Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14360 del 14/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 14/07/2016), n.14360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25926-2013 proposto da:

EDILIZIA BRASILIA DEL TOSTO ILIO E C SRL (OMISSIS), in persona del

suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra C.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO CAPPONI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FLAVIO MUSTO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PAM PANORAMA SPA, in persona del presidente del Consiglio di

Amministrazione dott. D.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato NATALE

IRTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLA

CARAMELLA, FRANCESCO CARLI giusta procura speciale notarile;

– controricorrente –

e contro

D.T.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 798/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato FLAVIO MUSTO;

udito l’Avvocato MARCO RUSSO per delega;

udito l’Avvocato FRANCESCO CARLI;

udito l’Avvocato FRANCESCO ARNAUD per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l’inammissibilita’ in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con contratto del 24 giugno 1986 Edilizia Brasilia s.n.c. – ora Edilizia Brasilia di D.T.I. e C. Srl – concedeva in locazione a CO.VE.AL. Commercio Alimentari Srl il piano terra di un immobile di sua proprieta’ sito in (OMISSIS), ad uso commerciale, includendo le parti nel contratto, all’art. 20, una clausola compromissoria devolvente le controversie di origine contrattuale a un collegio di tre arbitri. Successivamente, con atto del 18 dicembre 1986 intitolato “Atto di transazione”, le parti pattuivano che, nel caso che il conduttore detenesse l’immobile dopo la cessazione degli effetti del contratto, avrebbe dovuto risarcire al locatore il danno per l’occupazione senza titolo con “l’indennita’ ragguagliata al canone di mercato al momento della cessazione” e avrebbe dovuto altresi’ corrispondergli, a decorrere dalla data della diffida al rilascio, una penale di cui si indicava come determinare l’importo e per la quale si stabiliva che l’eventuale controversia ad essa attinente non sarebbe stata devoluta agli arbitri ex art. 20 del contratto locatizio.

Nel corso degli anni subentrarono come conduttrici varie societa’, fino a che, quando era divenuta conduttrice Superal T Srl, Edilizia Brasilia si avvaleva di una clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 14 del contratto, comunicando alla conduttrice tale sua volonta’ con raccomandata spedita il 7 novembre 1994 e ricevuta l’8 novembre. Poiche’ la conduttrice resisteva, Edilizia Brasilia avviava il procedimento arbitrale per l’accertamento della risoluzione di diritto del contratto a decorrere dall’8 novembre 1994 e per le conseguenti condanne di controparte al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo.

Il 20 maggio 1996 il collegio arbitrale emetteva il lodo, che dichiarava l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto e condannava la conduttrice al rilascio e al risarcimento del danno per detenzione senza titolo. A proposito del risarcimento, dopo avere valutato eccessiva la quantificazione addotta da Edilizia Brasilia (600 milioni di lire all’anno) e rilevato che il canone locatizio era di 25 milioni di lire al mese, il collegio arbitrale stabiliva la condanna per risarcimento “dei danni derivanti dall’occupazione sine titulo”, liquidandoli in 300 milioni di Lire per anno di detenzione a decorrere dall’8 novembre 1994, detratto quanto gia’ corrisposto dalla soccombente, oltre a interessi al tasso legale sempre dall’8 novembre 1994 fino al soddisfo “ed oltre alle indennita’ mensili di L. 25.000.000 eventualmente maturande fino all’effettivo rilascio”.

Nell’ambito, allora, di un giudizio instaurato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di L’Aquila da PAM S.p.A. (ora Panorama PAM S.p.A., subentrata nel 1998 a S.F.I. Srl, gia’ uperal T Srl) per proporre domande in questa sede non rilevanti, Edilizia Brasilia, a titolo di domanda riconvenzionale, chiedeva la condanna della controparte al risarcimento del danno da tardivo rilascio dell’immobile – il rilascio era in effetti avvenuto il 4 agosto 1998, a mezzo di esecuzione forzata – per un importo di Euro 2.631.320, in forza della penale, che adduceva ricoprire il maggior danno che costituisce la seconda parte dell’art. 1591 c.c..

Con sentenza parziale n. 459/2006 il Tribunale separava la causa vedente tale domanda riconvenzionale dalla causa relativa alle altre domande; successivamente, con sentenza definitiva n. 573/2012, accoglieva la domanda riconvenzionale pur riducendo il quantum, e condannava quindi PAM a pagare a Edilizia Brasilia Euro 4.344.286,74 (di cui Euro 1.870.182,16 a titolo di penale contrattuale e Euro 2.474.104,74 a titolo di interessi fino al 31 ottobre 2008) oltre a Iva per l’importo di Euro 521.000 e agli interessi sulla penale dal 1 novembre 2008 al saldo e sull’Iva dal 2 gennaio 2000.

Sia la sentenza parziale (che in motivazione aveva trattato anche la questione della domanda riconvenzionale) sia la sentenza definitiva furono oggetto di tempestivo appello da parte di PAM, cui Edilizia Brasilia resisteva. Con sentenza del 16 luglio-26 agosto 2013 la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva l’impugnazione, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale di Edilizia Brasilia e pertanto revocando ogni condanna della sua controparte.

2. Ha presentato ricorso Edilizia Brasilia, sulla base di cinque motivi, da cui si difende con controricorso PAM Panorama S.p.A., chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Hanno depositato memoria entrambe le parti ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso e’ infondato.

3.1 Per meglio comprendere i cinque motivi del ricorso, e’ il caso di sintetizzare, in premessa, quello che e’ stato ritenuto dalla Corte d’appello di L’Aquila.

Avendo PAM, tra l’altro, eccepito la preclusione della operativita’ della penale contrattuale per effetto del giudicato formatosi sul lodo arbitrale, che avrebbe incluso anch’essa, la corte territoriale da’ atto che il giudice di prime cure aveva rigettato l’eccezione affermando che “gli arbitri avevano preso in considerazione esclusivamente il profilo di danno contemplato nel primo periodo dell’art. 1591 c.c.” e che, nel caso in esame, oltre ad avere coperto il dedotto, il giudicato non avrebbe potuto coprire il deducibile, cioe’ il maggior danno di cui al secondo periodo del suddetto art., poiche’ nella penale le parti avevano espressamente escluso la competenza su di essa degli arbitri.

Esamina allora il giudice d’appello la motivazione del lodo, giungendo a ritenere che erano state oggetto della condanna al risarcimento “due distinte voci di danno per il ritardo nella riconsegna dell’immobile: a) L. 300.000.000 per ciascun anno di detenzione, quale “canone annuo massimo desumibile dal valore dell’immobile” che “la societa’ proprietaria avrebbe senz’altro ottenuto dal nuovo conduttore”…; b) oltre l’indennita’ mensile di L. 25.000.000, il tutto dalla data del 8/11/1994 fino all’effettivo rilascio”. Quindi “il Collegio, pur in assenza di una specifica richiesta della locatrice, ha riconosciuto e liquidato in suo favore non solo il canone dovuto fino alla riconsegna del bene (nella misura mensile di L. 25.000.000, ai sensi dell’art. 1591 c.c., prima parte) ma anche il c.d. maggior danno, di cui alla seconda parte dell’art. 1591 c.c. (L. 300.000.000 annui, ragguagliato all’ulteriore canone di locazione ritraibile dalla locazione a terzi dell’immobile nel periodo della mora)”.

A questo punto la corte territoriale, dopo avere ritenuto sussistente tale travalicamento da parte del collegio arbitrale dei confini del mandato, rileva che il lodo non fu impugnato “sulla misura del risarcimento del danno” ed e’ passato in giudicato, venendo poi eseguito da PAM. Conclude pertanto che, proprio perche’ Edilizia Brasilia “non ha impugnato il lodo per incompetenza degli arbitri a statuire sulla penale contrattuale ed anzi ne ha accettato l’esecuzione” dalla controparte ricevendo cosi’ anche il maggior danno da ritardo nel rilascio, “sebbene calcolato in misura diversa rispetto a quanto stabilito con la penale contrattuale”, la domanda riconvenzionale e’ preclusa dal giudicato, un’ulteriore liquidazione della penale costituendo “un’inammissibile duplicazione del medesimo danno da ritardo gia’ riconosciuto e liquidato”, cosi’ violando l’art. 2909 c.c.. Di qui l’inammissibilita’ della domanda riconvenzionale.

3.2 Prima di illustrare i motivi del ricorso la ricorrente dichiara di avere, con atto di citazione notificato il 15 ottobre 2013, proposto avverso alla stessa sentenza che qui impugna domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 per errore di fatto del giudice d’appello. Quest’ultimo avrebbe travisato il contenuto del lodo passato in giudicato ritenendo che in esso vi sia condanna al risarcimento – e quindi copertura al riguardo – sia per il danno di cui alla prima parte sia per il danno di cui alla seconda parte dell’art. 1591 c.c.. Ad avviso della ricorrente, invece, oggetto del lodo sarebbe stato esclusivamente il danno cui attiene la prima parte dell’art., ovvero una sola voce di danno. Il giudizio di revocazione e’ stato incardinato presso la Corte d’appello di L’Aquila come n. 1253/2013 R.G., con fissazione della prima udienza al 1 aprile 2014.

Nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., poi, la ricorrente ha dichiarato che la causa e’ pendente tuttora, e che l’udienza per la precisazione delle conclusioni e’ stata fissata al 16 gennaio 2018.

3.3 Il primo motivo, allora, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e/o n. 3, denuncia la violazione del giudicato formatosi nel lodo del 20 maggio 1996 per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 324 e 824 bis c.p.c..

Osserva la ricorrente che, dopo un antecedente periodo di incertezza interpretativa sul valore del lodo tra negoziale e giurisdizionale, l’art. 824 bis c.p.c. gli ha chiaramente conferito efficacia di sentenza giurisdizionale, per cui puo’ formare giudicato. Ed e’ invalida la sentenza che contrasta con un giudicato, il quale e’ assimilabile agli elementi normativi, per cui il giudice di legittimita’ puo’ accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena ed espletando accertamenti anche di fatto (S.U. 2007/24664).

Il lodo in questione riguarderebbe una sola voce di danno, quello risarcito con 25 milioni di lire mensili, e cioe’ il danno di cui alla prima parte dell’art. 1591 c.c.: non quindi due voci di danno come ha ritenuto il giudice d’appello. Il lodo e’ divenuto giudicato, respinte le impugnazioni di PAM, a seguito della sentenza Cass. n. 2184/2000, e il contrasto tra il lodo stesso e la sentenza impugnata sarebbe percepibile dalla mera lettura del lodo, del quale la ricorrente trascrive pure la motivazione sul punto.

Avrebbe inoltre errato la corte territoriale nel ritenere che la supposta seconda voce di danno sarebbe stata riconosciuta dal lodo a decorrere dall’8 novembre 1994 fino al rilascio dell’immobile: essa varrebbe invece solo per il periodo successivo alla condanna al rilascio e sino a quest’ultimo, perche’ l’espressione “eventualmente maturande” in riferimento alle mensilita’ riguarderebbe il mancato ottemperamento dell’ordine di rilascio emesso nel lodo.

Il motivo e’ infondato. Non e’ discutibile che nella cognizione del giudice di legittimita’ rientri anche la interpretazione del giudicato esterno, dovendosi assimilare quest’ultimo, ai fini appunto della interpretazione, agli elementi normativi (oltre a S.U. 28 novembre 2007 n. 24664, invocata dalla ricorrente, v. Cass. sez. lav. 5 febbraio 2008 n. 2732 e Cass. sez. lav. 30 aprile 2010 n. 105372; sulla stessa tematica cfr. pure S.U. 9 maggio 2008 n. 11501, Cass. sez. 1, 5 ottobre 2009 n. 21200 e Cass. sez. 6-1, ord. 6 giugno 2011 n. 12159). Cio’ non toglie che una interpretazione giuridica ontologicamente non coincide con la percezione fattuale di quel che e’ oggetto di conoscenza. E nel caso in cui quel che si discute non e’ una interpretazione giuridica, bensi’ la percezione di un fatto, la verifica della correttezza della cognizione del giudice di merito si colloca ancora a priori rispetto ai presupposti dell’intervento del giudice di legittimita’, in quanto e’ riconducibile al profilo revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4. La consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ben chiarito il discrimen tra l’errore percettivo – che permane in un ambito di oggettivita’ fattuale – e l’errore valutativo che gia’ concerne l’interferenza del diritto nel fatto -, riconoscendo che se il giudice e’ incorso in una falsa percezione della realta’ e’ configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi appunto dell’art. 395 c.p.c., n. 4, (cfr. p. es. Cass. sez. 3, 27 luglio 2005 n. 15672, Cass. sez. 3, 18 gennaio 2006 n. 830, Cass. sez. 3, 2 marzo 2006 n. 4660, S.U. 20 giugno 2006 n. 14100, Cass. sez. 3, 25 agosto 2006 n. 18498). Soltanto se, poi, dopo l’esatta percezione del fatto, il giudice di merito ne trae le conseguenze in termini di interpretazione giuridica, si giunge, appunto, a un ulteriore stadio di verifica dell’esattezza o meno dell’applicazione del dettato normativo, indubbiamente rientrante nella cognizione del giudice di legittimita’.

Quel che si lamenta nel motivo in esame e’, invero, un errore di percezione da parte del giudice di merito del contenuto del lodo nel senso della compresenza in esso di due voci di danno, rispettivamente la voce di cui alla prima parte e la voce di cui alla seconda parte dell’art. 1591 c.c.. Lo ammette chiaramente la ricorrente laddove, come sopra si e’ visto, adduce che il contrasto tra il lodo stesso e la sentenza impugnata emergerebbe dalla mera lettura del lodo (ricorso, pagina 22: la voce di danno di cui al primo periodo dell’art. 1591 c.c. e’ “l’unica posta risarcitoria riconosciuta dal Lodo, come si evince chiaramente dalla lettura della sua parte motiva” a pagina 41; a conferma, come nota a pie’ pagina n. 5, viene trascritta quella che la ricorrente definisce “la motivazione del Lodo sul tema del risarcimento del danno” e che dichiara di trarre dalle pagine 40-41 del lodo stesso). Oggetto della denuncia perche’ affetta da erroneita’ e’ proprio, allora, l’acquisizione mediante lettura del contenuto del lodo, ovvero – si ripete – la sua percezione sensoriale, e non trattandosi invece di una sua interpretazione, ne’ tantomeno, ovviamente, di una violazione di legge.

Si tratta, allora, dell’oggetto di una verifica ex art. 395 c.p.c., n. 4, come d’altronde (si nota meramente ad abundantiam) ancora la stessa ricorrente ha ammesso, per cosi’ dire, per facta condudentia, immediatamente impugnando per revocatoria la sentenza in questione. Il fatto poi che, ex art. 398 c.p.c., la proposizione di una domanda di revocazione non sia incompatibile con la ricorribilita’ per cassazione avverso la stessa pronuncia non significa, ovviamente, che anche dinanzi al giudice di legittimita’ siano proponibili doglianze riconducibili all’art. 395 c.p.c.. Nel caso di specie, l’illustrazione del motivo lascia intendere chiaramente che, rubricandolo come violazione del giudicato, la ricorrente ha tentato di schermare quello che ne e’ l’effettiva sostanza, ovvero la censura di una percezione ad avviso della ricorrente erronea del contenuto del giudicato stesso su un piano nettamente e puramente fattuale: il giudice di merito ha percepito due voci di danno nel lodo, laddove ve ne sarebbe una sola.

Nel momento stesso, poi, in cui censura la sentenza per avere ritenuto che nel lodo siano state considerate due voci di danno, il motivo logicamente assorbe esso stesso la ulteriore sua parte, secondo la quale erroneamente la seconda voce di danno sarebbe stata riconosciuta solo per il periodo successivo alla condanna al rilascio, e non, come ritenuto dal giudice d’appello, gia’ a partire dall’8 novembre 1994. Ma anche qualora non si ritenga che la prima parte del motivo ne assorba la seconda, non puo’ non constatarsi che anche la seconda adduce un errore revocatorio, ovvero un ulteriore fraintendimento del contenuto del lodo. Infatti la stessa ricorrente equipara le due doglianze, laddove asserisce che “tali errori interpretativi” hanno portato giudice d’appello “ad affermare, in chiaro contrasto con il contenuto vincolante del Lodo”, che l’attuale ricorrente aveva gia’ avuto risarcimento del maggior danno di cui al secondo periodo dell’art. 1591 c.c..

In conclusione il primo motivo e’ da qualificarsi globalmente come una replica dell’azione revocatoria inammissibilmente effettuata in sede di legittimita’.

3.4 Il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c..

Adduce il ricorrente che, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che la sentenza che ha disatteso il lodo sia, per la natura privatistica di quest’ultimo, ricorribile per cassazione per contrarieta’ al contenuto di un contratto e non per violazione di giudicato, sarebbe stato violato il principio in claris non fit interpretatio di cui all’art. 1362 c.c. – perche’ il lodo riguarda inequivocabilmente una sola voce di danno -, e sarebbero stati violati altresi’ gli artt. 1363 e 1367 c.c..

A parte che, come la stessa ricorrente ha richiamato, l’incertezza interpretativa sulla natura del lodo e’ stata sciolta direttamente dal legislatore con l’introduzione dell’art. 824 bis c.p.c., il giudice d’appello non ha affatto negato che il lodo abbia efficacia di giudicato, e anzi ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dell’attuale ricorrente proprio perche’ riguardante un oggetto gia’ coperto da tale giudicato (inequivoca e’ la corte territoriale a pagina 26 della sua motivazione: “l’accoglimento della domanda riconvenzionale risulta precluso dal giudicato formatosi sul lodo e non puo’ chiedersi l’ulteriore liquidazione della penale, pena un’inammissibile duplicazione del medesimo danno da ritardo gia’ riconosciuto e liquidato, in violazione dell’art. 2909 c.c.”; cosi’ viene spiegata la successiva dichiarazione di inammissibilita’ della domanda riconvenzionale al capo 2 del dispositivo). Ne’, si nota meramente ad abundantiam, il motivo gode di specificita’, in quanto non indica dove il giudice d’appello avrebbe reputato non dotato di efficacia di giudicato il lodo (e quindi anche dove attingerebbe il suo interesse a proporre la doglianza). Risulta pertanto una censura del tutto priva di consistenza.

3.5 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo e controverso, ovvero “il fatto che il Collegio aveva disposto il risarcimento in favore della locatrice di una sola voce di danno”, cioe’ quella attinente alla prima parte dell’art. 1591 c.c..

Analogamente al precedente motivo, questa doglianza e’ in conclamato contrasto con il contenuto della sentenza impugnata. Se il motivo precedente, infatti, ha attribuito al giudice d’appello l’avere ritenuto negoziale la sostanza del lodo, questo, a ben guardare, attribuisce al giudice d’appello di avere omesso di considerare che cosa aveva disposto nel lodo il collegio arbitrale a proposito del risarcimento dei danni. La corte territoriale indubitabilmente ha considerato cio’, anche se sulla base di una percezione del contenuto del lodo che, ad avviso della ricorrente, integra un travisamento perche’ riscontra compresenti nel lodo due voci di danno invece di una. Come non e’ possibile “immutare” in violazione di giudicato un preteso errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4 affinche’ sia oggetto di cognizione da parte del giudice di legittimita’, parimenti non e’ possibile veicolarlo come vizio motivazionale, denunciando come omesso un accertamento che omesso non e’ stato, bensi’ ha dato luogo a un esito non condiviso da chi impugna per erronea percezione della sua radice fattuale (v. pagina 25 della motivazione della sentenza). Per di piu’, la stessa ricorrente, proprio con il primo motivo, aveva dato atto della presenza dell’accertamento nella sentenza della corte territoriale. Anche questo motivo, quindi, risulta del tutto privo di pregio.

3.6 Il quarto motivo e’ rubricato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ancora come denuncia di omesso esame di fatto decisivo e controverso, ma si concretizza, in realta’, in un affastellamento di varie doglianze.

Adduce la ricorrente, in primo luogo, che la corte territoriale ha accolto l’appello di PAM anche sul presupposto della mancata impugnazione del lodo da parte di Edilizia Brasilia; sarebbe stata omessa, pero’, la considerazione del contenuto del lodo e della materia sottoposta agli arbitri.

Questa doglianza, come i due motivi precedenti, contraddice quanto emerge ictu oculi dalla sentenza impugnata e quanto la stessa ricorrente ha in sostanza riconosciuto con il primo motivo.

Aggiunge la ricorrente, poi, che nell’atto aggiuntivo del 18 dicembre 1986 era stata espressamente esclusa la competenza arbitrale per il danno di cui alla seconda parte dell’art. 1591 c.c., per cui sarebbe abnorme pretendere che la parte impugni il lodo visto che l’oggetto di questo era “giuridicamente impossibile” perche’ al riguardo il collegio arbitrale “era privo del potere di statuire”.

Si tratta, a tacer d’altro, di un argomento del tutto inconsistente, poiche’ proprio la violazione dei limiti della loro competenza operata dagli arbitri e’ una delle fattispecie giustificative la impugnazione del lodo (art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4).

Oltre a cio’, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe omesso di valutare che il collegio arbitrale “non poteva pronunciarsi, ne’ lo ha fatto, sulla penale”.

Viene cosi’ presentato un ulteriore argomento insostenibile, ancora una volta per conclamato contrasto con il contenuto della motivazione dell’impugnata sentenza, nella quale si argomenta proprio sul fatto che l’attuale ricorrente “non ha impugnato il lodo per incompetenza degli arbitri sulla penale contrattuale” (pagina 26) cosi’ confutando la posizione assunta dal giudice di primo grado la quale (pagina 25) si era fondata appunto sulla esclusione della possibilita’ di impugnare davanti agli arbitri ogni questione relativa alla penale (“nella citata penale le parti avevano espressamente escluso la possibilita’ di azionarne il contenuto dinanzi agli arbitri”).

Adduce poi la ricorrente che, “ammessa e non concessa l’invasione della competenza del giudice ordinario”, la penale non avrebbe potuto essere richiesta “in pendenza del contratto di locazione, e quindi nel giudizio arbitrale” perche’ “la condizione per poterla far valere era subordinata ad un evento futuro e incerto”, cioe’ il mancato rilascio dell’immobile entro il termine assegnato alla conduttrice dal collegio arbitrale.

A tacer d’altro, non si vede come possa qualificarsi vizio motivazionale una simile argomentazione, che, peraltro, attiene sempre, a ben guardare, alla percezione del contenuto del lodo che la corte territoriale ha assunto.

Ancora, adduce la ricorrente che gli arbitri non avrebbero esorbitato dalla loro competenza, per cui non si comprenderebbe quali punti del lodo avrebbe dovuto impugnare Edilizia Brasilia: ulteriore argomento che non e’ in alcun modo qualificabile come vizio di motivazione della sentenza impugnata, tenuto conto anche del fatto che, nella presente causa, e’ applicabile l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente.

Questo disordinato motivo si completa con una discesa sul piano puramente fattuale, richiamando la ricorrente la sua corrispondenza con PAM come prova del fatto che PAM non avrebbe mai riconosciuto la penale, ne’ tanto meno avrebbe mai riconosciuto di averla pagata; e pure dalla c.t.u. svolta in primo grado risulterebbe l’assolvimento da parte di PAM soltanto del danno di cui alla prima parte dell’art. 1591 c.c.. Si tratta di argomentazioni in questa sede ictu oculi inammissibili.

Sotto nessuno dei suoi molteplici profili, in conclusione, il quarto motivo merita accoglimento.

3.7 Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1591 c.c..

Adduce Edilizia Brasilia di avere ottenuto da controparte solo l’importo risarcitorio di cui alla prima parte dell’art. 1591 c.c., per cui illegittima sarebbe la sentenza laddove nega il risarcimento del danno di cui alla seconda parte dell’art., che cosi’ viene violato.

Non e’ agevole comprendere come quello che e’ un asserto puramente fattuale (mancato risarcimento completo del danno) possa integrare una violazione di legge. In realta’, anche in questo motivo si ripropone ancora, pur cercando di schermarla come violazione dell’art. 1591 c.c., la questione revocatoria, adducendo in sostanza che la corte territoriale non avrebbe dovuto percepire nel lodo la condanna anche al risarcimento del maggior danno di cui alla seconda parte dell’art. 1591 c.c.. Si rimanda pertanto a quanto osservato a proposito del primo motivo sulla improponibilita’ in questa sede di un preteso siffatto errore.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 18.000, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA