Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14357 del 08/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.08/06/2017),  n. 14357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5740/2016 proposto da:

D.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE CURRELI;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIORGIO PINNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con un unico motivo, D.M.S. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Cagliari, in data 23 gennaio 2015, che rigettava l’appello dalla medesima D. proposto avverso la sentenza del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalla stessa attuale ricorrente per i danni asseritamente patiti in conseguenza delle cure odontoiatriche praticatele da P.C. nel periodo 1986/1994;

che resiste con controricorso P.C.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo, è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame dei documenti e delle prove sul danno permanente subito al sistema temporo-mandibolare, oggetto di accertamento peritale e della discussione tra le parti”, con conseguente violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., per il mancato riconoscimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniale;

che il motivo è inammissibile;

che la Corte territoriale, con motivazione pienamente intelligibile e adeguata (richiamando la seconda c.t.u. espletata in corso di giudizio ed evidenziando le specifiche ragioni per cui l’ha ritenuta preferibile alla prima c.t.u.) ha esaminato il “fatto storico” della dedotta “lesione del 7,5% dell’articolazione temporo-mandibolare”, escludendo che essa fosse “emersa” come provata (come, peraltro, assunto dalla c.t.u. riportata in sentenza: p. 7);

che, a fronte di tale accertamento in fatto, la denuncia della ricorrente (come, peraltro, ribadita con la memoria successivamente depositata, la quale, in ogni caso, non può integrare o emendare le carenze dell’atto di impugnazione, o mutarne le relative prospettazioni) attiene ad un omessa valutazione di “documenti” e “prove” sul predetto “fatto storico” (come detto, esaminato dal giudice di appello), ossia su profili che, di per sè considerati, non integrano gli estremi del vizio denunciabile in forza del vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (tra le altre, Cass., S.U., n. 8053/2014), applicabile ratione temporis al presente giudizio;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA