Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14361 del 06/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 14361 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 15582-2007 proposto da:
PIERRO ISIDORO PRRSDR23B021469X, SCIUTO GIUSEPPE

SCTGPP16A02A028I,

elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CAMILLO SABATINI

150,

presso lo studio

dell’avvocato FALATO ANNIBALE, rappresentati e difesi
dall’avvocato ESPOSITO LUIGI;
– ricorrenti –

2013

contro

1172

SCHIAVI

CLOTILDE SCHCTL44B59G955Q,

elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 284,
presso lo studio dell’avvocato MIRANDA ANNA MARIA,

A

Data pubblicazione: 06/06/2013

che la rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

MIN I ECONOMIA FINANZE;
– intimato –

D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato ESPOSITO Luigi, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 2550/2006 della CORTE

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 25.10.1994 Isidoro
Pierro e Giuseppe Sciuto convenivano in giudizio, innan-

delle Finanze, chiedendo che venisse accertato, in loro
favore, l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del terrazzo di mq. 230, sovrastante il locale di loro
proprietà, sito in Cisterna, corso della Repubblica n. 151.
Esponevano che avevano acquistato la proprietà di detto
locale, nel 1969, da Raffaele Luiselli, deceduto nel 1981
senza lasciare eredi e deducendo che, dal 1969, avevano
avuto il possesso pieno ed ininterrotto di detto terrazzo.
L’amministrazione convenuta contestava la fondatezza
della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con atto depositato il 29.4.1996 inter , Teniva volontariamente in giudizio Clotilde Iannitelli assumendo di essere
proprietaria dell’appartamento al primo piano
dell’immobile di corso della Repubblica n. 151 al quale
era annesso detto terrazzo, acquistato unitamente
all’appartamento,dalla propria madre nel 1955 e poi venduto separatamente al Luiselli nel 1961; esponeva che il
terrazzo era stato sempre nel possesso della madre e di
essa intervenuta tanto che, nel 1968, aveva curato i lavori di straordinaria manutenzione dell’immobile; chiedeva, pertanto, che venisse accertato l’intervenuto ac-

1

zi al Tribunale di Roma, il Ministero dell’Economia e

quisto per usucapione del terrazzo, precisando che analoga domanda era stata proposta, nei confronti degli attori, dinanzi al Tribunale di Latina.

domande di entrambe le parti dichiarando interamente
compensate le spese del processo.
Avverso tale sentenza l’intervenuta (che, nel corso del
giudizio, assumeva il cognome Schiavi a seguito di
sentenza di riconoscimento di paternità) proponeva appello; contumaci gli appellati, con sentenza depositata il
29.5.2006, la Corte d’Appello d Roma, in accoglimento
dell’appello, dichiarava l’ acquisto per usucapione, da
parte di Clotilde Schiavi,della proprietà del terrazzo
comunicante con l’appartamento di proprietà della stessa
e compensava integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Osservava la Corte di merito:
la venditrice del terrazzo aveva conservato la totale disponibilità del bene alienato, considerato che l’unica via
di accesso al terrazzo era cost6iita dalla porta di comunicazione che si apriva sullo stesso appartamento di
proprietà dell’alienante; la stessa, nel 1986, aveva sostenuto i costi per l’integrale rifacimento della pavimentazione del terrazzo ed aveva utilizzato il terrazzo in
maniera continua; con sentenza 26.1.2004, passata in

2

Con sentenza 1 0 .3.2002 il Tribunale adito rigettava le

giudicato

tra

le

parti,

con

esclusione

dell’amministrazione finanziaria, il Tribunale di Latina
aveva accolto la domanda di usucapione avanzata dalla
Schiavi nel parallelo giudizio instaurato dalla medesima

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso Isidoro Pierro e Giuseppe Sciuto, formulando tre motivi
illustrati da successiva memoria.
Resiste con controricorso Clotilde Schiavi ( già Clotilde
Iannitelli).
Motivi della decisione
I ricorrenti deducono:
1)omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 1 dell’atto di
vendita, per Notaio Corbò, in data 1.12.1961, con cui la
madre di Clotilde Schiavi, Iannitelli Filomena, aveva
venduto a Raffaele Luiselli, suocero dei ricorrenti, il
terrazzo in questione, con la precisazione che su esso
spettava il diritto di sopraelevazione “sino all’altezza di
metri tre circa in modo da lasciare una piccola finestra
dell’ altezza di cm. 40, al massimo cm. 50, per tutta la
lunghezza delle finestre esistenti e che dà sul corridoio
dell’appartamento della venditrice”; secondo il tenore
letterale di tale pattuizione, doveva escludersi che, al
momento della vendita del terrazzo,esistesse la porta fi-

3

nei confronti del Pierro e dello Sciuto.

nestra di accesso dall’appartamento della venditrice al
terrazzo; la sua presenza sarebbe stata, peraltro, incompatibile con detto diritto di sopraelevazione; la Cor-

primo grado, laddove aveva affermato che, secondo il
primo giudice, Innitelli Filomena aveva posseduto il
terrazzo anche dopo la compravendita del 1961; il giudice di prime cure aveva, infatti, escluso che Schiavi Clotilde avesse fornito la prova del possesso per la necessaria durata ventennale, dovendosi presumere che la
venditrice, Iannitelli Filomena, a seguito della vendita,
del terrazzo con diritto di sopraelevazione, ne avesse avuto, inizialmente, una mera detenzione;
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1141
c.c.; a fronte della prova documentale, risultante dal
contratto di compravendita 1.12.1961, di un’iniziale situazione di mera detenzione del terrazzo, da parte di
Iannitelli Filomena,erroneamente la Corte territoriale
aveva applicato, ex art. 1141,1° co., la presunzione di
possesso in favore di Iannitelli Filomena e di Schiavi
Clotilde, né poteva ravvisarsi un inequivoco comportamento possessorio nel rifacimento, nel 1986, della pavimentazione del terrazzo, posto che gli atti di tolleranza,
ex art. 1144 c.c., non possono determinare l’acquisto del
possesso; i giudici di appello avevano omesso, inoltre, di

4

te territoriale aveva, inoltre, travisato la sentenza di

valutare, in violazione dell’art. 1141, 2° co. c.c., che
l’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplicé atto di volizione interna, ma deve e-

dalla resistente ed, anzi, la prova che, alla morte di
Raffaele Luiselli, Pierro Isidoro e Sciuto Giuseppe avessero continuato a possedere il terrazzo, era data dalla
circostanza
l’effettivo

che Clotilde Sciavi, ignorava che fosse
proprietario del terrazzo( Amministrazione

economia e finanze)quanto meno sino alla data
dell’intervento svolto in primo grado;
3)contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio, avendo la Corte d’Appello argomentato la decisione, richiamando la sentenza del Tribunale di Latina del 26.1.1994, che aveva accolto la
domanda di usucapione del terrazzo, avanzata da
Schiavi Clotilde nei confronti di Pierro Isidoro e Sciuto
Giuseppe, non tenendo conto che il terrazzo stesso era
nella possidenza dello Stato Iiàliano, divenutone proprietari a norma dell’art. 586 c.c., dal 17.12.1981( data del
decesso di Raffaele Luiselli), stante l’espressa rinuncia
da parte di tutti gli eredi chiamati alla successione, ivi
compresi essi ricorrenti;la definizione del conflitto tra i
richiedenti il riconoscimento del diritto di usucapione
sul terrazzo, non poteva, quindi, prescindere dal raffron-

5

strinsecarsi in una manifestazione esteriore, non provata

to con il diritto dominicale vantato dallo Stato, nei cui
confronti soltanto l’eventuale accoglimento della domanda di usucapione poteva produrre effetti.

La controricorrente ha eccepito, nei riguardi dei ricorrenti, il giudicato della sentenza del Tribunale di Latina
n. 2384/04, depositata il 9.11.2004; come pure evidenziato con la sentenza impugnata, il tribunale di Latina,
in accoglimento della domanda avanzata dalla Schiavi
nei confronti di Sciuto Giuseppe e Pierro Isidoro, ha,
infatti, dichiarato che la Schiavi “ha acquistato per usucapione il terrazzo in questione, con relativi diritti,
comunicante con l’abitazione della predetta”.
L’esame dei motivi di ricorso è, quindi, precluso, considerato che il giudicato relativo alla citata sentenza del
Tribunale di Latina n. 2384/04, copre le questioni sollevate con i motivi stessi, dando atto, in particolare, sulla
base di accertamenti in fatto e documentali, non contestati dai convenuti, che Schiavi Clotilde e la di lei madre avevano goduto in via esclusiva, “perlomeno nel ventennio precedente alla instaurazione del giudizio”, del
terrazzo in questione “cui si accedeva e si accede elusivamente attraverso l’appartamento della Schiavi”, accesso che, essendo rimasto immutato nel tempo, escludeva
che altre persone avessero potuto usufruire dello spazio

6

Il ricorso è infondato.

adibito a terrazzo.
Quanto al Ministero dell’economia e delle Finanze, il
Collegio rileva, di ufficio, il giudicato formatosi sulla

del Tribunale di Latina, in forza della sentenza della
Corte di Appello di Roma, depositata il 29.5.2006, essendo stata la stessa impugnata con ricorso per cassazione solo dal Pierro e dallo Sciuto ma non da detto Ministero. Giova rammentare il principio affermato da questa Corte secondo cui il vincolo derivante dal giudicato
non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico,
ma è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, mirando ad evitare la formazione di giudicati
contrastanti, conformemente al principio del ” ne bis in
idem”, sussistendo, inoltre, l’interesse pubblico ad eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche attraverso
la stabilità della decisione( Cass. n. 8379/2009; n.
1215/2011).
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in
E 4.700,00 di cui E 200,00 per esborsi oltre accessori di

7

medesima questione giuridica oggetto di detta sentenza

legge.

Così deciso in Roma il 22.4.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA