Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14359 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di PERUGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Maria Cristina n. 8, presso l’avv. Goffredo

Gobbi, rappresentato e difeso dall’avv. Zetti Luca giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

CANTINA SOCIALE PERUSIA soc. coop. a r.L, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Dora n. 1, presso l’avv. Rita Dottori, rappresentata e difesa

dall’avv. Camilli Flavio, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 89/03/07, depositata il 7 novembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

uditi gli avv.ti Luca Zetti per il ricorrente e Flavio Camilli per la

controricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Tommaso Basile, il quale ha dichiarato di non avere nulla da

osservare in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Comune di Perugia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 89/03/07, depositata il 7 novembre 2007, con la quale, rigettando l’appello del Comune, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di liquidazione dell’ICI emessi nei confronti della Cantina Sociale Perusia s.c.a.r.l. per gli anni 2000 e 2001. Il giudice a quo, in particolare, premesso che “la questione della debenza del tributo costituisce presupposto dell’avviso di liquidazione onde se difettasse quello non avrebbe ragion d’essere questo”, ha ritenuto che l’immobile oggetto della controversia fosse esente dall’imposta in quanto destinato allo svolgimento di attività riconducibile a quella agricola.

La società contribuente resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si chiede “se, in sede di impugnazione di avvisi di liquidazione dell’ICI per le annualità 2000 e 2001 incentrati sull’accertamento di un maggior valore del bene rispetto a quello dichiarato dal privato e quindi finalizzato alla riscossione del maggior tributo, costituiscano o meno violazione del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 e D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 1, e dunque siano ammissibili o meno, la deduzione, ad opera della parte ricorrente, e la statuizione – da parte del giudicante – della assoluta esenzione del bene tassato dal tributo in argomento”.

Il motivo (inammissibile sotto il profilo del vizio di motivazione, concernendo una questione di diritto) è manifestamente infondato, non essendo ravvisabile la preclusione prospettata dal ricorrente, anche in virtù – dei principio generale della emendabilità delle dichiarazioni fiscali.

3. In ordine ai restanti motivi di ricorso, tutti attinenti alla natura rurale dell’immobile della contribuente, contestata dal ricorrente, va rilevato che, in applicazione dello ius superveniens costituito dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, aggiunto dalla legge di conversione n. n. 14 del 2009, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 18565 del 2009, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI; allo stesso modo il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto, l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento che può essere condotto dal giudice tributario investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti: tra questi, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.

4. Pertanto, si ritiene che, in applicazione del riportato principio, il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre hanno depositato memoria entrambe le parti.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che la pendenza dell’iter di approvazione di una proposta di legge relativa alla materia de qua certamente non può costituire valido motivo di rinvio della decisione del ricorso, come richiesto dalla controricorrente nell’anzidetto memoria;

che, pertanto, in applicazione del sopra riportato principio, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto è pacifico che l’immobile de quo è iscritto in catasto in categoria D/1 la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la questione è stata risolta soltanto con l’intervento della richiamata pronuncia delle Sezioni unite, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA