Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1436 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26404 – 2018 R.G. proposto da:

CONDOMINIO di (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – in persona

dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo di p.e.c., in Napoli, al vico Belledonne

a Chiaia, n. 25, presso lo studio dell’avvocato Carlo Carbone che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

LEADER IMPIANTI s.r.l., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Edoardo

Volino ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Mondini, n.

14, presso lo studio dell’avvocato Gianluca Sole.

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 2541/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre

2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al tribunale di Avellino la “Leader Impianti” s.r.l. – con sede in Avellino – esponeva che era creditrice del condominio di (OMISSIS), per la somma di Euro 7.101,00, oltre interessi, quale corrispettivo dei lavori eseguiti all’impianto elettrico condominiale.

Chiedeva che se ne ingiungesse al condominio il pagamento.

Con decreto n. 1715/2013 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

2. Il condominio di (OMISSIS), proponeva opposizione.

Eccepiva pregiudizialmente l’incompetenza per territorio del tribunale di Avellino e la competenza ratione loci del tribunale di Napoli.

Instava in ogni caso per la revoca dell’opposta ingiunzione.

Resisteva la “Leader Impianti” s.r.l.

3. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 2644/2016 l’adito tribunale rigettava l’opposizione e condannava il condominio al pagamento delle spese di lite.

4. Proponeva appello il condominio di (OMISSIS).

Resisteva la “Leader Impianti” s.r.l.

4.1. Con sentenza n. 2541/2018 la corte d’appello di Napoli rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte che, così come aveva posto in risalto il tribunale, l’eccezione di incompetenza non era stata ritualmente proposta in relazione a ciascuno dei fori facoltativi; che al contempo non potevano al riguardo soccorrere le difese sviluppate successivamente.

Evidenziava, relativamente alla prova del credito, che, al di là delle scritture e delle fatture poste a base dell’ingiunzione, assumeva – tra l’altro – valenza, nel quadro del novello disposto dell’art. 115 c.p.c., applicabile ratione temporis, la mancata contestazione da parte dell’iniziale opponente.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il condominio di (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La “Leader Impianti” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità e con condanna ex art. 96 c.p.c. del ricorrente.

6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Il condominio ricorrente ha depositato memoria.

Parimenti ha depositato memoria la s.r.l. controricorrente.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma, n. 2, l’omessa e/o insufficiente motivazione.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, ha ritualmente proposto l’eccezione di incompetenza per territorio.

Deduce segnatamente che nel caso di specie si controverte in tema di pagamento di somme di denaro su fatture, sicchè è inevitabile il riferimento all’art. 1182 c.c.; che con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, ha provveduto a specificare l’eccezione in precedenza proposta.

8. Il primo motivo va respinto.

8.1. Invero non reca integrale censura della statuizione in parte qua della corte distrettuale.

La corte distrettuale ha evidenziato sia che nell’iniziale opposizione non vi era alcuna specifica deduzione in ordine al forum destinatae solutionis sia che non vi era alcun accenno al luogo di conclusione del contratto (cfr. sentenza d’appello, pag. 3).

Ebbene il mezzo in disamina in nessun modo censura il surriferito secondo passaggio della motivazione del dictum d’appello (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).

Va pertanto appieno condivisa la prospettazione, esattamente in questi termini, della controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 5 – 6).

8.2. In pari tempo si evidenzia quanto segue.

Da un canto nessun riferimento al forum contractus si rinviene nello stralcio della memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, riprodotto alle pagine 5 e 6 del ricorso.

D’altro canto è vano addurre, così come adduce il condominio nella memoria, che tra le parti “non è stato mai sottoscritto nè tantomeno vi è un contratto” (così memoria ricorrente, pag. 1).

Un contratto d’appalto dalle parti indiscutibilmente è stato concluso (con oggetto l’esecuzione dei lavori all’impianto elettrico condominiale) e l’operatività del forum contractus di certo prescinde dalla stipulazione per iscritto, viepiù allorchè, siccome nel contratto d’appalto, ben può la stipulazione avvenire per facta concludentia, non essendo imposta ai fini della valida conclusione la forma scritta nè “ad substantiam” nè “ad probationem” (cfr. Cass. 26.10.2009, n. 22616; Cass. 5.8.2016, n. 16530).

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e/o insufficiente motivazione in ordine a circostanze rilevanti ai fini della decisione.

Deduce che la fattura, idonea ai fini dell’emissione dell’ingiunzione, nel giudizio di opposizione può, al più, costituire un mero indizio e non già una fonte di prova a favore di colui che l’ha emessa.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte territoriale, ha contestato l’an ed il quantum dell’avversa pretesa.

10. Il secondo motivo del pari va respinto.

10.1. Si evidenzia dapprima quanto segue.

Il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2017.

La statuizione di seconde cure ha integralmente confermato la statuizione di prime cure.

Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012). Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).

10.2. Si evidenzia comunque quanto segue.

Per un verso è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte partenopea ha ancorato il suo dictum.

Per altro verso è da escludere che la corte napoletana abbia omesso la disamina del fatto decisivo oggetto della controversia de qua, id est l’an ed il quantum della pretesa in via monitoria azionata.

Per altro verso ancora l’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta in toto ineccepibile.

Si tenga conto che, al di là delle scritture e delle fatture poste a base dell’ingiunzione ed al di là della mancata contestazione da parte dell’iniziale opponente, la corte partenopea ha rimarcato che il credito dell’appellata si fondava pur “sul computo metrico sottoscritto dalle parti” e sulla “missiva con cui il condominio aveva accettato l’offerta” (cfr. sentenza d’appello, pag. 3).

Ebbene tal ultimi profili il secondo motivo di ricorso in nessun modo attinge.

11. L’esito infausto di ambedue i motivi rende vana, in ossequio al principio della ragione “più liquida” (cfr. Cass. sez. lav. 28.5.2014, n. 12002), ogni disputa in ordine al riscontro (prefigurato in memoria dalla controricorrente) della preventiva autorizzazione dell’assemblea del condominio alla proposizione del ricorso a questa Corte.

12. Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Non sussiste infatti, anche ai fini di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione).

Propriamente è da escludere che la proposizione dell’esperito ricorso per cassazione si sia risolta in una iniziativa pretestuosa.

13. In dipendenza del rigetto del ricorso il condominio ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

14. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del condominio ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; rigetta l’istanza di condanna ex art. 96 c.p.c.; condanna il ricorrente, condominio di (OMISSIS), a rimborsare alla controricorrente, “Leader Impianti” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del condominio ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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