Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14357 del 14/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 14/07/2016), n.14357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25709/2013 proposto da:

BALOISE LA BASILESE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI (OMISSIS), in persona

dei suoi legali rappresentanti sigg. E.G. e G.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CANEPA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati LUCIO RAVERA, GIUSEPPE DONATO

giusta procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

PIEFFE NORD SRL;

– intimata –

nonche’ da:

PIEFFE NORD SRL, in persona del Presidente pro tempore

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 84,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VALSECCHI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE CALLERI giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2189/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato FRANCESCO VALSECCHI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Baloise (la Basilese Compagnia di assicurazione) quale cessionaria dei crediti inerenti il contratto stipulato tra la Roche Diagnostic spa (d’ora in poi R.D.) e la Pieffe Nord srl (poi incorporata dalla UPS, d’ora in poi Pieffe e UPS), per il deposito di medicinali e la consegna degli stessi presso la clientela della prima sul territorio nazionale, premesso che una partita di medicinali era stata trafugata da terzi nel magazzino del corriere Futura trasporti, agi’ per il risarcimento del danno nei confronti della Pieffe e della Futura.

Il Tribunale accolse la domanda nei confronti della Pieffe e la rigetto’ nei confronti di Futura.

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinse la domanda nei confronti della Pieffe, confermando nel resto la decisione di primo grado (sentenza del 28 maggio 2013).

2. L’originaria attrice propone ricorso affidato a due motivi.

Pieffe resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato tre motivi.

Non e’ stata intimata Futura trasporti.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La decisione concerne i ricorsi riuniti.

Preliminarmente, va dichiarata priva di pregio l’eccezione sollevata dalla controricorrente, la quale invoca l’innammissibilita’ del ricorso per violazione del contraddittorio e, subordinatamente, chiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Futura trasporti, non intimata dalla ricorrente, pur avendo preso parte al giudizio in entrambi i gradi di merito. All’evidenza, non si verte in ipotesi di contraddittorio necessario ed inoltre, non si impone la rinnovazione della notifica, stante l’esito di rigetto del ricorso. La rinnovazione si risolverebbe in un inutile dispendio di attivita’ processuali e nello svolgimento di formalita’ superflue, traducendosi, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti. Tanto, secondo la linea evolutiva espressa dalla giurisprudenza di legittimita’ nell’interpretazione degli istituti processuali alla luce dell’art. 111 Cost. (tra le tante, Cass. n. 2723 del 2010, Sez. Un. n. 26373 del 2008).

Nella specie, la Corte di merito ha rilevato la formazione del giudicato sul rigetto della domanda nei confronti di Futura e tale statuizione non e’ stata impugnata in questa sede.

2. La Corte di merito ha cosi’ essenzialmente argomentato la decisione gravata:

– il contratto stipulato tra la R.D. e la Pieffe e’ un contratto misto, nel quale e’ prevalente quello di deposito e la Pieffe, contestualmente, si impegna a prestazioni relative al trasporto anche mediante consegna dei beni ai vettori;

– non e’ ravvisabile nessuna responsabilita’ di Pieffe nell’affidamento del trasporto a Futura;

– il trafugamento della merce e’ avvenuto nel deposito di Futura durante l’esecuzione di un diverso contratto di trasporto e deposito tra Pieffe e Futura;

– nel contratto tra RD e Pieffe non vi e’ alcuna clausola in base alla quale Pieffe risponde della perdita per i trasporto eseguito da terzi.

2.1. Con i due motivi del ricorso principale, strettamente connessi, si sostiene la responsabilita’ della societa’ Pieffe nei confronti della RD per aver assunto verso la stessa, oltre che gli obblighi derivanti dal contratto di deposito anche quelli della consegna, con conseguente inadempimento anche per il fatto del terzo di cui si avvale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.. Si argomenta a partire dalle clausole contrattuali, sostenendo che l’interpretazione da parte della Corte di merito viola i criteri di ermeneutica legali, laddove non attribuisce valore alla comune intenzione delle parti, quale emergerebbe dalla lettera del contratto e dalla interpretazione complessiva delle clausole (artt. 1362 e 1363 c.c.). Si precisa che l’interpretazione della Corte di appello sarebbe contraria a buona fede (art. 1366 c.c.) e renderebbe priva di significato la previsione di un compenso unitario anche per il trasporto (art. 1367 c.c.) e non realizzerebbe l’equo contemperamento degli interessi (1371 c.c.) nel contratto a titolo oneroso.

3. Va precisato, come sottolineato dalla stessa ricorrente, che si tratta di due contratti, del 1998 e del 1999, identici per la parte di interesse, nei quali i punti rilevanti in causa sono presenti, seppure in articoli con diversa numerazione, e che per tale motivo le parti e lo stesso giudice hanno fatto indifferentemente riferimento all’uno o all’altro e la stessa ricorrente riporta entrambi. Nella decisione si richiameranno le clausole come numerate nel contratto del 1999.

Non e’ contestato che la perdita dei prodotti da consegnare ai clienti sia avvenuta per furto nel deposito del vettore Futura, durante la fase del trasporto ai clienti.

4. La questione posta all’attenzione della Corte e’ se, sulla base del contratto con contenuto prevalente di deposito, nel quale vi sono delle clausole che concernono la consegna dei prodotti ai clienti del depositante, il depositario Pieffe avesse assunto obblighi connessi alla consegna dei prodotti che involgessero anche il trasporto degli stessi ai destinatari, quindi se Pieffe oltre che depositario fosse anche spedizioniere con obbligo di trasporto, con mezzi propri o di terzi (art. 1741 c.c.), secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente; oppure se con le clausole suddette il depositario avesse assunto solo gli obblighi dello spedizioniere e quindi, quelli di concludere in nome proprio e per conto del mandante (RD) il contratto di trasporto con terzi e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 c.c.), secondo la tesi della controricorrente accolta dalla sentenza impugnata. In sintesi, nonostante ne’ la sentenza ne’ il ricorso vi facciano esplicito riferimento, la questione di fondo sulla quale si incentra la causa e’ se, alla luce delle regolazione contrattuale delle clausole che individuano le obbligazioni connesse alla consegna, le parti abbiano voluto regolare le ulteriori obbligazioni del depositario come obbligazioni dello spedizioniere (art. 1737 c.c.), ovvero come obbligazioni di spedizioniere che e’ anche vettore (art. 1741 c.c.).

4.1. Non puo’ dubitarsi che la sentenza, senza mai dirlo espressamente, legge le clausole contrattuali come riferibili a contraente che e’ solo spedizioniere. Quando mette in evidenza: – che, oltre alle obbligazioni di deposito il depositario aveva assunto altre obbligazioni di consegna di beni ad altro vettore (facendo riferimento alla clausola 10 (ndr dell’art. 2 del contratto del 1998); – che la Pieffe ha adempiuto all’obbligazione della consegna della merce al vettore; – che vi e’ un altro contratto tra Pieffe e vettore (ndr questo si’ di trasporto con deposito durante la fase del trasporto); – che dalle clausole non emerge alcuna obbligazione della Pieffe di rispondere per quanto avvento durante il trasporto.

4.2. Ne’ puo’ dubitarsi che la ricorrente legge le clausole contrattuali come se le obbligazioni connesse alla consegna fossero quelle dello spedizioniere che si e’ anche obbligato al trasporto. Ravvisa l’emersione della volonta’ contrattuale in tal senso in clausole che prevedono l’obbligo della Pieffe: di effettuare, secondo le indicazioni ricevute da R.D., “le consegne e/o le spedizioni” ai clienti nel piu’ breve tempo possibile ed entro tempi determinati (n. 11 dell’art. 3); – di sorvegliare che il corriere effettui la consegna nel tempo piu’ breve; di essere in grado di dimostrare l’avvenuta consegna (art. 3, n. 12). Cosi’, secondo tale interpretazione, se la Pieffe non si fosse obbligata al trasporto, come ritenuto dal giudice, l’effetto sarebbe di privare di significato la clausola (art. 4), che prevede un compenso unitario per la prestazione di deposito e per quelle connesse allo stesso, nonche’ per quelle relative all’”inoltro (trasporto) ai clienti e comunque destinatari indicati da RD”, indipendentemente dal numero degli strumenti di imballaggio (“pallets”).

Da cio’, poi, l’invocazione dell’inadempimento per gli obblighi assunti dal depositario/spedizioniere con obbligo di trasporto anche se effettuato attraverso terzi, ex art. 1228 (nel primo motivo), dove mette in rilievo altre clausole contrattuali: nella premessa, l’interesse della RD ad un depositario che assicuri in totale autonomia determinate operazioni inerenti la consegna; l’obbligo della consegna dei prodotti con precedenza di quelli a scadenza imminente (art. 3, n. 5).

5.Le censure sono prive di pregio e vanno rigettate.

L’interpretazione sostenuta dal giudice del merito e’ linearmente plausibile sulla base delle clausole contrattuali, laddove le specificazioni fatte rispetto agli obblighi del depositario sono connesse e ausiliarie alla consegna della merce nella qualita’ di spedizioniere.

Mentre, la tesi sostenuta dall’attuale ricorrente forza l’interpretazione delle stesse clausole per ricomprendere negli obblighi connessi alla consegna dello spedizioniere quelli propri dello spedizioniere che ha assunto anche l’obbligo di trasporto.

Comunque, anche ad ammettere che diverse interpretazioni sarebbero state possibili, cio’ non basta per sindacare in sede di legittimita’ una interpretazione plausibile effettuata senza violare i canoni legali di ermeneutica contrattuale. Infatti, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimita’, quello secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimita’ quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni. Sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni (plausibili), non e’ consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 24539 del 2009, n. 10131 del 2006).

5.1. Dal rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale, espressamente condizionato.

6. In definitiva, il ricorso principale va rigettato; e’ assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza nei confronti della societa’ controricorrente.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE decidendo i ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della societa’ controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA