Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1436 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M., elett.te dom.to in Milano, via B. Cellini n. 3,

presso lo studio dell’avv. SAVIA Orazio Salvatore, dal quale e’

rappresentato e difeso, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 15/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione ad istanze di rimborso per IRAP versata per gli anni 2003 e 2004. L’intimata Amministrazione non ha svolto difese. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto sussistente il presupposto per l’applicabilita’ dell’IRAP e pone il quesito “se sia legittimo negare il rimborso IRAP ad un autonomo che non ha dipendenti, non ha collaboratori continuati e continuativi, non ha lavoratori a progetto, non ha lavoratori occasionali, ed utilizzando come struttura rilevante per l’esercizio dell’attivita’ unicamente l’autovettura (non essendo materialmente possibile fare l’agente di commercio viaggiando in tram)”.

Il motivo e’ inammissibile in quanto il quesito che lo correda e’ sostanzialmente inconferente rispetto alla ratio della decisione cosi’ che la risposta al medesimo non avrebbe alcun effetto sulla decisione della causa.

La Commissione Tributaria Regionale, invero, ha fondato il suo giudizio circa la sussistenza di un’autonoma organizzazione soprattutto su due elementi: “Ha notevole incidenza delle componenti economiche e strutturali, evidenziandosi elevate quote di oneri per ammortamento, beni strumentali e servizi, in percentuale superiore al 50% dei ricavi”; e la circostanza che “il contribuente si sia avvalso stabilmente di due collaboratori (sub – agenti), anch’essi imprenditori individuali, corrispondendo loro retribuzioni lorde incidenti sensibilmente sui ricavi dichiarati”. Poiche’ nel quesito non si propone alcun principio di diritto che tenga conto degli elementi valorizzati dalla Commissione, nessuna incidenza nella decisione deriverebbe dalla risposta al medesimo, fermo restando che comunque non si ravvisa alcuna contrarieta’ nella decisione impugnata al principio gia’ affermato dalla Corte (SS.UU. 26/5/2009, n. 12108) secondo cui l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ esclusa dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita’ di lavoro autonomo:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, secondo l’”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualita’ il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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