Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1436 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1436 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

sul ricorso 4393/2013 proposto da:
Graniti Luigi, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina n.121,
presso lo studio dell’avvocato Panuccio Alberto, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Comune di Reggio Calabria;
– intimato nonchè contro

Data pubblicazione: 19/01/2018

Comune di Reggio Calabria, in persona dei Commissari
Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Fulcieri Paolucci de Calboli n.1, presso lo studio dell’avvocato Fusco Alessandro, rappresentato e difeso dall’avvocato Callipo Gaetano, giusta procura in calce al controricorso e

-controricorrente e ricorrente incidentale Contro
Graniti Luigi;
– intimato avverso la sentenza n. 664/2011 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 29/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 13/09/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che chiede che Codesta Suprema Corte voglia accogliere il motivo di ricorso
principale n.1) e rigettare il ricorso incidentale.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 664/2011, depositata il 29 dicembre 2011, in parziale accoglimento del
gravame incidentale del Comune di Reggio Calabria, ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale in data 7 agosto 2006, nella
parte in cui aveva dichiarato lo scioglimento del contratto di
appalto in data 20 gennaio 1986, avente ad oggetto i lavori di
restauro del castello Aragonese di Reggio Calabria, ai sensi
dell’art. 30, secondo comma, del d.P.R. 16 luglio 1962, n.
1063, anziché la risoluzione di detto contratto per mutuo dis-

ricorso incidentale;

senso, ed aveva rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto
dell’impresa dell’ing. Luigi Graniti alla liquidazione dei compensi di cui ai quesiti 2), 3) e 4) dell’atto di accesso agli arbitri;
avverso tale sentenza harmat proposto ricorso per cassazione

sulla base di sette motivi, illustrati con memoria ex art. 378
cod. proc. civ.;
il resistente ha replicato con controricorso, contenente altresì
ricorso incidentale affidato a tre motivi;
il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del
primo motivo del ricorso principale e per il rigetto del ricorso
incidentale;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e
falsa applicazione dell’art. 829, secondo comma, cod. proc.
civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
– l’ing. Graniti si duole del fatto che la Corte d’appello abbia
stabilito che il contratto de quo si era risolto per mutuo dissenso, ai sensi dell’art. 1372 cod. civ., in tal modo non limitandosi ad un controllo del lodo arbitrale di puro diritto, ai
sensi della disposizione succitata (nel testo applicabile ratione
temporis), essendo la qualificazione della domanda proposta
in giudizio rimessa alla valutazione del giudice di merito;
Rilevato che:
dall’esame dell’impugnata sentenza si evince che la Corte territoriale ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale per extrapetizione, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere gli
arbitri illegittimamente sostituito d’ufficio alla domanda di risoluzione del contratto di appalto del 20 gennaio 1986 per inadempimento, proposta da entrambe le parti, lo scioglimento

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l’ing. Luigi Graniti nei confronti del Comune di Reggio Calabria,

del medesimo ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del d.P.R.
n. 1063 del 1962, a seguito della notifica dell’atto del 6 ottobre 2003, con il quale l’impresa chiedeva adottarsi tutti i
provvedimenti occorrenti, di competenza della stazione appaitante, per la chiusura dell’appalto;

rilievo di un error in procedendo commesso dagli arbitri, rientrante nei poteri decisori della Corte d’appello in sede di impugnazione del lodo arbitrale (Cass. 28/03/2002, n. 4492);
Ritenuto che:
il ricorso per cassazione debba contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass.
25/02/2004, n. 3741; Cass. 23/03/2005, n. 6219; Cass.
17/07/2007, n. 15952; Cass. 19/08/2009, n. 18421);
nel caso di specie, per contro, il motivo – così come formulato
dal ricorrente – non colga la ratio decidendi dell’impugnata
sentenza, non avendo l’istante in alcun modo censurato la declaratoria di nullità del lodo arbitrale per extrapetizione, operata dalla Corte d’appello;
la censura debba, pertanto, essere dichiarata inammissibile;
Considerato che:
con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4 cod. proc. civ. – il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che la mancata impugnazione, da parte dell’ing. Graniti, del capo del lodo che ha
dichiarato lo scioglimento del contratto di appalto ai sensi
dell’art. 30 cit. non faccia «rivivere la domanda a suo tempo
proposta dall’imprenditore di risoluzione del contratto per ma-

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pertanto, la pronuncia emessa dalla Corte si è incentrata sul

dempimento del Comune», e che la contrapposta domanda di
inadempimento dell’impresa – proposta in via riconvenzionale
dall’appaltante Comune di Reggio Calabria – non poteva essere del pari valutata, poiché la sospensione per necessità disposta e mantenuta per un tempo lunghissimo dall’ente pre-

eventuale grave inadempienza dell’appaltatore»;
siffatta conclusione ha, pertanto, indotto la Corte ad affermare
che il contratto de quo si sia risolto per «mutuo dissenso» dei
contraenti, escludendo che le dedotte reciproche inadempienze delle parti si pongano «come fonte di conseguenze risarcitorie»;
tuttavia, in tal modo decidendo, la Corte territoriale, a parere
del ricorrente, sarebbe incorsa in extrapetizione, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendo stata la domanda
di risoluzione del contratto per mutuo dissenso ex art. 1372
cod. civ. proposta in giudizio da nessuno dei due contendenti,
che si erano limitati a proporre contrapposte domande di risoluzione per inadempimento;
Ritenuto che:
il giudice adito con contrapposte domande di risoluzione per
inadempimento del medesimo contratto, possa accogliere l’una e rigettare l’altra, ma non anche dichiarare l’intervenuta
risoluzione consensuale del rapporto, ai sensi dell’art. 1372
cod. civ., intupretando le opposte pretese come volontà delle
parti di sciogliersi dal vincolo negoziale, implicando ciò una
violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto
stesso difforme da quella perseguita dalle parti (Cass. Sez. U.
15/01/1983, n. 329; Cass. 16/02/2016, n. 2984);

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cludeva «la possibilità di ravvisare anche astrattamente una

di conseguenza, nel caso di specie, la Corte d’appello – una
volta dichiarato nullo il lodo per extrapetizione, nella parte in
cui aveva dichiarato lo scioglimento del contratto di appalto ex
art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 1063 del 1962, fattispecie non invocata da nessuna delle parti in causa, errando

dal Graniti (p. 9) – di fronte a due contrapposte domande di
risoluzione ex art. 1453 cod. proc. civ., non avrebbe potuto
dichiarare il contratto del 20 gennaio 1986 risolto per «mutuo
dissenso», senza alcuna domanda in tal senso da parte dei
contendenti, uno dei quali (il Graniti) avendo insistito in appello nel rilievo dell’avvenuto scioglimento del contratto – domanda interpretata dalla Corte territoriale come di risoluzione
del contratto per inadempimento – per la colpevole inerzia del
Comune, l’altro (l’ente pubblico), avendo riproposto in appello
la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento
dell’impresa;
la Corte avrebbe dovuto esaminare, invece, le due domande
procedendo ad una valutazione comparativa intesa ad accertare la violazione più grave, tenendo conto, non solo dell’elemento cronologico, ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro
incidenza sulla funzione del contratto;
ben avrebbe potuto, peraltro, il giudice di seconda istanza ove fosse mancante la prova della causa effettiva e determinante della risoluzione – anche rigettare entrambe le domande per insussistenza dei fatti costitutivi delle pretese azionate,
lasciando in vita il contratto de quo (Cass. 18/09/2015, n.
18320; Cass. 09/06/2010, n. 13840);
per tali ragioni, dunque, la censura debba essere accolta;
Ritenuto che:

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altresì nella qualificazione giuridica della domanda proposta

il terzo motivo (concernente la pretesa formazione del giudicato sullo scioglimento del rapporto ex art. 30 del d.P.R. n. 1063
del 1962), il quarto, quinto e sesto motivo (aventi ad oggetto
la nullità del mutuo dissenso per difetto di forma e la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alle spettanze

di impugnazione del lodo, assorbiti dalla decisione della Corte
d’appello) restino assorbiti dalle statuizioni che precedono, essendo conseguenti all’affermata necessità che il giudice di appello si pronunci sulle contrapposte domande di risoluzione
proposte dalle parti;
del pari risultino assorbiti, per le ragioni suindicate, i tre motivi di ricorso incidentale, aventi ad oggetto la domanda del
Comune di risarcimento dei danni conseguenti all’ inadempimento dell’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 1453, primo
comma, cod. civ.;
Ritenuto che:
l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporti la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla
Corte d’appello di Messina in diversa composizione, che dovrà
procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, provvedendo, altresì, alla
liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale; dichiara
inammissibile il primo motivo del ricorso principale; dichiara
assorbiti il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo del
ricorso principale ed i tre motivi del ricorso incidentale; cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia
alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, cui

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economiche), ed il settimo motivo (concernente gli altri motivi

demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legit-

timità.

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