Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14359 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. I, 25/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3146/2016 proposto da:

Comune di Colle San Magno, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Gradisca n. 7, presso lo

studio dell’avvocato Barletta Andrea, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Migliorelli Achille, con procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.L., D.M.C., elettivamente domiciliati in Roma,

Viale Carso n. 57, presso lo studio dell’avvocato Tomassini Fabio,

rappresentati e difesi dall’avvocato Corona Pietro, con procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

Cooperativa Colle San Magno Società Cooperativa Edilizia a r.l., in

persona del legale rappres. p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4954/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.M.L. e C., comproprietari per la quota del 50% di alcuni immobili siti in Colle San Magno, oggetto di un procedura espropriativa avente ad oggetto la costruzione di alloggi di edilizia popolare ed economica da parte della cooperativa edilizia Colle san Magno, proposero opposizione alla stima dell’indennità d’espropriazione e di occupazione innanzi alla Corte d’appello di Roma, assumendo: l’omessa valutazione della natura edificatoria dei terreni; l’erroneo calcolo del valore degli immobili occupati e del soprassuolo; l’omessa valutazione del deprezzamento subito dalle residue porzioni dei terreni di loro proprietà e della loro casa di abitazione. Pertanto, gli opponenti chiedevano, a titolo indennitario, la condanna del Comune e della cooperativa al pagamento in loro favore della somma di Euro 207.000,00.

Il Comune di Colle San Magno si costituì e la cooperativa rimase contumace.

A seguito di c.t.u., la Corte territoriale, con sentenza del 22.12.08, rigettò la domanda nei confronti della cooperativa per difetto di legittimazione passiva in quanto mera costruttrice degli alloggi di edilizia residenziale agevolata sui suoli espropriati, accogliendo invece l’opposizione nei confronti del Comune opposto, quantificando l’indennità d’esproprio nella somma di Euro 143.920,10 e quella d’occupazione in Euro 11.129,16; inoltre, la Corte respinse la domanda: nella parte relativa al decremento di valore derivato dalla mutilazione della proprietà, in quanto estranea all’oggetto di causa; nella parte diretta ad ottenere il supplemento del 10% sull’importo complessivo dei cespiti espropriati; nella parte relativa alla rivalutazione.

Avverso tale sentenza il Comune propose ricorso per cassazione; si costituirono i D.M. e la cooperativa. Con sentenza del 21.4.11, n. 9266, la Corte Suprema, in accoglimento dei due motivi di ricorso, cassò la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello, osservando che: la sentenza non aveva esaminato l’eccezione del Comune fondata sul D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16; la motivazione, che aveva recepito le conclusioni del c.t.u. in ordine alla determinazione del valore venale dei terreni, era da considerare apparente.

I D.M. riassunsero il giudizio innanzi alla Corte territoriale, reiterando la domanda originaria; si costituì il Comune eccependo la nullità dell’atto di riassunzione.

Con sentenza emessa il 4.9.15, la Corte d’appello determinò in Euro 173.045,00 la somma dovuta per l’indennità d’esproprio e in Euro 14.420,42 la somma dovuta a titolo d’indennità d’occupazione, osservando che: era infondata l’eccezione di nullità dell’atto di riassunzione; era ormai incontrovertibile, poichè affermato con statuizioni coperte dal giudicato, che con decreto n. 4, emesso l’1.10.01, il Sindaco del Comune di Colle San Magno pronunciò l’espropriazione definitiva degli immobili di proprietà degli opponenti; del pari incontrovertibili erano le statuizioni della sentenza cassata in ordine al rigetto delle domande dirette a conseguire il risarcimento per il decremento di valore subito dalla casa di abitazione dei D.M., e dai terreni residui per effetto dell’espropriazione, il supplemento del 10% in forza della modifica al D.P.R. n. 327 del 2001 apportata dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 e la rivalutazione monetaria; pertanto, il giudizio di rinvio era circoscritto alla violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 (poi trasfuso nel D.P.R. n. 327, art. 37, comma 7, dichiarato nelle more incostituzionale nel 2011) circa i criteri di determinazione dell’indennità d’espropriazione; il c.t.u. aveva rilevato che su alcune p.lle erano stati edificati due fabbricati, scavando e asportando una porzione precedentemente in pendenza; secondo la c.t.u., tali cespiti erano sempre stati edificabili nonostante la variazione del prg, evidenziando i manufatti esistenti al momento dell’immissione in possesso dei beni, e che la stima dell’indennità era stata fondata sul valore venale dei beni adottando il metodo analitico o di trasformazione utilizzando i dati desumibili dall’Agenzia del territorio; il valore stimato era stato calcolato per la somma di Euro 500,00 al mq, decurtando la percentuale del 30% pari all’incidenza del valore venale del terreno edificabile sul valore dell’edificato; a tale valore venale del terreno era stato aggiunto quello dei manufatti accessori pari ad Euro 10000,00 “vuoto per pieno”; era stato altresì aggiunto il valore delle piantumazioni (come descritte); le valutazioni del c.t.u. erano pienamente condivisibili sulla base di una serie di osservazioni puntuali relative alle caratteristiche del terreno, dei manufatti insistenti e delle piantumazioni, mentre a tal fine era irrilevante il contenuto dei documenti depositati dal Comune relativi ad atti di compravendita di terreni e a valutazione di aree, effettuate in varie sedi, ritenuti simili a quelli oggetto del giudizio, in quanto tali atti riguardavano terreni a destinazione agricola situati in zona distinta dal centro del Comune di Colle San Magno, il cui indice di edificabilità era nettamente inferiore a quello dei terreni espropriati; il valore stimato degli immobili desunto dai dati dell’Agenzia del territorio era fondato su analisi di mercato e pubblicazioni ampiamente riconosciute come affidabili; in particolare, il valore fornito dalla suddetta Agenzia per il secondo semestre 2012 era ancorato alle analisi di mercato realizzate dall’Osservatorio del MI che effettua rilevazioni dirette ed indirette sulla base di numerosi dati affidabili anche nel caso in cui i dati di mercato non risultassero sufficienti ai fini dell’elaborazione di un campione significativo.

Il Comune di Colle San Magno ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Resistono i D.M. con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 384 c.p.c., in quanto la Corte territoriale, nel determinare l’indennità d’espropriazione in misura superiore a quella liquidata con la prima sentenza cassata, aveva realizzato un’inammissibile reformatio in peius, in mancanza del ricorso incidentale da parte dei proprietari.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 37 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 poichè: la c.t.u. aveva determinato il valore dei terreni senza utilizzare il criterio sintetico-comparativo, omettendo l’esame, al riguardo, dei documenti prodotti dal Comune aventi ad oggetto atti afferenti ad immobili aventi caratteristiche analoghe a quelli per cui è causa; il c.t.u. aveva utilizzato i dati dell’Agenzia del territorio relativi al secondo semestre 2012 e non già alla data del decreto d’esproprio (1.10.01).

Il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, relativi alla congruità della valutazione delle superfici a parcheggi operata dal c.t.u., e all’entità dell’incidenza percentuale sull’edificato del valore dell’area.

Il ricorso va accolto.

Va esaminato dapprima il secondo motivo perchè logicamente preliminare all’esame degli altri motivi. Al riguardo, occorre premettere che il giudice del rinvio ha la facoltà di disporre la rinnovazione della CTU (Cass., n. 341 del 2009), salvo verificare che anche in questo caso le critiche del Comune, purchè avanzate ritualmente e trascritte in questa sede, siano state esaminate. Ora, la Corte territoriale ha erroneamente stimato l’indennità d’espropriazione secondo criteri risalenti al 2012 e non invece relativi alla data del decreto d’esproprio, emesso nel 2001.

Sul punto, la Corte di merito non ha correttamente applicato le norme in materia, in difformità dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di determinazione dell’indennità di esproprio, ovvero del risarcimento del danno da cd. occupazione acquisitiva, occorre fare riferimento esclusivamente al valore di mercato del bene alla data del decreto di esproprio (ovvero dell’occupazione illegittima), restando inammissibile l’accertamento del valore del fondo espropriato od occupato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oppure calcolando i relativi costi di costruzione, in un momento diverso dalla data dell’esproprio o dell’occupazione, devalutando poi il quantum liquidato mediante l’uso degli indici Istat, poichè il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, nonchè di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta (Cass., n. 15412/19; n. 18556/15).

L’erroneità della stima emerge in maniera ancor più evidente se si tiene conto del rilevante lasso temporale tra la data di valutazione dei criteri di stima applicati e la data del decreto d’esproprio.

Il primo motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del secondo, pur occorrendo rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla luce del divieto di reformatio in peius, ricavabile dal principio devolutivo e dalla regola dell’acquiescenza ex artt. 329 e 342 c.p.c. nonchè dal principio dispositivo (art. 112 c.p.c.) e dall’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata (Cass., n. 16023/19; Sez. 5, n. 12275 del 18/05/2018, Rv. 648371 – 01; Sez. L, n. 4676 del 09/03/2015, Rv. 634811 – 01; Sez. 2, n. 25244 del 08/11/2013, Rv. 628907 – 01; Sez. 2, i n. 25244 del 08/11/2013, Rv. 628908 – 01; Sez. 1, n. 14127 del 27/06/2011, Rv. 618386 – 01).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha stimato l’indennità d’espropriazione secondo i criteri di mercato, attraverso il metodo analitico seguito dal c.t.u., senza tener conto minimamente del fatto che sulla questione i proprietari non hanno proposto ricorso incidentale.

Il terzo motivo può dirsi parimenti assorbito dall’accoglimento del secondo.

Per quanto esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, anche per il regime delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata.

Rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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