Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14360 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 30/06/2011), n.14360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – est. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA QUALE INCORPORANTE DI COOPERCREDITO

SPA, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11 presso lo

studio dell’avvocato BRANDA GIANCARLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 27/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2 011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GABRIELE ESCALAR per delega Avv.

BRANDA GIANCARLA, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato FABRIZIO URBANI NERI, che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello della Banca Nazionale del Lavoro nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che l’agevolazione richiesta sulla imposta ipotecaria e stabilita dal D.P.R. n. 601 del 1973, era venuta meno con l’abrogazione della norma alla data di emissione del decreto ingiuntivo e che il precedente art. 15 non era applicabile non essendo l’operazione di finanziamento a medio termine Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un complesso motivo la Banca; l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Con l’unico motivo deducendo violazione degli artt. 15 e 16 citati la contribuente deduce che agevolazione spetta in base alla data del contratto, anteriore alla abrogazione dell’art. 16 e non a quella del decreto ingiuntivo, inoltre l’agevolazione prevista dall’art. 16 si applica ai finanziamenti di qualunque durata.

Il motivo è fondato.

Va premesso che l’agevolazione ex art. 15, comma 1, citato trova applicazione anche per le ipoteche che trovano la fonte in un atto giudiziario relativo ad un finanziamento a medio lungo termine di cui alla citata norma, come conferma Cass. 15840/08 “L’agevolazione tributaria, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 17, per le operazioni di credito a medio e lungo termine, consistente nel pagamento della sola imposta sostitutiva, include non solo le ipoteche convenzionali o legali, ma anche l’ipoteca iscritta sulla base di un provvedimento giudiziale emesso in relazione alle operazioni di credito rientranti tra quelle coperte da detta imposta sostitutiva; tale ipoteca, infatti, non integra un atto giudiziario (come tale escluso dall’agevolazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. citato), ma trova in esso soltanto la fonte. “Nello stesso senso 4958/2002.

L’abrogazione dell’art. 16, n. 4, credito alla cooperazione, che fonda la decisione della sentenza impugnata, ha effetto, secondo la previsione della L. n. 146 del 1998, art. 7, solo per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore dall’entrata in vigore della legge medesima, mentre il contratto in questione fu stipulato nel 1990. Va anche rilevato che l’agevolazione di cui all’art. 16 si applica per espressa previsione della norma di finanziamenti di qualunque durata.

Consegue che la sentenza impugnata che ha falsamente applicato la norma abrogatrice della agevolazione va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, quelle dei giudizi di merito vanno compensate attese le incertezze della giurisprudenza di merito sulla questione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro mille per onorario oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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