Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14357 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. I, 08/07/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 08/07/2020), n.14357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

B.D.B., rappr. e dif. dall’avv. Cinzia Circosta, (OMISSIS),

elett. dom. presso lo studio dello stesso in Roma, via San Leo n.

34, come da procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Roma 15.1.2019, n. 588/2019, in

R.G. 27036/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 23.6.2020.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. B.D.B. impugna il decreto Trib. Roma 15.1.2019, n. 588/2019, in R.G. 27036/2018 che ne ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;

2. il tribunale ha così: a) rilevato l’assenza di una situazione persecutoria rilevante sotto il profilo religioso, accertando la natura privatistica del dedotto agente provocatore (lo zio del padre) e la insufficiente prova di difetto di tutela dell’autorità (per via del ritiro delle denunce di accusa della morte del padre e le indagini ancora in corso per le lesioni subite da altra aggressione); b) ritenuto l’estraneità di quanto comunque riferito alla qualificazione dei danni gravi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 anche per l’assenza di un riscontro individualizzante; c) negato la sussistenza di un conflitto generalizzato nel Paese di provenienza ((OMISSIS)); d) negato il diritto alla protezione umanitaria, stante l’insufficiente integrazione sociale e comunque la mancata prova di uno stato di vulnerabilità;

3. il ricorso descrive cinque motivi di censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) per la valutazione sulla credibilità effettuata dal tribunale;

con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c) anche come vizio di motivazione, per avere il decreto omesso un esame su base individuale della domanda, così trascurando il motivo religioso della persecuzione, perpetrata dallo zio sunnita verso il richiedente, che è invece sciita, al pari del padre ucciso ma senza punizione del colpevole; con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) avendo il tribunale trascurato gli atti di persecuzione anche psichica subiti dal ricorrente; con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) non essendo stato considerato il rischio di tortura o altra pena inumana o degradante, posto che anche il richiedente avrebbe già subito aggressioni da sunniti, sollecitati dallo zio; con il quinto motivo si contesta la omessa concessione della protezione umanitaria, che s’imporrebbe alla luce dei fatti esposti e con il rischio di cura inadeguata in caso di rimpatrio;

2. il primo motivo è inammissibile, per la eccentricità della censura, in quanto – dopo aver riportato il narrato riferito nel procedimento – sembra dirigersi verso un apprezzamento critico della credibilità del ricorrente che invero non si rinviene nella ratio decidendi del decreto impugnato;

3. i motivi dal secondo al quarto, da affrontare unitariamente per l’intima connessione, sono complessivamente inammissibili; la preliminare complessa valutazione sulla omessa prospettata individualizzazione di pericoli o gravi rischi, quale esplicitamente enunciata dal tribunale, non è avversata in modo specifico, nè sono allegate possibili specifiche circostanze di pericoli o gravi rischi che sarebbero connessi al rimpatrio, così individualizzando i requisiti di protezione in relazione alla situazione del Paese di provenienza; il ricorso omette di riportare in quali termini eventuali diverse circostanze siano state ritualmente, tempestivamente e con puntualità rappresentativa introdotte avanti al giudice di merito, così impedendo – in questa sede e dato il loro richiamo del tutto generico ogni controllo di trascuratezza, pur negli stretti limiti della verifica di legittimità sulla motivazione;

4. va invero ricordato, sul punto, che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, “non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non tempestivamente e ritualmente dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione” (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalle più recenti Cass. n. 9842 del 2019, nonchè Cass. 1532 e 1533 del 2020); il tribunale ha infatti condotto, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede alla luce degli stringenti limiti di censurabilità della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), una verifica sui presupposti delle tipologie di protezione oggetto di domanda; la sintesi delle enunciazioni valutative cui è giunta, circoscrivendo la vicenda di conflitto quale privatistica ed evidenziando i limiti di tutela e protezione istituzionale comunque propri dei fatti narrati (con il ritiro delle denunce, le indagini all’inizio avviate, nonchè quelle in corso per come riferito nel procedimento) non permette una diversa disamina, altresì per i limiti redazionali del ricorso;

5.così come, si aggiunge, non ha trovato alcuna censura la motivata indicazione di insussistenza, nel Paese di riferimento, di conflitto armato, per gli effetti di tutela D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) stante l’insufficiente prospettazione dei danni a livello dei requisiti di cui alle lettere a) e b) art. cit.;

6. La censura sul diniego di protezione umanitaria, per quanto alfine ripresa nel quinto motivo, è inammissibile, dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente, negata dal tribunale, che ha escluso, per la insufficienza e genericità dei richiami offerti, la rilevanza più specifica di altri fattori; questi ultimi non hanno trovato alcun richiamo rituale e oppositivo nemmeno nel ricorso, tale non potendosi apprezzare il rinvio alle difficoltà di cura connesse al rientro e, prima ancora, incertamente legate all’espatrio (posta l’apparente novità della stessa circostanza, non meglio richiamata per l’inserzione rituale nel dibattito processuale); si tratta di prospettazione tanto più necessaria a fronte della perentoria valutazione d’irrilevanza operata dal decreto; si può allora aggiungere che l’odierna censura è inammissibile per genericità e perchè si risolve in un vizio di motivazione, oltre però il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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