Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1436 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 13/10/2010, dep. 21/01/2011), n.1436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Circolo culturale e sportivo FENALC S. MARIA;

– intimata –

avverso la decisione n. 3414/08 della Commissione tributaria

centrale, emessa in data 11 aprile 2008, depositata il 14 aprile

2008, R.G. 29068/1988;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2010 Generale

Dott. ABRITTI Pietro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 20 luglio 2010 e’ stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

RELAZIONE (art. 380 bis c.p.c) Osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte del Circolo culturale e sportivo FENALC S. Maria, dell’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria determinava il reddito ai fini IRPEG e ILOR relativamente all’anno 1984 ritenendo che la omessa dichiarazione dei redditi fosse illegittima svolgendo il Circolo attivita’ commerciale di bar e caffetteria al suo interno.

Il Circolo contestava il carattere commerciale di tale attivita’ accessoria perche’ sfornita di fine di lucro e svolta senza remunerazione dai soci a turno;

2. La C. T. di primo grado di Ancona accoglieva il ricorso e quella di secondo grado confermava la decisione cosi’ come la Commissione tributaria centrale;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 598 del 1973, artt. 2, 19 e 20 del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 51 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1;

Ritiene che:

1. il ricorso sia inammissibile perche’ prospetta in realta’ una diversa valutazione dei fatti di causa;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;

ritenuto che tale relazione non puo’ essere condivisa in quanto la ricorrente ha impugnato la decisione della C.T.C, per violazione e falsa applicazione delle norme che prevedono la soggezione all’imposizione sui redditi degli enti privati che, pur non avendo per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attivita’ commerciali, producono redditi derivanti dall’esercizio occasionale di attivita’ commerciali, indipendentemente dalla destinazione degli utili, nel caso in cui la fornitura di beni e servizi, che costituisce l’oggetto di tale attivita’ commerciale occasionale, non sia limitata ai soci;

rilevato che nella specie la C.T.C, ha dato atto che la motivazione della Commissione di secondo grado si sia basata sul rilievo dei seguenti profili ritenuti bastevoli a escludere il carattere della commercialita’: assenza di scopo di lucro, inesistenza di una organizzazione imprenditoriale autonoma, destinazione del surplus a fini istituzionali senza previsione nello statuto della ripartizione degli utili fra i soci;

ritenuto che tali profili di valutazione, secondo la normativa di riferimento ratione temporis, appaiono irrilevanti o insufficienti a rendere esaustiva l’indagine sui precitati requisiti di assoggettabilita’ all’imposizione sui redditi perche’ anche lo svolgimento di una attivita’ commerciale accessoria e strumentale al perseguimento di soli fini istituzionali e’, alla luce di tale normativa, assoggettabile all’imposizione, salvo che, nel caso sia produttiva di ricarichi sui beni e i servizi ceduti, sia concretamente e non solo nelle previsioni statutarie, esclusivamente riservata a beneficio dei soci;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. delle Marche che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. delle Marche che decidera’ anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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