Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14359 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 08/07/2020), n.14359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8007-2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO ALBERTO

24, presso lo studio dell’avvocato DANIELE SAVERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato IVANOE DANILO GRAZIAN;

– ricorrente –

contro

HERA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MICHELE MISCIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1607/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/12/2014 r.g.n. 40/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore:

Fatto

RILEVA

che:

la CORTE d’Appello di BOLOGNA con sentenza n. 1607 in data sei novembre – primo dicembre 2014 dichiarava improcedibile il gravame interposto da P.G. contro HERA S.p.a., avverso la pronuncia emessa il 19 dicembre 2012 (con la quale il locale giudice del lavoro aveva rigettato le domande dell’attore), poichè l’atto d’appello non era stato notificato alla società HERA (non costituitasi in secondo grado), secondo quanto dichiarato all’udienza dalla stessa parte appellante (con contestuale richiesta di nuova udienza ed assegnazione di altro termine per la notificazione del ricorso d’appello unitamente al verbale di udienza) sicchè il riscontrato difetto era rilevabile d’ufficio, non essendo la procedibilità del ricorso disponibile dalle parti (Cass. n. 8752/10);

avverso l’anzidetta declaratoria d’improcedibilità ha proposito ricorso per cassazione il sig. P.G. come da atto notificato in data 16-18 marzo 2015, affidato a tre motivi, cui ha resistito HERA S.p.a. mediante controricorso notificato a mezzo p.e.c. il 23 aprile 2015;

le parti hanno in seguito depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in via preliminare, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, opposta dalla controricorrente per il fatto che uno dei due difensori (l’avv. Arturo Pizzi del foro di Bologna, cui pure congiuntamente era stato conferito il mandato dal G.) non risultava iscritto all’albo speciale dei cassazionisti;

invero, come si evince dall’intestazione del ricorso e dal conforme mandato in calce allo stesso, il G. ha conferito procura all’avv. Ivanoe Danilo Grazian del foro di Bologna ed iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti in data 27 settembre 2013, oltre che, unitamente e congiuntamente, al suddetto avv. Pizzi (revocando peraltro il mandato a quest’ultimo come da atto datato tre luglio 2018, firmato dallo stesso P.G.). Inoltre, la suddetta procura in calce risulta autenticata dall’avv. Grazian, cassazionista, che sottoscriveva altresì il ricorso e provvedeva pure alla sua notificazione come da relata 16 marzo 2015 e timbro postale di spedizione in pari data a cura dello stesso avv. I.D. Grazian, cui peraltro ha fatto seguito la costituzione della società intimata mediante controricorso, che ha confutato anche nel merito le doglianze addotte a sostegno del ricorso per cassazione nell’interesse del G.;

di conseguenza, va applicato nella specie il principio affermato da Cass. III civ. con sentenza n. 15478 – 11/06/2008, secondo cui il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei due o più difensori muniti di procura, quando il ministero difensivo sia loro affidato dalla parte senza l’espressa volontà di esigere l’espletamento congiunto dell’incarico, atteso che, ai sensi dell’art. 1716 c.c., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell’atto se la delega non richieda l’azione congiunta. Con l’ulteriore precisazione che qualora il mandato sia stato conferito, invece, congiuntamente a due (o più difensori) ed uno di essi non sia iscritto all’albo speciale, la sola sottoscrizione dell’avvocato cassazionista è idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione, a norma dell’art. 156 c.p.c., u.c. (avendo comunque l’atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione), sia inquadrando l’attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto dell’art. 1711 c.c., comma 2 (cfr. altresì Cass. Sez. 2, sentenza n. 9363 del 17/04/2013, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l’atto, sia iscritto nell’apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l’omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori cui sia stata rilasciata la procura);

vanno, tuttavia, disattese le censure mosse dal ricorrente, come di seguito brevemente sintetizzate:

1) violazione del principio di cui all’art. 111 Cost. nella parte in cui il presidente della Corte d’Appello non ha rispettato i termini di cui all’art. 435 c.p.c., comma 1, poichè nella specie l’atto d’appello era stato depositato il 18 gennaio 2013, ma soltanto il 9 aprile 2013 veniva emesso il decreto di fissazione per l’udienza di discussione al sei novembre 2014, con designazione altresì del consigliere relatore, donde la conseguente violazione del principio della ragionevole durata del processo, avuto riguardo ai termini di 5 e di 60 giorni previsti dal cit. art. 435, comma 1;

2) violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell’art. 152 c.p.c., comma 2, art. 291 c.p.c., comma 1 e art. 435 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 1, e art. 2 Cost., nonchè art. 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo;

3) violazione e/o erronea e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 3 (come novellato a seguito dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 3, lett. C), art. 159 c.p.c., comma 1 e art. 434 c.p.c., nonchè dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 6 della suddetta Convenzione Europea, nonchè per la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4;

invero, nel caso di specie, le anzidette doglianze sono, ad ogni modo, inconferenti alla luce dell’acclarata INESISTENTE notificazione dell’appello, il cui ricorso fu depositato il 18 gennaio 2013 per l’udienza di discussione di discussione, comunque ritualmente fissata, ancorchè in ritardo rispetto ai termini, ordinatori, previsti dall’art. 435 c.p.c., comma 1 e per cui inoltre risultava pacificamente dato tempestivo avviso alla parte appellante dell’intervenuto deposito del decreto presidenziale emesso ex cit. art. 435, comma 1 (nei sensi, quindi, di cui alla sentenza della Corte costituzionale in data 14 gennaio 1977, n. 15, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non dispone che l’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione sia comunicato all’appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all’appellato” – cfr. del resto pag. 4 del ricorso per cassazione, laddove si è dato atto che il 9 aprile 2013 a mezzo p.e.c. la cancelleria aveva comunicato la designazione del consigliere relatore e la fissazione dell’udienza di discussione al sei novembre 2014, di cui il relativo decreto era stato depositato lo stesso 9 aprile 2013);

rilevato, pertanto, che le censure mosse da parte ricorrente in ordine al ritardo nella fissazione dell’udienza di discussione (eventualmente al più rilevanti sotto il profilo disciplinare, ma non processuale, ed ai fini dell’indennizzo secondo la L. 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 c.p.c., in vigore dal 18.4.2001 – nonchè successive modificazioni ed integrazioni, tempo per tempo vigenti); alla stregua, pertanto, delle precedenti considerazioni, assorbenti sotto ogni profilo le menzionate censure di parte ricorrente, visto che nella specie vi è stata assoluta e palese INESISTENZA dell’attività processuale cui era tenuta parte appellante, però rimasta del tutto inerte, correttamente la Corte distrettuale ha emesso la declaratoria d’improcedibilità del gravame, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sul punto (v., tra le altre, Cass. lav. n. 20613 del 9/9/2013: nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato – con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità -, non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che sull’inerzia della parte possa avere influenza – ai fini di una possibilità di sanatoria – l’avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell’ambito della diversa fase cautelare. In senso conforme, v. tra l’altro non solo Cass. sez. un. civ. 30 luglio 2008 n. 20604, ma più recentemente ancora Cass. lav. n. 6159 del 14/03/2018: nelle controversie di lavoro in grado d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio. Cfr. altresì Cass. sez. lav. n. 17368 del 3/7/2018, secondo cui nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all’udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d’ufficio l’improcedibilità – che non è nella disponibilità delle parti – senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 2, poichè detto rinvio presuppone la regolare “vocatio in ius” e nelle ipotesi in cui l’appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l’aspettativa della controparte al giudicato. Peraltro, Cass. I civ. con sentenza n. 21111 in data 8 luglio – 7 ottobre 2014, ha richiamato anche le peculiarità dell’appello secondo il c.d. rito lavoro, citando l’autorevole arresto delle Sezioni Unite, le quali, in riferimento al procedimento camerale previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, (nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, art. 55, comma 1, lett. c)) per l’equa riparazione del danno derivante dall’irragionevole durata del processo, avevano affermato che il principio del giusto processo, sancito dall’art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dello Uomo e delle Libertà Fondamentali e recepito nel nostro ordinamento con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha modificato l’art. 111 Cost., non si risolve nella sola previsione della ragionevole durata dello stesso, ma impone il rispetto di altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio e, in definitiva, il diritto ad un giudizio. Alla stregua di tale premessa, le S.U. avevano evidenziato la mancanza di una norma espressa che attribuisca carattere perentorio al termine in questione o ne sanzioni l’inosservanza con il divieto di accesso alla giurisdizione, rilevando che, a differenza di quanto accade nel rito del lavoro, tale conseguenza non ha un contrappeso nell’obbligo di comunicare al difensore il deposito del decreto di fissazione dell’udienza. Avevano, quindi, affermato che, pur dovendosi riconoscere al legislatore la facoltà di condizionare il compimento di atti di difesa giudiziale al rispetto di termini, anche a pena d’improcedibilità o d’inammissibilità, non è lecito ritenere che una tale sanzione possa essere ricollegata implicitamente a situazioni nelle quali non risulti, al contempo, garantita alla parte onerata del rispetto del termine la tempestiva conoscenza del momento dal quale esso prende a decorrere (cfr. Cass., Sez. Un., 2 maggio 2014, n. 9558; 12 marzo 2014, n. 5700). Ed analogo percorso argomentativo si rinviene nella motivazione della sentenza di Cass. lav. n. 1483 del 27/01/2015, laddove – pur affermato che nel rito del lavoro, in caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica – veniva ad ogni modo anche richiamato, per il ricorso d’appello la succitata pronuncia della Corte costituzionale n. 15/1977, concernente l’art. 435 c.p.c., comma 2, per cui risultava così introdotto un obbligo di comunicazione dell’avviso di deposito del decreto di fissazione che funge da contrappeso alla sanzione di improcedibilità, obbligo invece non previsto dall’art. 415 dello stesso codice di rito);

inconferenti ed errate appaiono anche le argomentazioni svolte a sostegno della terza doglianza, laddove in primo luogo nel caso di specie ratione temporis si applica, comunque, il testo dell’art. 39 c.p.c. in vigore dal 21-4-1942 al 3-7-2009, visto in particolare che il ricorso introduttivo del giudizio per l’attore G. fu depositato il 24 giugno 2009 e che le parole “ovvero dal deposito del ricorso” sono state aggiunte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 3, lett. c), il cui art. 58, comma 1, poi, espressamente così recita “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, appunto avvenuta il 4 luglio 2009. Inoltre, la questione affrontata con il terzo motivo, ancorchè in astratto ritualmente formulata in ordine alla dedotta nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, si appalesa ad ogni modo non pertinente, poichè nel caso di specie non rileva la tempestività dell’appello – in base all’art. 434 c.p.c. e segnatamente in relazione ai termini all’uopo previsti in caso di notifica della sentenza da impugnare ovvero riguardo al termine c.d. lungo ex artt. 327 e 434 cit. codice, nell’ipotesi di omessa notificazione della sentenza, la cui violazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione- ma la sua improcedibilità in rito, di cui per contro si discute in questa sede con riferimento alla portata dell’art. 435 c.p.c. secondo l’interpretazione fornitane dalla succitata pronuncia di Cass. sez. un. 20604/08 e dalla successiva conforme giurisprudenza di legittimità;

dunque, il ricorso va rigettato e le relative spese devono essere poste a carico della parte rimasta soccombente, nonchè liquidate come da seguente dispositivo, sussistendo, altresì, i presupposti processuali di legge in ordine al versamento dell’ulteriore contributo unificato, stante l’esito integralmente negativo dell’impugnazione qui proposta.

P.Q.M.

La Corte RIGETTA il ricorso. CONDANNA il ricorrente al pagamento delle SPESE, che liquida, a favore della società controricorrente, in Euro 200,00= per esborsi ed in Euro 4000,00= per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA