Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14357 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, viale U. Tupini n. 133, presso l’avv. De Zordo

Agostino, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Vito A.

Martielli, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di LOCOROTONDO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Stazione Tuscolana n. 123,

presso l’avv. Tarsia Rosario, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 88/05/06, depositata il 30 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Roberto Bragaglia (per delega) per il ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Tommaso Basile, il quale ha dichiarato di non avere nulla da

osservare in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 88/05/06, depositata il 30 gennaio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Istituto, è stata confermata la legittimità degli avvisi di liquidazione dell’ICI emessi nei confronti di quest’ultimo dal Comune di Locorotondo per gli anni 1999 e 2000.

Il Comune resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice d’appello “che ometta di prendere in esame l’eccezione relativa all’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una o più eccezioni proposte dalla parte con il ricorso introduttivo del giudizio, nonchè ometta di esaminare vizi propri dell’atto impugnato riproposti espressamente in sede di gravame”, è inammissibile per assoluta genericità del quesito di diritto (oltre che per difetto di autosufficienza).

3. Il secondo motivo, con il quale l’IACP insiste nella tesi dell’applicabilità ad esso dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), (anche alla luce del D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis, convertito nella L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito nella L. n. 248 del 2006), è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale non spetta agli immobili degli IACP l’esenzione prevista dalla norma citata, che esige la duplice condizione -insussistente per questa categoria di beni – dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito; gli immobili medesimi possono, invece, beneficiare della riduzione di imposta, prevista dal citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4; per effetto, poi, della disposizione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 126 del 2008, gli immobili degli enti citati, per i tributi maturati a partire dal 1 gennaio 2008, potranno godere della totale esenzione dall’imposta comunale in esame (Cass., Sez. un., n. 28160 del 2008 e successive conformi).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, aggiungendo che la richiesta dell’Istituto ricorrente – contenuta nell’anzidetta memoria – di applicazione della riduzione di cui al sopra citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, non può essere presa in considerazione, essendo stata per la prima volta avanzata in questa sede;

che, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza sopra citata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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