentazioni siano state indicate in sede di opposizione giurisdizionale. Ciò tenendo presente, alla luce della L. n. 689 del 1981, art. 18 che l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo ha la sola funzione di giustificarne la parte dispositiva e che tale motivazione si atteggia in modo diverso a seconda che nel ricorso amministrativo vengano indicati, da parte dell’interessato, fatti nuovi e diversi ovvero fatti già presi in considerazione nel verbale di accertamento: nel primo caso, il giudice è tenuto a prendere in esame tale allegazione, esponendo le ragioni del mancato accoglimento, mentre nel secondo è sufficiente una motivazione “per relationem”.

La Corte veneziana, inoltre, richiamava Cass. II civ. n. 11280 del 10/05/2010, secondo cui il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest’ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell’opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l’ordinanza-ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione – ovvero corredata di motivazione soltanto apparente – e non anche nell’ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l’eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell’opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso. V. peraltro in senso conforme Cass. II civ. n. 2959 del 16/02/2016);

secondo la Corte d’Appello, poi, la giurisprudenza richiamata dall’appellante in tema di esenzione da responsabilità dell’amministratore unico di società per il fatto del terzo non si attagliava caso in esame, laddove in ogni caso il preposto aveva agito come suo delegato, non venendo rescisso, in tal modo, il rapporto organico o rappresentativo rispetto alla società di cui era legale rappresentante la signora F.. Costei, infatti, a ragione era stata chiamata a rispondere. Nel caso di specie l’adempimento degli obblighi di legge – e le conseguenze di un eventuale inadempimento – in tema di assunzione di lavoratori subordinati era imputabile al datore di lavoro e, quindi, alla società, ed in ultima analisi direttamente al suo legale rappresentante, di modo che non si poneva neppure in tema di obbligo solidale, dal momento che l’atto di delega – in cui si sarebbe concretizzata la procura notarile richiamata – non spostava la riferibilità dell’atto in capo al soggetto titolato. Che dovesse considerarsi tale anche il legale rappresentante della società di capitali si evinceva dalla previsione normativa che aveva disciplinato tale obbligo, avuto riguardo al testo del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 4 bis. In ogni caso, secondo la Corte territoriale, anche a voler individuare in capo al soggetto incaricato un autonomo esercizio delle prerogative proprie del legale rappresentante – ossia del soggetto abilitato di cui alla citata disposizione di legge – non avrebbe mutato la conclusione, ma al più il diverso titolo in ragione del quale la legale rappresentante della società era chiamata a rispondere tenuto conto della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, (v. infatti il testo dell’art. 6, in tema di solidarietà, in vigore dal 15-12-1981:” “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione”). Sul punto la sentenza impugnata ricordava il principio di diritto affermato da Cass. 2 civ. n. 3879 del 12/03/2012: nel sistema introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell’illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un’entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl’illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d’imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dalla L. n. 689 cit., art. 6 il quale, richiedendo che l’illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell’ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l’ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell’interesse dell’ente.

Ad ogni modo, l’esame della procura notarile in atti evidenziava, secondo la Corte di merito, che il preposto GA. era stato investito di una serie di attribuzioni, ma nulla esplicitava con riguardo agli obblighi inerenti alla denuncia a fini tutori dei neoassunti, nè la sua abilitazione a tal proposito secondo le specifiche modalità introdotte con il D.I. 30 ottobre 2007 circa la trasmissione delle denunce con modalità telematiche tramite i canali telematici preordinati a tal fine.

Nel merito andava anche puntualizzato che in base alla disciplina sopra richiamata nella formulazione già vigente all’epoca dei fatti -modificata solo per i rapporti con la p.a. L. n. 183 del 2010, ex art. 5 – la denuncia doveva precedere (giorno antecedente) l’assunzione del neo dipendente (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1180:… In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti mediante documentazione avente data certa di trasmissione). Peraltro, in sede di accertamento ispettivo era stata verificata la presenza dei lavoratori indicati nell’ordinanza ingiunzione nei giorni in dettaglio specificati nel provvedimento, tenuto conto delle risultanze del registro presenze riportante i nominativi dei predetti in date anteriori a quella della rispettiva formale e solo apparentemente posteriore assunzione (per tutti il 26 febbraio 2009, giorno dell’accesso ispettivo, tranne che per C., assunto il giorno 16 febbraio). Le comunicazioni al Centro per l’Impiego inoltre risultavano essere state effettuate tra le ore 12.45 e le 13.12 (il 16 febbraio per C. e nessuna denuncia risultante per la posizione di CE., i cui rapporti risultavano cessati in epoca anteriore all’accertamento, quest’ultimo con riferimento al precedente rapporto cessato il 16 dicembre 2008, mentre per l’altro il 31 gennaio 2009, secondo quanto documentato dall’allegato 16, ossia l’estratto del libro unico del lavoro della Cosma). Nè aveva pregio l’eccezione formulata al fine di opporsi all’utilizzazione della documentazione già prodotta in primo grado da parte opposta – in assenza di rilievi circa la conformità e la ritualità delle produzioni di primo grado – avendo provveduto al suo deposito in appello la pubblica amministrazione interessata il 2 ottobre 2014, in tal modo documentando anche l’anzidetto allegato 16, all’uopo richiamando anche giurisprudenza;

da tanto, quindi, secondo la Corte territoriale, derivava l’infondatezza delle deduzioni di parte appellante, sia in relazione alla tempestività delle denuncia nei primi tre casi, sia con riferimento all’insussistenza di rapporto lavorativo negli altri due, senza che le istanze istruttorie potessero trovare accesso all’esito dei riscontri documentali sopra evidenziati. Nessun argomento, infine, era stato portato allo scopo di giustificare la lamentata misura non congrua della sanzione irrogata in assenza di critica alla decisione del primo giudicante;

pertanto, il primo motivo è palesemente inammissibile, oltre che infondato alla stregua di quanto per contro correttamente motivato in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 7 (inapplicabile in tema di sanzioni amministrative secondo la speciale disciplina dettata in materia soprattutto dalla L. n. 689 del 1981), laddove infatti non solo è mancata la riproduzione ex art. 366 c.p.c., n. 6 del motivo d’appello, per contro richiamato soltanto per relationem, ma irritualmente la censura è stata formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui testo nella specie ratione temporis applicabile, trattandosi di sentenza pubblicata nel gennaio 2015, riguarda esclusivamente l’omesso esame di fatto, in senso storico-fenomenico, decisivo, ossia quaestio facti, e non già quaestio juris, rilevante per contro a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3), laddove poi l’eventuale motivazione inferiore al minimo costituzionale occorrente ex art. 111 Cost. e ex art. 132 c.p.c., n. 4 – da escludersi comunque nella specie avuto riguardo alla completezza e alla coerenza logica delle succitate argomentazioni – come tale integrante error in procedendo va ritualmente denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in ogni caso univocamente in termini di nullità;

parimenti risulta inammissibile, in particolare per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il secondo motivo, visto che lo stesso la ricorrente non si è preoccupata di confutare specificamente, in diritto, le surriferite dettagliate argomentazioni poste a sostegno della sentenza qui impugnata, previo adeguato e congruo accertamento dei fatti di causa (insindacabile in sede di legittimità sub art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sulla scorta della documentazione prodotta da parte opposta – appellata, unitamente a quanto personalmente riscontrato dai pubblici ufficiali verbalizzanti in sede di accesso con il contestato accertamento ispettivo, con ogni conseguente efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., tanto con riferimento sia alla posizione della stessa F.M.G. (laddove tra l’altro il ricorso ha pure omesso di riportare, compiutamente ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il contenuto della procura notarile del 18 gennaio 2015 conferita al sig. GA., però giudicata carente dalla Corte di merito riguardo agli obblighi inerenti alla denuncia dei neoassunti e per quant’altro precisato sul punto a pag. 13 della sentenza d’appello), sia in ordine alla sussistenza dei vari rapporti di lavoro per i quali non risultavano trasmesse tempestive comunicazioni delle relative assunzioni al competente Servizio, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione), sicchè le contrarie deduzioni di parte ricorrente si riducono a mere ed apodittiche affermazioni, comunque irrilevanti ex cit. art. 360, n. 3, a fronte di quanto accertato e valutato dalla Corte di merito;

pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle relative spese;

atteso l’esito negativo dell’impugnazione, sussistono inoltre i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore della P.A. controricorrente, in Euro 5500,00 (cinquemilacinquecento/00) per compensi professionali oltre spese prenotate a debito come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA