Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14361 del 08/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26384/2015 proposto da:

M.M., P.C.R., C.R. (queste ultime

due costituitesi con ricorso successivo), elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato

SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentate e difese dall’avvocato LUISA

MAIORANO;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29 presso L’UFFICIO

RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO RISPOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 509/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 14 maggio 2015, la Corte di Appello di Salerno in riforma della decisione del primo giudice rigettava la domanda proposta da M.M., P.C.R. e C.R. (unitamente ad altri ricorrenti) nei confronti della Regione Campania ed intesa al riconoscimento del “reddito di cittadinanza” della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2, ex art. 2, comma 2, oltre accessori;

che per la cassazione di tale decisione propongono separati ricorsi la M. – affidato a tre motivi – e la P. unitamente alla C., fondato su due motivi;

che la Regione Campania resiste con controricorsi; che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

che: con il primo motivo di ricorso la M. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 217 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la Corte di Appello erroneamente non dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla Regione Campania perchè tardivo essendo stata la sentenza impugnata – pubblicata in data 10 maggio 2013 – notificata il 26 settembre 2013 mentre l’appello era stato notificato solo in data 17 febbraio 2015, ben oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c. e quello di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c.; con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in quanto la Corte di Appello aveva del tutto omesso di motivare sulla eccezione di inammissibilità del gravame perchè non rispondente al dettato del novellato art. 342 c.p.c., con conseguente nullità dell’impugnata sentenza; con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 332 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di Appello erroneamente disposto la rinotifica del gravame alla M. ex artt. 332, 324, 325 e 327 c.p.c., pur in presenza di una notifica nulla e/o inesistente;

che: con il primo motivo di ricorso la P. e la C. deducono le medesima censura di cui al secondo motivo del ricorso proposto dalla M. (violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); con il secondo motivo le ricorrenti ribadiscono l’inammissibilità dell’appello alla luce del citato art. 342 c.p.c., in quanto contenente la mera riproposizione di argomentazioni già svolte in primo grado e prive di collegamento funzionale con i passaggi argomentativi della sentenza appellata;

che il primo motivo del ricorso della M. è infondato in quanto l’appello nel rito del lavoro si propone, ai sensi dell’art. 434 c.p.c., comma 2, con ricorso depositato presso la Corte di Appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza sicchè la sua tempestività va valutata con riferimento al deposito del ricorso e non avendo riguardo alla notifica dell’atto di appello con pedissequo decreto ex art. 435 c.p.c., di fissazione dell’udienza di discussione; pertanto, nel caso in esame essendo stata pubblicata la sentenza del Tribunale in data 10 maggio 2005 l’appello depositato il 12 settembre 2013 – nel rispetto del termine semestrale di decadenza stabilito dall’art. 327 c.p.c. – era tempestivo;

che del pari infondato è il secondo motivo in considerazione della giurisprudenza di questa Corte per la quale la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame; in tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017; Cass. n. 23989 del 11/11/2014);

che, alla luce di tale principio il Collegio nell’esaminare la eccezione di inammissibilità dell’appello – sia pure implicitamente rigettata dalla Corte territoriale – la ritiene infondata in quanto il gravame proposto dalla Regione Campania si apre con una specifica censura alla sentenza di primo grado laddove afferma che il Giudicante aveva omesso ogni riferimento alla norma di interpretazione autentica introdotta dalla L.R. 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 208 e, quindi, prosegue evidenziando come la decisione impugnata non poteva essere condivisa alla luce di una ricostruzione del quadro normativo tendente ad inficiare nei suoi passaggi logico-giuridici la motivazione della decisione gravata, proponendone la riforma nel senso del rigetto della domanda delle ricorrenti;

che destituito di fondamento è anche il terzo motivo in quanto ben poteva essere disposta la rinotifica dell’appello ai sensi dell’art. 332 c.p.c., non essendo la stessa preclusa dalla scadenza del termine per impugnare, alla luce di quanto esposto in relazione al primo motivo (Cass. n. 6824 del 20/03/2010; Cass. n. 15477 del 10/08/2004);

che il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso della P. e della C. sono infondati per le medesime considerazioni sopra esposte con riferimento al secondo motivo del ricorso della M.; che, pertanto, entrambi i ricorsi vanno rigettati;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico delle ricorrenti e vengono liquidate come da dispositivo; che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente P.C.R., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi); diversamente non sono tenute al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo le ricorrenti M. e C. essendo state ammesse al gratuito patrocinio (Cass. 18523 del 2014).

PQM

 

La Corte, riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e condanna le ricorrenti alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento solo da parte della ricorrente P.C.R. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

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