Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14359 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 14/07/2016), n.14359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25980/2013 proposto da:

RIVA MOBILI D’ARTE SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante sig. R.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato EMMA

CERSOSIMO, rappresentata e difesa dagli avvocati ARNALDO BORGONOVO,

ADRIANO CANTU’, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore ad negotia

Dott. L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO PALTRINIERI giusta

procura a margine del contrnricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1866/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato EMMA CERSOSIMO per delega;

udito l’Avvocato VINCENZO PALTRINIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 4 motivo del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ assicurata per i sinistri (Riva Mobili d’arte srl), sulla base di quanto risultante da accordi amichevoli tra il perito dell’assicurazione e il perito di parte, ottenne decreto ingiuntivo di condanna dell’assicurazione (Compagnia assicuratrice Unipol, poi U.G.F. Assicurazioni spa, Unipol Assicurazioni spa), al pagamento dell’indennizzo relativo a due sinistri del 2007, quando mobili ricoverati all’interno di un capannone assicurato erano stati danneggiati dal maltempo.

Il Tribunale respinse l’opposizione dell’Assicurazione e il decreto ingiuntivo fu revocato solo per l’errato calcolo degli interessi.

La Corte di appello di Milano accolse l’impugnazione dell’Assicurazione e revoco’ il Decreto Ingiuntivo opposto (sentenza dell’8 maggio 2013).

2. Avverso la suddetta sentenza, Riva Mobili propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, esplicati da memoria.

Unipol si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello cosi’ essenzialmente argomenta:

– l’accordo raggiunto dalle parti, ai sensi dell’art. 17 lett. a) delle Condizioni Generali di Contratto (d’ora in poi CGC), non costituisce una transazione sulla misura dell’indennizzo e sulla sua spettanza, ma determina il quantum del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura, sussista il diritto dell’assicurato;

– il giudice di primo grado ha errato nel non distinguere la valutazione del danno dalla determinazione sull’indennizzo dovuto;

– la compagnia assicuratrice, entro i 30 giorni previsti dall’art. 23 delle CGC non aveva ratificato le risultanze assunte dai periti, ai sensi dell’art. 17 lett. a);

– sono superflui gli ulteriori profili sollevati dalle parti.

2. E’ logicamente prioritario l’esame dei motivi secondo e terzo.

Entrambi sono privi di pregio.

2.1. In riferimento al secondo, va subito sgombrato il campo dall’invocazione del giudicato implicito. Anche a prescindere dal modo ambiguo e generico in cui esso e’ evocato, ad escludere ogni rilievo e’ sufficiente ribadire che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimita’, “Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unita’ suscettibile di acquisire la stabilita’ del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione” (da ultimo, Cass. n. 2217 del 2016, n. 16583 del 2012).

Nella specie, ad escludere ogni giudicato implicito e’ sufficiente la sintesi dei motivi di appello contenuta in sentenza e gli stessi stralci dell’appello riportati dalla ricorrente, che dimostrano come la decisione di primo grado sia stata investita dall’impugnazione nel suo complesso.

2.2. In entrambi i motivi, secondo e terzo, si invoca la violazione del criterio della letteralita’ (art. 1362 c.c.) per sostenere che letteralmente nell’art. 23 del contratto non si fa riferimento alla comunicazione della liquidazione (primo motivo) e che la facolta’ di riservare azioni ed eccezioni e’ riferita nell’art. 18, solo all’ipotesi di “perizia contrattuale” regolamentata dalla lett. b) dell’art. 17 e non anche all’ipotesi di amichevole liquidazione, che lo stesso giudice riconosce essere applicabile, regolata dalla lett. a) dello stesso art. 17.

Ai fini del rigetto delle censure, rileva la non decisivita’ del criterio invocato per pervenire ad una diversa decisione della controversia.

Basti considerare che non e’ appropriato il criterio della letteralita’ nell’interpretazione dell’art. 23, atteso che la stessa disposizione si riferisce letteralmente al termine per la liquidazione e non al termine per accettare da parte della compagnia la determinazione amichevole dei periti, secondo una interpretazione gia’ del giudice di primo grado, non contestata. Inoltre, logicamente, oltre che secondo un principio oramai immanente nell’ordinamento, un termine per qualunque attivita’ presuppone la conoscenza della stessa.

Cosi’, pure, non e’ appropriata l’invocazione della letteralita’ rispetto all’art. 18, atteso che letteralmente esso si riferisce ad azioni ed eccezioni giudiziarie riservate comunque in caso di perizia contrattuale di cui all’art. 17 lett. b), mentre nella specie ad esso il giudice fa ricorso, sulla base di una interpretazione sistematica del contratto, per consentire la possibilita’ di riserva e, in definitiva, di approvazione dell’operato del perito. Riserva che la stessa ricorrente richiama nella parte narrativa del ricorso (pag. 3) e che risulta dai documenti prodotti e richiamati dalla ricorrente (atto di amichevole liquidazione di danni, doc. 4 e 5).

Tanto piu’, in un contesto in cui la linea dell’evoluzione giurisprudenziale in sede di legittimita’ tende a far assumere minore rilievo al criterio della letteralita’ per interpretare la volonta’ negoziale (da ultimo, Cass. n. 5102 del 2015; nn. 12360 e 25840 del 2014).

Il secondo e il terzo motivo vanno, pertanto, rigettati.

3. Merita, invece, accoglimento il quarto motivo, nella parte in cui si deduce la nullita’ della sentenza impugnata per non aver pronunciato sulla domanda della societa’ assicurata, di condanna a percepire l’indennizzo per i sinistri oggetto di causa, proposta con la comparsa di costituzione in sede di opposizione, al decreto ingiuntivo, attivata dalla Assicurazione e riproposta in sede di comparsa di costituzione in appello.

Ed invero, a fronte della espressa domanda della societa’ assicurata in primo grado, proposta in via subordinata, di condannare l’assicurazione opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo, della quale si e’ discusso in appello, avendo la stessa assicurazione concluso sul punto chiedendone il rigetto e, in subordine, la giusta misura del danno, come risulta dalla stessa intestazione della sentenza impugnata, la sentenza ha omesso ogni pronuncia.

Tanto comporta la nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 112 e la conseguente cassazione della stessa sotto tale profilo.

Il giudice di rinvio, in diversa composizione, cui si rimettono anche le spese del presente giudizio, dovra’ decidere la domanda di indennizzo per il sinistro occorso, sulla base della attivita’ istruttoria gia’ espletata.

4. Resta assorbito il primo motivo di ricorso dove si deduce la nullita’ del dispositivo, anche per la mancanza della pronuncia sulla domanda di indennizzo, nonche’ per la disposta revoca di un decreto ingiuntivo gia’ revocato, che non ha reale incidenza.

Mentre, risultano non conferenti rispetto alla sentenza impugnata, secondo quanto gia’ emerge dalla sintesi della sentenza impugnata e dal rigetto dei primi due motivi di ricorso, le argomentazioni con le quali si sostiene che la pronuncia avrebbe dovuto essere di improcedibilita’ avendo il giudice assunto come operante la procedura della perizia contrattuale. Infatti, e’ inequivocabile che la sentenza – anche se nella argomentazione utilizza anche riferimenti alla procedura di cui all’art. 17 lett. b) e all’art. 18 -ha ritenuto che nella specie si trattasse della procedura amichevole di liquidazione del danno ed ha riconosciuto che la societa’ di assicurazione aveva tempestivamente manifestato riserve sulla stessa.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il quarto motivo del ricorso; dichiara assorbito il primo; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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